Descrizione
Il Comune di Acireale, Area di Sviluppo Culturale, Sociale e Territoriale, di seguito denominato
“Amministrazione”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il
ruolo di “sponsee” e si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di
sponsorizzazione.
Le manifestazioni d'interesse a sponsorizzare tali eventi potranno essere:
sponsorizzazioni “pure”, in cui lo sponsor si obbliga a corrispondere all'Amministrazione un
finanziamento in denaro;
sponsorizzazioni “tecniche” in cui lo sponsor si impegna ad effettuare, in favore
dell'Amministrazione, determinate prestazioni che possano consistere nella fornitura di beni e
servizi strumentali alla realizzazione degli eventi (a titolo non esaustivo: service audio-luci,
palchi, stampati, progettazioni grafiche, pubblicità, servizi connessi all'ospitalità, servizi di
facchinaggio ecc..);
sponsorizzazioni “miste”, ossia che risultano dalla combinazione di una sponsorizzazione pura
e una tecnica.
Le manifestazioni d'interesse potranno riguardare sia singoli eventi che l'intero cartellone di eventi.
L'Amministrazione, per ragioni di razionalità dell'azione amministrativa, si riserva la facoltà di non
considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore ad € 1.000,00;
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di rifiutare qualsiasi proposta di
sponsorizzazione qualora ritenga che sussista o possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività
pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione, qualora ravvisi un possibile pregiudizio o
danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative o qualora la reputi inaccettabile per
motivi di inopportunità generale, senza che il soggetto proponente possa avanzare pretese di
indennizzo o risarcimento di qualsiasi tipo.
Saranno in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in
forma indiretta dalla normativa vigente, in particolare riguardanti:
propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o di dubbia moralità;
propaganda collegata alla produzione di materiale pornografico, armi, tabacco;
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana.
Le proposte di sponsorizzazione non sono in alcun caso da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini
della formalizzazione del contratto.
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Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025, 13:54