Separazione, divorzio, modifica di condizioni di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile (divorzio breve)
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Separazione, divorzio, modifica di condizioni di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile (divorzio breve)
1. Che cos'è
2. A chi rivolgersi per avere informazioni
3. Cosa occorre
4. Quanto costa
5. Quanto tempo ci vuole
6. Nota bene
7. Riferimenti normativi e moduli

CHE COS'È
A partire dal dicembre dello scorso anno i coniugi che intendono concludere un accordo di separazione personale, di divorzio oppure modificare le condizioni stabilite da un precedente accordo di separazione o divorzio, possono farlo davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzichè in Tribunale. L'assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Questo istituto non si applica nel caso in cui vi siano dei figli minori oppure portatori di handicap oppure maggiorenni ma economicamente non sufficienti (a meno che non si tratti di figli di uno solo dei due coniugi e non della coppia). Inoltre, l'accordo che viene depositato non può contenere disposizioni e patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione della definizione dell'assegno di mantenimento per il coniuge.

La procedura di prevede che dalla data di manifestazione della volontà di separazione / divorzio / modifica alla sua conferma devono passare non meno di 30 giorni.

Il Comune competente a ricevere l'istanza è quello di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario / religioso o celebrato all’estero;
• residenza di uno dei due coniugi.
La legge 55/2015 ha ridotto sensibilmente anche la tempistica per la separazione e il divorzio, sia che si tratti di separazioni consensuali che giudiziali. In particolare:
• per la separazione giudiziale, il termine di separazione ininterrotta necessario per procedere al divorzio è ridotto da tre anni a dodici mesi; il termine decorre dalla data di comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
• per le separazioni consensuali, il termine di separazione ininterrotta passa da tre anni a sei mesi (anche per le separazioni che iniziano con un contenzioso per concludersi in un accordo consensuale).
La suddetta normativa ha introdotto anche modifiche all'art. 191 del Codice Civile, aggiungendo un comma che anticipa lo scioglimento della comunione legale dei beni (laddove i coniugi, al momento del matrimonio, abbiano optato per questa condizione). Infatti:
• nella separazione giudiziale, lo scioglimento è disposto dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati;
• nella separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione (purché omologato).
L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio dello scioglimento della comunione.


A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI
Ufficio Stato Civile - orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30; tel. 095-895420 – e-mail e-mail cittadinanza-matrimoni@comune.acireale.ct.it.
E' possibile fissare un appuntamento.

A CHI FA CAPO IL PROCEDIMENTO
Servizio Stato Civile.
Tel. 095-895420
e-mail - cittadinanza-matrimoni@comune.acireale.ct.it
Responsabile del procedimento: Sig. D'Anna Salvatore


COSA OCCORRE
Per accedere al Divorzio Breve occorre inoltrare al Protocollo dell’Ente la richiesta di appuntamento secondo il modello allegato in cui le parti, ognuna singolarmente, dichiarano che sussistono le condizioni per adire al divorzio breve. L’istanza può essere inviata anche per via PEC protocollo.comune.acireale@pec.it allegando copia del documento di identità di entrambi i coniugi.
L'Ufficiale di Stato Civile convoca le parti affinchè le stesse manifestino la volontà di attivare l’istituto in questione e rendano le dichiarazioni necessarie.


QUANTO COSTA
Per accedere al servizio è necessario versare al Comune di Acireale € 16,00 da corrispondersi alla Tesoreria Comunale attraverso bollettino di c.c. postale n. 15733959 o attraverso bonifico bancario al seguente codice IBAN IT 49W 0301926200000001402599 (non più attivo dal 22/04/2022) (dal 22/04/2022 IT21V0623026200000015265115) con la seguente causale “separazione / divorzio/ modifica condizioni di separazione e divorzio”


QUANTO TEMPO CI VUOLE
Dalla manifestazione della volontà alla sua conferma devono trascorrere non meno di 30 giorni.

NOTA BENE
il comune competente a ricevere l'accordo è quello di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio;
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

RIFERIMENTI NORMATIVI E MODULI
• Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" convertito con modificazioni nella Legge 10.12.2014 n. 162;
• Legge 6 maggio 2015, n. 55 - Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.;
• Codice Civile, Libro I, Titolo VI, Capo V, "Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi".

Stipula accordo separazione personale

Modello trasmissione documentazione relativa a separazione o cessazione effetti civili ex art. 6

Modulo di rilevazione separazione divorzi ex art. 6