CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
L’Anagrafe non può rilasciare informazioni in merito ai dati anagrafici dei cittadini, bensì deve provvedere all’emissione della prevista certificazione anagrafica a favore del soggetto richiedente.
I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici. È possibile richiedere all'Ufficio Anagrafe le seguenti certificazioni anagrafiche,
alla data attuale:
- certificato di residenza
- certificato di stato di famiglia
- certificato di cittadinanza
- certificato di stato libero
- certificato contestuale (ad es. residenza, stato famiglia, stato libero e cittadinanza)
- certificato anagrafico di nascita
- certificato di residenza AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
- certificato di famiglia AIRE
I certificati sono esenti da bollo solo per specifici usi (vedi Costi e modalità di pagamento). I certificati sono
validi sei mesi dalla data di emissione.
Per le disposizioni della Legge n. 183/2011, dall’1.1.2012 i certificati rilasciati dal Comune (residenza, nascita, ecc..) sono validi solo tra soggetti privati. Alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi, se richiesto, è sufficiente presentare un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
All'anagrafe possono inoltre essere richiesti
certificati storici, attestanti cioè notizie anagrafiche pregresse (residenza e composizione del nucleo familiare).
Requisiti
A chi è rivolto
1. I certificati anagrafici possono essere richiesti da tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti, che hanno necessità di certificare la posizione anagrafica di singoli o delle famiglie agli atti del Comune.
2. Per i certificati storici, invece, la richiesta può essere presentata da chiunque, maggiorenne e che abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato.
3. Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche non possono essere accolte in quanto non previste dalla natura anagrafica.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Invio per posta
I documenti possono essere anche essere richiesti compilando il modulo predisposto (vedi Modulistica) e inviando in allegato la fotocopia del documento di identità del richiedente.
L'invio può essere effettuato nei seguenti modi:
- per PEC all'indirizzo:
protocollo.comune.acireale@pec.it
- per Posta: spedire la richiesta a Ufficio Protocollo – Via degli Ulivi, 21 – 95024 – Acireale (CT).
Nel caso di richiesta postale, dovrà sempre essere allegata una
busta preaffrancata per l’invio del certificato richiesto, munita dell’indirizzo del richiedente.
Se la certificazione richiesta è soggetta al pagamento di diritti o imposta di bollo, occorre effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite bonifico bancario, specificando nella causale “Richiesta di certificazione anagrafica”, sul seguente IBAN: IT49W0301926200000001402599, o con bollettino di c/c 15733959 postale intestato alla Tesoreria Comunale di Acireale. Una volta inviata l'attestazione di avvenuto pagamento da parte del richiedente, unitamente ad una busta preaffrancata con l’indirizzo di ritorno ed una marca da bollo da €. 16,00 (se dovuta), il certificato richiesto verrà spedito.
Nel caso di richiesta di certificazione storica di stato di famiglia soggetta a diritti di ricerca d’archivio, l’ufficio provvederà ad indicare successivamente l’importo da pagare e le relative modalità: una volta inviata da parte del richiedente l’attestazione di avvenuto pagamento del dovuto tramite bonifico, il certificato richiesto verrà spedito.
Costi e modalità di pagamento
Bollo, esenzioni e diritti di segreteria
Le certificazioni anagrafiche sono di norma soggette all'imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72) per un importo complessivo di € 16.52 (comprensivo di € 16.00 di bollo e da € 0,52 per il pagamento dei diritti di segreteria), tranne nei casi in cui il certificato sia richiesto per gli utilizzi sotto elencati per i quali non si paga il bollo. In tal caso il certificato può essere soggetto ai soli diritti di segreteria di € 0,26 o gratuito come sotto specificato:
- Adozione, affidamento e tutela minori (art. 13, tab. all. B DPR 642/72 e art. 82 L. 184/1983): gratuito;
- C.T.U. nominato dal Tribunale o dal P.M. – Curatore fallimentare (art. 16, tab. all. B DPR 642/1972): gratuito;
- Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento – art. 13, tab. all. B DPR 642/72): euro 0,26;
- Certificati richiesti da ONLUS (art. 27/bis, tab. all. B dpr 642/72): euro 0,26;
- Pensione estera (art. 9, tab. all. B DPR 642/72): euro 0,26;
- Processuale (certificati da richiedere esclusivamente nel corso del procedimento – art. 18 DPR 115/2002 – Vi rientra l’uso notifica degli atti giudiziari);
- Separazione legale/Divorzio (L. 74/1987): gratuito;
- Certificati richiesti da società sportive (art. 8/bis, tab. all. B DPR 642/1972): euro 0,26.
L'utilizzo di certificati in carta libera, per usi diversi da quelli indicati sul certificato, è una forma di
evasione fiscale.
Tempi e iter della pratica
Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
A chi rivolgersi
Per informazioni: Ufficio Anagrafe del Comune di Acireale Piazza Peppino Impastato – 95024 – Acireale (CT) 095895419
Note
Segnalazioni e precisazioni
Si ricorda che dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati dal Comune (residenza, nascita, ecc..) sono validi solo tra soggetti privati. Alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (es. Enel, etc…), se richiesto, dovrà essere presentata un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Responsabile del Procedimento
Anagrafe:
- Sig.ra Lucia Cristaldi
- Sig.ra Angela Raciti
- Sig.ra Vera Raciti
Telefono: 09589419
AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati dal Comune (residenza, nascita, ecc..) sono validi solo tra soggetti privati.
Alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (es. Enel, etc.), se richiesto, dovrà essere presentata un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Che cos'è
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.
L'autocertificazione può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:
1) le pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico);
2) i gestori di servizi pubblici (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
3) i privati che lo consentono.
Cosa si può autocertificare
Dati anagrafici e stato civile:
• Data e luogo di nascita
• Residenza
• Cittadinanza
• Godimento dei diritti politici e civili
• Stato civile
• Stato di famiglia
• Esistenza in vita
• Nascita del figlio/a
• Morte del coniuge, genitore, figlio ecc.
• Maternità - Paternità - Separazione o comunione dei beni
Titoli di studio, qualifiche professionali:
• Titolo di studio
• Qualifica professionale
• Esami sostenuti universitari e di stato
• Titolo di specializzazione
• Titolo di abilitazione
• Titolo di aggiornamento e qualificazione tecnica
• Qualifica tecnica
• Titolo di formazione
• Esami sostenuti
Situazione economica, fiscale e reddituale:
• Reddito
• Situazione economica
• Assolvimento obblighi contributivi
• Possesso e numero di codice fiscale
• Possesso e numero partita IVA
• Altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
• Carico familiare
Posizione giuridica:
• Legale rappresentante delle persone fisiche e giuridiche
• Tutore
• Curatore
• Non aver riportato condanne penali
Altri dati:
• Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
• Posizione agli effetti degli obblighi militari
• Stato di disoccupazione
• Qualità di pensionato e categoria di pensione
• Qualità di casalinga
• Qualità di studente
• Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
Cosa non si può autocertificare
• Certificati medici, sanitari e veterinari
• Certificati di conformità CE
• Certificati di marchi e brevetti
• Certificato di iscrizione nelle liste elettorali, relativamente al procedimento elettorale, ovvero se la certificazione:
o a corredo dell’accettazione della candidatura in una lista per le elezioni;
o a corredo della firma che il cittadino appone per sostenere una lista di candidati alle elezioni, o una proposta di referendum, o una proposta di legge di iniziativa popolare.
Requisiti
A chi è rivolto
Possono avvalersi dell'autocertificazione:
• i cittadini italiani;
• i cittadini dell'Unione Europea;
• i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando i moduli qui allegati, scaricabili dalla sezione modulistica o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera.
L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
L'autocertificazione può essere presentata:
1) di persona;
2) per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti
al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Costi e modalità di pagamento
Con l'autocertificazione si risparmia sempre l'imposta di bollo di € 16,00.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.
Responsabile del Procedimento
Ufficiale di Anagrafe addetto allo sportello
Città di Acireale
Servizi Demografici ed Elettorali
Piazza Peppino Impastato – 95024 – Acireale
Tel. 095895419
protocollo.comune.acireale@pec.it