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Referendum Popolare Confermativo del 22 e 23 marzo 2026

Adempimenti relativi all’elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall’estero. Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi

Data :

27 gennaio 2026

Municipium

Descrizione

In vista dei referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno, con circolare n. 3 del 22 c.m., ha illustrato i i principali adempimenti connessi all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all’estero – ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – sia per gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, ai sensi dell’art. 4-bis della medesima legge n. 459/01, come inserito dall’art. 2, comma 37, lett. a) della legge n. 52/15, che di seguito si richiamano:
1) Formazione dell’elenco provvisorio degli elettori residenti all’estero
Come è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali predisposte in base all'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della L. n. 459/01.
Nelle suddette liste elettorali, invece, non sono iscritti coloro che, avendo il diritto di elettorato attivo, hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia (si veda a riguardo la circolare prefettizia n. 1/REF del 20/01/2026).
Inoltre, nelle suddette liste elettorali non sono parimenti iscritti – ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, della L. n. 459/01, come inserito dall’art. 2, comma 37, lett. f), della L. n. 52/15 – coloro che risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza (si veda l’elenco allegato, come da conforme comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Prefettura Catania - AREA II - Prot. Uscita N.0009804 del 23/01/2026

In particolare, ai fini della formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell’Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell’elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell’Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell’Aire.
Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all’indirizzo risultanti negli schedari consolari.
Successivamente, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha provveduto alla formazione dell’elenco provvisorio dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto, che è stato trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
Al riguardo, si rappresenta che l’elenco in questione, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, è aggiornato sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre u.s. riportati nel decreto del Ministro dell'interno di cui all’articolo 7, comma 1-quinquies, della legge n. 459/2001, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio u.s.
In merito alla formazione dell’elenco provvisorio, si richiama la recente circolare della Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 83/2025, resa nota con la prefettizia prot. n. 146752 del 12 novembre u.s., concernente la corretta valorizzazione, da parte degli uffici elettorali comunali, del “campo elettore" relativo al diritto di voto, il cui mancato o omesso aggiornamento comporterà per i comuni stessi e per l'intera rete diplomatico-consolare lo svolgimento di un ulteriore adempimento consistente nella predisposizione di elenchi aggiunti.
Si specifica, inoltre, che dall’elenco provvisorio che è stato fornito al MAECI sono state escluse:
• le posizioni dei minorenni al 22 marzo 2026;
• le posizioni di quanti sono privi dell’elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali, alla luce degli aggiornamenti trasmessi fino al 31 dicembre 2025 in via informatica dai comuni per la formazione dell’elenco unico aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per i servizi demografici con la citata circolare n. 83/2025. L’elenco provvisorio degli elettori all’estero non comprende, quindi, gli eventuali inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla data del 31 dicembre u.s.;
• le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell’art. 4, comma 1, della L. n. 470/88, come modificato dall’art. 1 della L. n. 104/02;
• le posizioni di elettori residenti negli Stati di cui all’elenco allegato alla presente, nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi del citato articolo 20, comma 1-bis, della L. n. 459/01, come da conforme comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L’elenco definitivo degli elettori dovrà poi essere comunicato dalla D.C.S.E. all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d’appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).
2) Controllo dell’elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni
L’elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all’estero sarà messo a disposizione, a partire dal 23 gennaio, direttamente ai comuni per i dovuti controlli, attraverso l’applicazione denominata “Elettori Estero”, all’interno del portale “DAIT Servizi” (https://daitweb.interno.gov.it/).
Per eventuali informazioni di natura tecnica, i comuni potranno contattare il SIE (Servizi Informatici Elettorali) della predetta Direzione Centrale per i Servizi Elettorali esclusivamente all’indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l’Ufficio elettorale di questa Prefettura all’indirizzo e-mail elettorale.pref_catania@interno.it.
Nella suddetta applicazione, comunque, è disponibile la funzionalità “FAQ”, in cui vengono fornite risposte ai quesiti più frequenti.
Si sottolinea l’assoluta importanza che ogni Comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni delle cancellazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.
Le segnalazioni delle cancellazioni – e ugualmente le segnalazioni di nuove iscrizioni da effettuare secondo le modalità sotto riportate – dovranno essere inviate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere spediti plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.
Per le notifiche all’estero dei provvedimenti di cancellazione per irreperibilità si veda il successivo punto n. 3.
Le eventuali cancellazioni degli elettori residenti all’estero dovranno essere effettuate non oltre il 31° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro giovedì 19 febbraio p.v. affinché possano essere segnalate dal comune stesso non oltre la mattina del successivo venerdì 18 febbraio p.v. al competente Ufficio consolare, onde evitare l’invio agli elettori cancellati del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/67, per le cancellazioni degli elettori residenti in Italia.
Si richiama l’attenzione anche sull’importanza degli adempimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 104/03 (ammissione consolare al voto degli omessi dall’elenco elettori): tale disposizione, infatti, stabilisce che tutti gli elettori residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati omessi pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati (via PEC, possibilmente, oppure per posta elettronica ordinaria) dal comune di iscrizione all’Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto ed all’inclusione dell’elettore nell’apposito elenco aggiunto.
Nelle predette segnalazioni di cancellazione o iscrizione, per ogni posizione dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, eventuale cognome del coniuge/dell’unito civilmente, luogo e data di nascita, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. È fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto ed all’invio del plico con le schede.
Come riferito, tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate via PEC (o per posta elettronica ordinaria) agli uffici consolari di competenza; gli indirizzi PEC ogni Rappresentanza diplomatico-consolare sono consultabili sul Portale IndicePA all’indirizzo https://www.indicepa.gov.it/; tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del d.P.R. n. 104/03.
Come è noto, tali disposizioni prevedono che, su richiesta dell’Ufficio consolare, il comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo. Ciò, anche al fine dell’ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità od omessi per qualsiasi motivo dall’elenco degli elettori.
Deve segnalarsi che la tempestività dei Comuni nell’adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all’estero.

Si rammenta che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall’Aire di un Comune ad un altro non dovranno essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell’elenco elettori.
3) Notifiche dei provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali a cittadini italiani irreperibili all’estero
La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha altresì comunicato che sono pervenuti alcuni quesiti in merito alle modalità di effettuazione delle notifiche dei provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali a cittadini italiani irreperibili all’estero ai sensi dell’art. 19 del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il quale prevede che “La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste. La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta”.
In particolare, per le notifiche all’estero, l’art. 11, co. 3, del predetto Testo Unico stabilisce che “Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate […]”. Tuttavia, tale previsione è possibile solo nel caso in cui si conosca l’indirizzo del destinatario dell’atto da notificare. In tal caso, occorre riferirsi alla Convenzione STE 094 firmata a Strasburgo il 24/11/1977, ratificata dall’Italia con la legge 21/3/1983, n. 149, che disciplina la notifica all’estero dei documenti in materia amministrativa. In particolare, tale Convenzione prevede che solo nel caso in cui si conosca l’indirizzo del destinatario dell’atto da notificare, e tale destinatario risieda in uno dei Paesi in cui è in vigore la stessa Convenzione, le richieste di notifica possono essere inviate alle Autorità Centrali del Paese dove deve essere notificato l’atto oppure, in alternativa, direttamente ai soggetti destinatari a mezzo raccomandata A/R.
Da quanto sopra, si evince, dunque, che in caso di cittadini italiani irreperibili all’estero non è possibile procedere alle notifiche di cui all’art. 19 del d.P.R. 223/1967 poiché è sconosciuto l’indirizzo del destinatario. In effetti, anche la Circolare del Ministero dell’Interno del 1° febbraio 1986, n. 2600/L, conferma tale impossibilità di notifica nella parte in cui invita “…i sindaci ad astenersi dall'inoltrare alle nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari atti relativi ad elettori dei quali non si conosce l'indirizzo, ma soltanto lo Stato estero in cui sono emigrati […]” (così il paragrafo 29).
In tali casi, al fine di evitare criticità nella notifica all’estero delle decisioni delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno ha concordato con la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) alcune modalità operative per l’effettuazione delle notifiche all’estero dei provvedimenti di cancellazione per irreperibilità dalle liste elettorali, che si riportano qui di seguito:
a) nel caso in cui si conosca almeno l’ultimo indirizzo di residenza all’estero dell’iscritto AIRE: il Comune potrà trasmettere la richiesta di notifica ai Consolati, i quali provvederanno all’affissione dell’atto all’albo Consolare ai fini del perfezionamento della notifica stessa ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in combinato disposto con l’art 49 disp. att. c.p.c.;
b) nel caso in cui sia sconosciuto anche l’ultimo indirizzo di residenza all’estero dell’iscritto AIRE: il Comune potrà ricorrere alle forme di pubblicità mediante deposito di copia dell’atto presso la casa comunale ove sono tenute le liste elettorali, tramite affissione all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., applicando, in via analogica, le modalità di notificazione previste dalla citata Circolare n. 2600/L del 1986 per coloro che si rendono irreperibili sul territorio nazionale.

4) Residenti all’estero optanti per il voto in Italia
La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali – non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – inserirà, nella medesima applicazione “Elettori Estero” e per ciascun Comune, l’eventuale elenco di elettori residenti all’estero che hanno optato per il voto in Italia; si segnala che probabilmente molti Comuni non avranno alcun nominativo nell’elenco in questione.
A ciascun elettore optante i comuni invieranno – ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d. P. R. n. 104/03 entro il 25 febbraio, 25° giorno antecedente la votazione – la specifica cartolina-avviso Modello n. 6/Ref di colore verde, che sarà diversa sia da quella (Modello n. 6-bis/Ref di colore rosso) che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.
Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell’Ufficio consolare competente, del plico contenente le schede per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza.
Viceversa, gli elettori residenti all’estero in uno Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l’esercizio dell’elettorato attivo per il referendum costituzionale si effettua esclusivamente per corrispondenza.
Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al Comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all’estero del plico all’elettore).
5) Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere
Successivamente, sempre nella medesima applicazione “Elettori Estero” ed una volta pervenute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le relative informazioni, verranno inserite in un apposito elenco le posizioni “stralciate” dall’elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc.).
6) Elettori temporaneamente residenti all’estero
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all’estero, si sensibilizzano i Sindaci sulla necessità che i Comuni stessi inseriscano nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione “vota all’estero”).
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet di ogni Comune), si allega l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Il Comune, appena ricevuta l’opzione, trasmetterà immediatamente mediante l’apposita procedura informatica – entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse e cioè entro il 18 febbraio p.v. – le generalità e l’indirizzo all’estero dell’elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile (all’indirizzo https://daitweb.interno.gov.it, nell’applicazione “Elettori Estero”- sezione “Documentazione”) per gli incaricati dei Comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione.
In tale applicazione “Elettori Estero”, alla voce di menu “Referendum”, è inserita la funzione “Temporanei Referendum” che permette l’acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:
• temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
• personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della citata legge n. 459/01;
• familiari conviventi degli elettori di cui sopra.
Per l’attivazione di nuove utenze o abilitazione all’applicazione “Elettori Estero”, nonché per eventuali problemi in fase di autenticazione, gli incaricati comunali potranno rivolgersi a questa Prefettura all’indirizzo mail informatica.pref_catania@interno.it; per eventuali informazioni di natura tecnica, i Comuni potranno contattare il SIECC (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della Direzione Centrale esclusivamente all’indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.
Inoltre, per problemi di natura amministrativa, i Comuni dovranno contattare l’Ufficio elettorale di questa Prefettura all’indirizzo mail elettorale.pref_catania@interno.it.
Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai Comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà,
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a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per il voto per corrispondenza.
Pertanto, poiché le comunicazioni dei Comuni costituiscono presupposto essenziale per la formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti.
Atteso che i detti adempimenti risultano fondamentali per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato, si invitano i Comuni ad assicurare questa Prefettura sulla tempestività delle comunicazioni alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali; tali comunicazioni, attesa l’estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, come in passato, eventuali comunicazioni trasmesse dai Comuni con modalità diverse (e-mail ordinaria, PEC, ecc.) non potranno essere in alcun modo utili ai fini dell’inserimento nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Si ribadisce che le opzioni comunque pervenute al Comune entro la scadenza del 18 febbraio dovranno essere considerate valide.
Ove il Comune sia impossibilitato a comunicare tali opzioni con l’apposita procedura informatica, dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni alla sede consolare – purché, si ribadisce, pervenute al Comune entro il 18 febbraio p.v. – per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all’estero.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
Si esprime, infine, l’avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all’estero.
7) Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis)
Come già rappresentato più volte, con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della L. n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della L. 27 ottobre 1988, n. 470; detta legge, ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari; su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all’indirizzo PEC del comune indicato nel già citato sito www.indicepa.gov.it.
Il controllo sul suddetto indirizzo PEC comunale ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica a questo Dicastero anche di tali elettori, con le conseguenti ammissioni consolari al voto e cancellazioni/annotazioni comunali sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell’elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.
Si rappresenta, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.
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Si richiama, quindi, l’attenzione dei Sindaci e degli Ufficiali elettorali affinché gli stessi, anche per gli
elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti
adempimenti.
8) Stampa delle liste elettorali sezionali
Analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti consultazioni, la Direzione Centrale per i
Servizi Elettorali ha suggerito, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che, d’intesa con le
Commissioni elettorali circondariali, le liste sezionali vengano ricompilate (dopo il “blocco” delle liste stesse)
in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell’espressione del voto.
Nei Comuni in cui si effettuano solo il referendum costituzionale non dovranno essere inseriti nelle
predette liste sezionali tutti gli elettori della circoscrizione Estero (cioè gli elettori non optanti residenti
all’estero in Stati in cui è ammesso il voto per corrispondenza, nonché gli elettori temporaneamente all’estero
che hanno presentato tempestivamente domanda di voto per corrispondenza).
Tali elettori, infatti – essendo inseriti nel predetto elenco definitivo di coloro che votano per
corrispondenza (che sarà comunicato, come riferito, dal Ministero dell’interno all’Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero) – dovranno essere eliminati informaticamente dalle liste sezionali; esclusivamente nel
caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si procederà a depennarli manualmente, apponendo a fianco
dei relativi nominativi la dicitura “vota all’estero”. Ovviamente, i residenti all’estero optanti per il voto in
Italia ed i residenti negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza devono, in ogni caso, essere
compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto nel seggio di
iscrizione del comune italiano.
Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all’art. 33 del
D.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L
del 1° febbraio 1986; l’elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno
esercitato l’opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non è ammesso il voto per
corrispondenza dovrà essere compilato dall’ufficiale elettorale entro mercoledì 4 marzo.
Si sensibilizzano le SS.LL., per quanto di competenza, sull’assoluta importanza della puntuale ed
attenta esecuzione delle direttive impartite dalla Direzione Centrale, assicurando questa Prefettura sulla
tempestività degli adempimenti.

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Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2026, 17:38

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