Lo Statuto   [1/2]
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Lo Statuto

Statuto della Citta' di Acireale

Adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 17 marzo 1993
Esaminato dalla Commissione Provinciale di Controllo
di Catania nella seduta dell'1 aprile 1993 ed adeguato
alla relativa decisione

Indice Generale:

TITOLO I
Principi Generali
art. 1: Comune di Acireale
art. 2: Principi di amministrazione

TITOLO II
Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione popolare
art. 3: Titolari dei diritti
art. 4: Ufficio per i diritti dei cittadini
art. 5: Libere riforme associative
art. 6: Diritto di udienza
art. 7: Iniziativa popolare
art. 8: Consultazione della popolazione
art. 9: Referendum consultivo
art. 10: Referendum propositivo
art. 11: Conferenze di servizi
Capo II - Diritti di informazione e di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo
art. 12: Diritto alla informazione
art. 13: Diritto di accesso ai documenti amministrativi
art. 14: Partecipazione ai procedimenti amministrativi
art. 15: Istruttoria pubblica
art. 16: Difensore civico

TITOLO III
Gli Organi del Comune

Capo I - Il Consiglio
art. 17: Il Consiglio
art. 18: Organizzazione e funzionamento
art. 19: Commissione consiliare
art. 20: Poteri di iniziativa
art. 21: Funzioni di indirizzo e di controllo
art. 22: I Consiglieri
art. 23: Decadenza e dimissioni
Capo II - Il Sindaco e la Giunta
art. 24: Il Sindaco
art. 25: Attivita' programmatica
art. 26: La Giunta comunale
art. 27: Attribuzioni della Giunta
art. 28: Funzionamento della Giunta
art. 29: Gli Assessori

TITOLO IV
Circoscrizioni di Decentramento Territoriale

art. 30: Principi e funzioni
art. 31: Le risorse
art. 32: Organi delle circoscrizioni
art. 33: Il Consiglio
art. 34: Attribuzioni sui Consigli
art. 35: Funzioni consultive
art. 36: Scioglimento dei Consigli circoscrizionali
art. 37: Regolamento delle circoscrizioni
art. 38: Rapporto con il Consiglio comunale
art. 39: Presidente
art. 40: Conferenza dei Presidenti
art. 41: Personale

TITOLO V
Uffici e Personale

art. 42: Principi di organizzazione
art. 43: Organizzazione degli uffici o dei servizi e del personale
art. 44: Segretario Generale e Vice Segretario Generale
art. 45: Attribuzione della funzione di direzione
art. 46: Dirigenti
art. 47: Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi
art. 48: Controllo di gestione
art. 49: Formazione e professionalita'
art. 50: Convenzioni a tempo determinato
art. 51: Incarichi professionali

TITOLO VI
Servizi Pubblici
Capo I - Principi Comuni
art. 52: Modalita' di gestione
art. 53: Forme di cooperazione ed associative
art. 54: Piano di gestione
art. 55: Trasparenza nei servizi pubblici
art. 56: Commissione di vigilanza sui servizi
art. 57: Amministratori
art. 58: Revoca e sfiducia costruttiva
art. 59: Rapporti con il Comune
Capo II - Le Istituzioni
art. 60: L'Istituzione
art. 61: Organi dell'Istituzione

TITOLO VII
Finanze e Contabilita'

art. 62: Ordinamento contabile del Comune
art. 63: Programmazione
art. 64: Bilanci
art. 65: Conto consuntivo
art. 66: Controllo economico della gestione
art. 67: Gestione finanziaria
art. 68: Entrate comunali
art. 69: Collegio dei revisori dei conti
art. 70: Attivita' del Collegio dei revisori

TITOLO VIII
Disposizioni Finali e Transitorie

art. 71: Verifica dello Statuto
art. 72: Revisione dello Statuto
art. 73: Statuto, Regolamenti e Commissioni Consiliari Permanenti
art. 74: Norme transitorie sugli Organi del Comune


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

art. 1
Il Comune di Acireale

  1. Il Comune di Acireale rappresenta la comunita' di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo attivandosi in ogni campo in cui esista una esigenza della sua popolazione.
    Il Comune tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identita' storica e le sue tradizioni popolari e contrasta ogni forma di potere tendente a sovvertire la convivenza civile e democratica.

  2. Il Comune partecipa fattivamente alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, favorisce ogni forma di cooperazione con gli altri enti locali italiani e comunitari, promuove la conoscenza e l'attuazione dei valori dell'autonomia locale quale momento essenziale di liberta' e democrazia secondo i principi della costituzione italiana e della Carta Europea dell'autonomia locale.

  3. Il Comune riconosce come obiettivo prioritario la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale, paesaggistico, architettonico, storico-artistico ed archeologico.
    Salvaguardia la propria integrita' territoriale in conformita' alle vocazioni culturali, sociali ed economiche della comunita' locale.
    Conserva e valorizza la Timpa, la fascia costiera, la vestiglia di culture ed attivita' tradizionali ed ogni altro valore ambientale e paesaggistico per la qualita' della vita e la tradizionale accoglienza.
    Opera per un'adeguata protezione della propria popolazione e del territorio rispetto al rischio sismico.

  4. Il territorio del Comune di Acireale e' quello rappresentato nelle allegate planimetrie.

  5. Lo stemma del Comune di Acireale e' raffigurato da uno scudo "d'azzurro, dal Castello a sinistra uscente dal mare, merlato alla ghibellina e fra i merli il leone rampante e coronato di oro, tente con le branche uno stendard bifido di rosso, carico delle lettere capitali A.G. d'oro, il castello accostato nel centro da tre faraglioni. Una corona regia sormonta lo scudo che e' circondato alla base da due rami di quercia e d'alloro".
    Il gonfalone del Comune di Acireale e' un drappo di colore rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Acireale".
    Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati.
    L'asta verticale e' ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale.
    Nella freccia e' rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo e' inciso il nome.
    Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali fangiati d'argento.

  6. La sede del Comune e' in Acireale il "Palazzo di Citta'" di Piazza Duomo.

 

art. 2
Principi di amministrazione

  1. Il Comune di Acireale promuove e valorizza ogni forma di programmazione della propria attivita', allo scopo di rendere l'azione pubblica rispettosa dei principi di eguaglianza e di effettiva partecipazione.

  2. Il Comune concorre alla determinazione ed all'attuazione dei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunita' Europea quale espressione di un ordinato sviluppo sociale ed economico che renda piu' efficiente ed efficace anche l'assolvimento delle funzioni proprie.

  3. Il Comune assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione locale ed ai procedimenti in cui essa si esprime e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
    L'azione amministrativa del Comune e' svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialita', efficienza, rapidita' nelle procedure.
    Di essa va riscontrata l'efficacia, in modo da soddisfare le esigenze della collettivita' e degli utenti.

  4. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunita' locale, le attivita' formative e di ricerca, lo sport dilettantistico e il tempo libero, con appropriate strutture; valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche della Citta' e, nel rispetto delle reciproche autonomie, promuove la collaborazione con le istituzioni di ricerca, formative e culturali, statali, regionali e locali.

  5. Il Comune opera per rimuovere ogni discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali che limiti l'esercizio effettivo dei diritti.
    Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunita' per le donne e per gli uomini, riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
    Il Comune tutela i diritti dei bambini e dei giovani, ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realta' sociali dove si sviluppa la loro personalita'.

  6. Il Comune armonizza tempi e modalita' d'accesso agli uffici ed ai servizi pubblici con le esigenze dei cittadini, delle famiglie e del lavoro, incentiva le attivita' che concorrono al progresso materiale e civile della societa'. Opera per assicurare il diritto di tutti all'accessibilita' della citta', privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilita' generale.

  7. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrita' dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantita' dei rifiuti e provvedere efficacemente alla loro differenziata raccolta ed al loro corretto smaltimento, che attraverso il loro riciclaggio.

  8. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale.
    Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela la flora e la fauna esistenti e favorisce le condizioni di coesistenza fra le specie viventi.

  9. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella societa'.
    Favorisce l'associazionismo in generale e quello cooperativo in particolare con specifici programmi.
    Favorisce la formazione e l'attivita' di libere associazioni di cittadini, specie se giovanili e di volontariato, che si propongano fini sociali, culturali e ricreativi senza scopo di lucro.

  10. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale aquisisce pareri previsti dal presente statuto, essa ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri stessi motivando l'eventuale dissenso.

 


TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione popolare

art. 3
Titolari dei diritti

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acireale:
    a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta';
    b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attivita' prevalente di lavoro o di studio o di promozione socio-culturale;
    c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attivita' prevalente di lavoro e di studio da almeno due anni.

  2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

 

art. 4
Ufficio per i diritti dei cittadini

  1. Con apposito regolamento che ne preveda le forme organizzative, la dotazione di personale e di mezzi, viene istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.

  2. Esso si occupa di assicurare l'efficace esercizio degli istituti di partecipazione di cui al presente titolo ed in particolare:
    - delle analisi e valutazione delle istanze, petizioni, interrogazioni ed interpellanze di cui al successivo art. 6;
    - della assistenza, ove richiesta, in concorso con gli uffici competenti, alla redazione delle proposte di deliberazione di cui al successivo art. 7;
    - di uno sportello per informazioni e reclami;
    - dell'assistenza alla raccolta delle firme per l'esercizio dei diritti di cui al presente titolo;
    dell'esercizio del diritto di informazione e di accesso di cui ai successivi artt. 12 e 13.

  3. Il coordinamento di tale attivita' con le funzioni di tutela del cittadino viene garantito dal difensore civico.

 

art. 5
Forme libere associative

  1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali secondo modalita' previste dal regolamento.
    Il Consiglio comunale regola, inoltre, le modalita' di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni di volontariato a sale di convegno e riunione e al "Notiziario" comunale.
    Il Comune istituisce un Albo delle Associazioni operanti nel territorio secondo modalita' da determinare nel regolamento.

  2. Il Consiglio comunale istituisce consulte tematiche ed osservatori permanenti garantendo loro, con apposite previsioni regolamentari, l'esercizio di funzioni di iniziativa di proposta diretta, consultazione periodica e di controllo su quegli atti comunali riferibili alla competenza di tali organismi.

  3. L'apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto comunale, prevedera' le distinte modalita' e forme istitutive di consulte ed osservatori con la previsione, relativamente alle consulte tematiche, dell'obbligatorieta' dekka preventiva consultazione della fase formativa degli atti del relativo settore di interesse.

  4. Sono istituite diverse consulte con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali ed imprenditoriali, delle associazioni culturali e di servizio e dei relativi settori: Economia e lavoro, Territorio Ambiente, Lavori pubblici e Protezione Civile, Sport, Turismo e tempo libero, Cultura, problematiche giovanili, Servizi Sociali.

  5. Resta salva la facolta' del Consiglio comunale di istituire altre Consulte ed Osservatori non menzionati nello Statuto. Un Osservatorio, in particolare, e' istituito per assistere il Sindaco nel coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonche' delle varie attivita' cittadine pubbliche e private.

  6. Il Consiglio comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum dei cittadini, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
    Il Consiglio comunale disciplina altresi' la consultazione dei soggetti predetti per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici.

  7. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalita' cui il Comune deve attenersi.
    Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio bisogno.

  8. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ada associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione e' sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalita', la sede, le fonti di finanziamento, il numero degli associati e i soggetti leggittimati a rappresentare l'organismo interessato.

  9. Annualmente il Sindaco rende pubblico, nelle forme piu' adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi. Verra' resa pubblica anche l'entita' dei contributi erogati ad ogni singola associazione o altro organismo privato.

  10. Il Consiglio comunale istituisce conferenze di programma il cui svolgimento, disciplinato da apposito regolamento, assicuri un confronto diretto tra amministratori ed i cittadini, singoli od associati, sugli indirizzi generali di governo del Comune.

  11. La conferenza di programma viene convocata dal Sindaco in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria quando ne avanzi richiesta formale un quarto dei consiglieri comunali o mille cittadini elettori. In via ordinaria una delle conferenze annuali viene convocata prima dell'adozione del bilancio di previsione, al fine di illustrare e dibattere le scelte fondamentali dello strumento economico-finanziario dell'ente. Il documento conclusivo della conferenza formera' oggetto di apposita valutazione da parte del Consiglio comunale.

 

art. 6
Diritto di udienza

  1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con il compito del Comune.

  2. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta entro trenta giorni.

  3. Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.

  4. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici.

  5. Tutti i soggetti di cui al precendente art. 3 possono presentare al Sindaco istanze, interrogazioni ed interpellanze, nonche' petizioni, quest'ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non e' richiesta nessuna particolare formalita'. La risposta deve essere resa nota entro trenta giorni per iscritto.

  6. Nel regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di udienza.

 

art. 7
Iniziativa popolare

  1. I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l'iniziativa degli atti di compentenza del Consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di duecento firme raccolte nei tre mesi precendenti il deposito, con modalita' stabilite dal regolamento.

  2. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale.

  3. Un rappresentante dei sottoscrittori ha facolta' di illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente ed al Consiglio comunale.

  4. Le proposte di cui al precedente comma 1 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

art. 8
Consultazione della popolazione

  1. Il Comune puo' consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalita' idonee allo scopo, che saranno disciplinate dal regolamento. Il regolamento deve prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici e deve, comunque, prevedere adeguate forme di pubblicita'.

  2. La consultazione e' indetta dal Sindaco, su proposta della Giunta, di un quarto dei componenti il Consiglio comunale, di tre Consigli circoscrizionali.

  3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio comunale affinche' vengano prontamente esaminate dal Consiglio, secondo modalita' individuate dal regolamento. Alle valutazioni consiliari delle risultanze ed agli eventuali atti conseguenziali viene data adeguata pubblicita'.

  4. La consultazione puo' essere indetta anche dai consigli circoscrizionali su questioni che interessino esclusivamente la popolazione del quartiere medesimo o parti di essa.

 

art. 9
Referendum consultivo

  1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o comunque titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 ovvero la Giunta o un terzo dei componenti del Consiglio comunale, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza comunale. La richiesta di referendum di iniziativa popolare deve essere proposta da un comitato composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

  2. Il quesito, illustrato nella proposta, con riferimento al quale deve avvenire la raccolta delle firme in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla comunicazione del giudizio di ammissibilita', deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

  3. Non possono essere sottoposti a referendum:
    a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali;
    b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
    c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe discendenti da disposizioni legislative nazionali e regionali;
    d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
    e) gli atti relativi al personale del Comune;
    f) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
    g) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.

  4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attivita' deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti in via provvisoria per ragioni di particolare necessita' ed urgenza.

  5. La proposta, prima della raccolta delle firme, e' sottoposta al giudizio di ammissibilita' di un Comitato di garanti. Il Comitato dei Garanti deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta e, quindi, comunicare il giudizio per iscritto ai primi tre sottoscrittori della richiesta, oltre all'affissione all'albo pretorio. Se la proposta viene giudicata ammissibile il Comitato giudichera', dopo la raccolta delle firme, sulla regolarita' delle sottoscrizioni. Il Comitato e' presieduto dal Difensore civico ed e' composto da un professore universitario ordinario di diritto amministrativo o materia affine e dal primo Pretore di Acireale o da un magistrato di grado non inferiore a magistrato di Cassazione o presidente di sezione di Tribunale Amministrativo Regionale eletti dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita l'imparzialita' e l'indipendenza dagli organi del Comune.

  6. Il Consiglio, il Sindaco o la Giunta comunale devono pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dalla data di proclamazione dei risultati se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o comunque titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.

  7. Non e' consentito lo svolgimento di piu' di una tornata referendaria in un anno e su non piu' di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo ne' possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

  8. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare e' effettuata in un unico turno e nella stessa giornata, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 giugno di ogni anno.

  9. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano gia' formato oggetto a referendum negli ultimi tre anni.

  10. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha piu' corso, previo conforme piano vincolante del Comitato dei garanti.

  11. Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, determina i criteri di formulazione del quesito, le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonche' le modalita' per l'ammissione alla consultazione dei titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3. Il regolamento determina, altresi' le modalita' per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria.

  12. Con apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale enuclea le materie di interesse locale ammissibili per lo svolgimento del referendum propositivo, le modalita' di svolgimento e le conseguenti forme di adesione, da parte degli organi comunali, alla manif- ....

 

art. 11
Conferenze di servizi

  1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, delle Consulte e degli Osservatori permanenti comunali, di associazioni e di gruppi di cittadini interessati, che hanno per obbiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attivita' di programmazione e controllo fra loro coordinate.

 

Capo II - Diritti di informazione e di accesso,
partecipazione al procedimento amministrativo

art. 12
Diritto alla informazione

  1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

  2. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, anche a mezzo stampa e tramite ulteriori strumenti di comunicazione di massa, allo scopo di garantire anche la preventiva conoscenza dei diritti dei cittadini sugli atti di particolare interesse collettivo e con riguardo:
    a) alla relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 17 della legge reg. 26 agosto 1992, n. 7, al rapporto annuale sullo stato della Citta' presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 25 ed, in ogni caso, ai dati di cui l'amministrazione sia in possesso che riguardino in generale le condizioni di vita della Citta' nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualita' dell'ambiente urbano, salute);
    b) ai bilanci preventivi e consuntivi ed ai dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
    c) ai parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell'amministrazione stessa, nonche' ai dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento;
    d) ai criteri e alle modalita' cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
    e) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
    f) alle valutazioni di impatto ambientale;
    g) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
    h) ai regolamenti;
    i) ai criteri e alle modalita' adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura dei beni e servizi, nonche', con riferimento ai singoli contratti, ai dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
    k) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini ed ai criteri e alle modalita' di accesso alle prestazioni ed ai servizi resi dal Comune;
    m) agli incarichi professionali conferiti ed ai relativi criteri e modalita'.

  3. Al fine dell'adeguata informazione degli elettori che vogliono avvalersi dell'azione popolare prevista dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 il Comune assicura la pubblicita' dei provvedimenti d'annullamento in sede di di controllo degli atti comunali e di ogni altro provvedimento di qualsiasi autorita' pubblica che incida sugli interessi della comunita'.

  4. Il Comune pubblica un "Notiziario" per informare i cittadini, in particolare, sui provvedimenti di cui al precedente comma, sugli indirizzi, sugli atti di carattere generale. Il relativo regolamento verra' adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto.

 

art. 13
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

  1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge reg. 30 aprile 1991, n. 10, secondo le norme del presente statuto e le modalita' fissate dall'apposito regolamento comunale.

  2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione a tutela dello svolgimento dell'azione amministrativa e nei casi previsti dal regolamento.

  3. I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune sono pubblici anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilita' si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per l'amministrazione la facolta' di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

  4. In nessun caso puo' essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonche' dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici e privati.

  5. Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto:
    a) disciplina le modalita' di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti;
    b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso e' escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 27 della legge reg. 30 aprile 1991 n. 10, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unita' organizzativa competente ad esternarli;
    c) detta le misure organizzative idonee a garantire la effettivita' dell'esercizio del diritto di accesso, con riferimento alla costituzione dell'ufficio di cui all'art. 4;
    d) indica le categorie di atti delle quali puo' essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
    e) individua il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento che consegue obbligatoriamente ad un'istanza. In mancanza, si applichera' il termine di cui all'art. 2 della L.R. 30/4/1991, n. 10.

 

art. 14
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

  1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge reg. 30 aprile 1991 n. 10.

  2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati, ivi comprese le associazioni di cittadini iscritti all'albo di cui all'art. 5:
    a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
    b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
    c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
    L'amministrazione puo' non dare corso a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

 

art. 15
Istruttoria pubblica

  1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.

  2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'istruttoria deve essere altresi' indetta quando ne facciano richiesta almeno cinquecento persone.

  3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento finale e' motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

  4. Il regolamento per l'esercizio delle funzioni disciplina le modalita' di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicita', le modalita' di svolgimento ed i tempi di conclusione dell'istruttoria.

  5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti amministrativi ad efficacia generale previste dalla legislazione vigente.

 

art. 16
Difensore Civico

  1. Il Difensore Civico svolge la sua funzione in piena liberta' e indipendenza e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo o di dipendenza gerarchica o funzionale. Il difensore Civico, garante della imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, tutela i cittadini nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi che si concretizzino in provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, o comunque irregolarita' compiuti da uffici, enti, aziende, istituzioni e servizi comunali in genere. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, pure nell'attuazione del presente statuto e dei regolamenti del Comune. Il Difensore Civico interviene anche a tutela di interessi diffusi.

  2. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale tra i nominativi di un albo di candidature risultera' formato dalle proposte sottoscritte dal almeno un quinto dei Consiglieri comunali o da cinquecento cittadini. L'elezione avverra' a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Potranno essere proposte candidature di persone la cui passata attivita' dia garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita', indipendenza e probita'. L'Albo delle candidature sara' reso pubblico mediante affissione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e tramite diffusione attraverso la stampa locale. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, il Presidente del Consiglio comunale, nella seduta successiva, da convocarsi entro otto giorni, procedera' al sorteggio tra i nominativi contenuti nell'albo. Il Difensore Civico cosi' eletto dura in carica cinque anni e non e' immediatamente rieleggibile; puo' essere motivatamente revocato per gravi ragioni, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

  3. La carica di Difensore Civico e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.
    Non sono eleggibili:
    a) coloro che versano in una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di Consigliere comunale;
    b) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, regionali o politiche;
    c) coloro che non siano cessati da almeno quattro anni da uffici di rappresentanza politica in Assemblee elettive, da incarichi amministrativi presso il Comune o Enti con esso collegati.
    Nel rispetto del principio di indipendenza, il Difensore Civico dichiara al Consiglio comunale il proprio impegno a non candidarsi in elezioni di qualsiasi grado per almeno due annio dalla cessazione del mandato.

  4. Il Difensore Civico ha sede presso il Comune, non puo' svolgere la sua azione a richiesta dei Consiglieri comunali. L'indennita' di Difensore Civico e' fissata con provvedimento del Consiglio comunale unitamente alla sua elezione. L'ufficio del Difensore Civico viene costituito da idoneo personale comunale assegnato al Sindaco d'intesa con il Difensore Civico. Il Comune provvede ad assicurare al Difensore Civico i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.

  5. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attivita' svolta, che puo' contenere suggerimenti e proposte per l'amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attivita'. La relazione deve essere distribuita ai Consiglieri e discussa in una prossima seduta del Consiglio. Il Difensore Civico, ogni volta che ne ravvisa l'opportunita', trasmette al Consiglio comunale, per formare oggetto di discussione pubblica o di eventuali determinazioni conseguenti, relazioni e segnalazioni su tematiche di particolare rilievo e concernenti il funzionamento dei servizi dell'ente e lo stato dei rapporti tra cittadini e Comune sulla base della attivita' svolta per i compiti assegnati. Il Difensore Civico puo' inoltrare segnalazioni e relazioni all'Organo di Controllo, agli Organi titolari di funzioni ispettive e di vigilanza sul Comune, all'Autorita' Giudiziaria, pubblicizzando tali iniziative sul Notiziario del Comune.
    Il Difensore Civico puo' attivare, congiuntamente al Segretario Generale, la convocazione periodica di una "conferenza dei dirigenti di settore" con lo scopo di effettuare una generale verifica sul grado di efficienza dei servizi comunali e di formulare indirizzi e proposte da riversare all'intera organizzazione del personale per uniformare l'attivita' ordinaria del Comune ai principi di responsabilita', imparzialita' e trasparenza nei rapporti con il cittadino/utente.

  6. Per l'adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni od organismi dipendenti l'esibizione di atti e documenti, nonche' ogni notizia connessa alla questione trattata.

  7. Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento:
    a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalita' per sanare la violazione riscontrata: nei casi ritenuti necessari concorda con il responsabile del procedimento, dell'ufficio o del servizio, le modalita' per procedere congiuntamente all'esame della pratica oggetto del suo intervento;
    b) in caso di inadempienza dell'Amministrazione, segnala il caso agli organi competenti ed ai dirigenti responsabili perche' assumano i conseguenti provvedimenti, informandone contestualmente il Consiglio comunale ed eventualmente il consiglio circoscrizionale;
    c) fornisce motivata risposta ad ogni istanza o segnalazione inoltrata al suo ufficio;
    d) ai fini del coordinamento delle proprie funzioni con l'ufficio di cui all'art. 4, il Difensore Civico ed il Segretario Generale definiscono le modalita' organizzative per l'integrazione operativa delle competenze e per l'efficacia di tale coordinamento.

  8. Al Difensore Civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

  9. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, e' tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'istanza presentata, o comunque, al mandato conferitogli.

  10. Un apposito capo del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici del Comune disciplina quanto non previsto sul Difensore Civico da presente statuto e particolarmente:
    a) le ulteriori cause di incompatibilita';
    b) le cause di cessazione della carica;
    c) le ulteriori prerogative e le modalita' del loro esercizio;
    d) gli ulteriori requisiti soggettivi per la designazione e le ulteriori possibilita' di presentare proposte di candidatura da parte di congrue rappresentanze della comunita';
    e) la possibilita' convenzionale di un Difensore Civico collettivo con i Comuni vincitori.

  11. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, puo' proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad Enti o Aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie compentenze nei loro confronti.
    Il Difensore Civico coordina la propria attivita' con il Difensore Civico della Regione Siciliana, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unita' sanitarie locali.

  12. Il Difensore Civico partecipa di diritto alla Commissione Consiliare Permanente per l'attuazione dello Statuto.

 


TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Il Consiglio

art. 17
Il Consiglio

  1. Il Consiglio comunale, organo immediatamente rappresentativo degli interessi della comunita' locale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

  2. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio, dei gruppi e delle Commissioni consiliari.

  3. L'attivita' del Consiglio coincide con l'anno solare. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi.

  4. Ad di fuori delle riunioni in sessione straordinaria per ragioni di necessita' previste dall'art. 47 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente e' tenuto a convocare il Consiglio comunale, con all'ordine del giorno le questioni su cui verte la richiesta, per una data compresa nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta.

  5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

 

art. 18
Organizzazione e funzionamento

  1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo che nei casi previsti dalla legge e dal regolamento; quest'ultimo prevede anche le modalita' delle sedute "a porte chiuse" delle votazioni a scrutinio segreto. In ogni caso avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti sulle persone.

  2. Immediatamente dopo la convalida degli eletti i Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, numericamente non inferiori a tre, rappresentati da un capogruppo eletto nel loro seno.

  3. Ciscun gruppo dispone presso il Comune di una sede, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

  4. La Conferenza dei capigruppo, in cui sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, coadiuva il Presidente del Consiglio, che la presiede, nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori consiliari.

  5. Il regolamento disciplina l'ulteriore organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale disponendo anche sui compiti dell'Ufficio di presidenza nonche' le modalita' per la diffusione radiofonica e/o televisiva in ambito locale delle sedute del Consiglio comunale.

 

art. 19
Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni consultive, preparatorie, istruttorie e referenti.

  2. Le Commissioni sono composte secondo criteri proporzionali che rispecchiano la composizione del Consiglio.

  3. Le Commissioni esprimono parere sugli atti loro sottoposti nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, salvo i casi di dichiarata e motivata urgenza in cui il termine puo' essere ridotto fino a cinque giorni.
    Decorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta prescindendosi dal parere.
    Del mancato tempestivo parere viene tenuto conto in sede di verifica ai sensi del successivo comma 11.

  4. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in merito all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

  5. Le Commissioni hanno un riferimento permanente in seno all'Amministrazione costituito da un'equipe di supporto tecnico-amministrativo coordinata da Segretario generale o suo delegato.

  6. Per il funzionamento e l'attivita' delle Commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

  7. Il Consiglio comunale puo' istituire Commissioni speciali per l'esame dei problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

  8. Il Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 della legge reg. 26 agosto 1992 n. 7, anche su proposta di 500 cittadini elettori o titolari dei diritti di cui all'art. 3 lettere b) e c) del presente Statuto, del Difensore Civico o di una Consulta permanente comunale, puo' costituire commissioni di indagini la cui composizione rispecchi la consistenza dei Gruppi consiliari.
    Il Consiglio comunale puo', di volta in volta, disporre di integrare le Commissioni di indagine con membri esterni. La deliberazione deve indicare il settore, il servizio o l'ufficio in cui rientra la materia oggetto dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l'hanno ingenerata, i tempi e le modalita' secondo cui gli esiti dell'indagine devono essere rassegnati al Consiglio per le conseguenti determinazioni. Le proposte avanzate devono essere esitate entro due mesi dalla data della loro presentazione.

  9. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, societa' ed organismi, nonche' previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti.

  10. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di istituzioni o di aziende speciali, nonche' di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti cittadini e di formazioni sociali.

  11. L'attivita' e la composizione delle Commissioni consiliari sono sottoposte a verifica dal Consiglio dopo ventiquattro mesi dall'insediamento.

  12. Il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti sono determinati dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio; il regolamento prevede inoltre:
    a) le modalita' per l'istituzione di commissioni speciali;
    b) le modalita' di partecipazione a titolo consultivo di esterni alle commissioni;
    c) i casi di particolati procedure per l'adozione di talune deliberazioni;
    d) le forme di pubblicita' delle commissioni consiliari;
    e) le modalita' per l'utilizzazione da parte delle Commissioni di consulenti esterni all'Amministrazione, nel caso cio' sia necessario.

  13. Il Consiglio comunale istituisce una Commissione speciale permanente di vigilanza sulla gestione contabile dell'Ente, composta da Consiglieri comunali e rappresentanti dei cittadini, secondo le previsioni del regolamento di contabilita' sull'argomento.

 

art. 20
Poteri di iniziativa

  1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio stesso, al Sindaco, alla Giunta, ale Commissioni consiliari, ai singoli consiglieri otre che ai Consigli circoscrizionali e ai cittadini in conformita' al presente statuto e secondo le modalita' stabilite dal regolamento (di organizzazione e funzionamento) del Consiglio.

  2. Ogni iniziativa che comporti una spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte. A tale scopo deve essere assicurato ai titolari del potere d'iniziativa la piena collaborazione degli Uffici comunali competenti.

  3. La Giunta propone al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, con le relative relazioni.

  4. Le proposte di deliberazione, acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, vengono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti e, per esser sottoposte a votazione del Consiglio devono avere rispettato il procedimento previsto per l'atto da adottare.

  5. Il procedimento non puo' essere aggravato se non per le ragioni di cui al comma 2 dell'art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241, ragioni che devono risultare espresse anche nella motivazione finale del provvedimento adottato.

 

art. 21
Funzioni di indirizzo e di controllo

  1. Il Consiglio adotta annualmente in tempo utile un documento di indirizzi in cui il Sindaco e la Giunta possano trovare riferimento quale piattaforma programmatica, anche al fine della predisposizione da parte della Giunta degli schemi del bilancio annuale e pluriennale.

  2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per settori, coerenti con la piattaforma programmatica e le conseguenti previsioni economico-finanziarie, che impegnano il Sindaco e la Giunta e che devono indicare i risultati da raggiungere ed i tempi per il loro raggiungimento. Tali indirizzi possono avere ambito intersettoriale qualora si abbiano positivi effetti economici e/o sinergici.
    Il Consiglio adotta, inoltre, atti di indirizzo e di controllo nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari di servizi pubblici locali, secondo modalita' previste dal regolamento.

  3. Il Consiglio organizza apposite sessioni dedicate alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attivita' culturali, nonche' lo svolgimento di una apposita sessione per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione.

  4. La Giunta comunale presenta al Consiglio, in allegato alla relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 25, rapporti che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

  5. Vengano tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai capigruppo, con le modalita' previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dal Sindaco e dalla Giunta, anche al fine di garantire ai consiglieri comunali la possibilita' di attivare il comitato regionale di controllo nei casi e nelle forme di cui all'art. 15 della L.R. 3/12/1991 n.44.

  6. Il Consiglio comunale puo' disporre lo svolgimento di indagini amministrative su questioni che interessano la comunita' locale, mandandone il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari e previa intesa con il Sindaco, Uffici del Comune.

  7. Il Consiglio comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche.
    Il Presidente dispone l'audizione in Consiglio del Collegio dei Revisori dei conti su iniziativa propria, del Sindaco, della Giunta o quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati.

  8. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale disciplina gli ulteriori rapporti tra il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nonche' i procendimenti:
    a) per la tempestiva trattazione di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
    b) per le nomine di competenza consiliare nonche' per la revoca e la contestuale sostituzione degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni.

 

art. 22
I Consiglieri

  1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunita' locale.

  2. I Consiglieri hanno il diritto alla comunicazione tempestiva dell'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Commissione di cui facciano parte.

  3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare e per l'esercizio di tale diritto possono avvalersi della collaborazione degli Uffici comunali.

  4. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Essi possono altresi' proporre in consiglio azioni rivolte a sollecitare iniziative di altri soggetti che siano d'interesse o che, comunque, si ripercuotano su interessi della comunita' comunale.

  5. Nell'esercizio del loro mandato, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio. I Consiglieri rimangono, tuttavia, vincolati al segreto qualora ne ricorrano i presupposti per legge, statuto o regolamento.

  6. Il Consigliere che, anche per motivi professionali, abbia interesse alla deliberazione deve dichiararlo all'inizio della discussione ed astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione; il Consigliere deve assentarsi dalla sala consiliare nel caso di seduta "a porte chiuse".

  7. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale ed ai redditi dei Consiglieri, del Sindaco e della Giunta sono depositati annualmente presso l'ufficio di segreteria del Consiglio comunale e sono liberamente consultabili da chiunque. Le stesse norme valgono per gli atti relativi alle spese elettorali dei Consiglieri e del Sindaco.

  8. Il Comune assicura i Consiglieri comunali, il Sindaco ed i componenti della Giunta per tutti i rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni.

 

art. 23
Decandenza e dimissioni

  1. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a sei sedute consecutive del Consiglio comunale.

  2. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'obbligo, verificatisi i presupposti, di mettere all'ordine del giorno del Consiglio la trattazione della decadenza.
    La decadenza e' pronunciata dal Consiglio anche su iniziativa di un Consigliere o su istanza di un elettore.

  3. Le dimissioni da Consigliere vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale presso la Segreteria generale.
    Il Presidente deve comunicarle immediatamente al Consiglio stesso ponendone all'ordine del giorno la surroga del consigliere cessato dalla carica.

  4. La deliberazione di surroga deve essere assunta dal Consiglio nella stessa seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce le dimissioni.

 

Capo II - Il Sindaco e la Giunta

art. 24
Il Sindaco

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.

  2. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, ha la responsabilita' politica della Giunta e degli Assessori. A tal fine promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori nei cui confronti svolge un'attivita' d'indirizzo connessa alle proprie responsabilita' di direzione della politica generale dell'ente, nonche' in attuazione delle determinazioni della Giunta.

  3. Il Sindaco determina le funzioni spettanti al Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore piu' anziano per eta'.

  4. Il Sindaco puo' delegare ai singoli assessori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali e ai dirigenti l'adozione degli atti di sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente in tal senso.

  5. Il Sindaco puo' sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione di atti adottati dagli Assessori, sottoponendoli all'esame collegiale della Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza.

  6. Il Sindaco e' il capo dell'amministrazione e la rappresenta, sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale e ai dirigenti.

  7. Il Sindaco puo' sospendere motivatamente l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti; questi vanno discussi in Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione ed all'esito della discussione il Sindaco dovra' adottare la decisione definitiva.

  8. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio delle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al Comune dalla Regione siciliana, dalla Provincia regionale di Catania, da altri Comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici ed assume le proprie determinazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale.

  9. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio comunale informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalita', i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.

  10. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilita' dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno. A tal uopo, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale all'inizio del mandato e sentite le associazioni di categoria dei consumatori, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, determina l'orario di attivita' dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.

 

art. 25
Attivita' programmatica

  1. Il documento programmatico con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge reg. 26 agosto 1992 n.7, il candidato Sindaco enuncia il programma politico dove indicare gli obiettivi, gli strumenti e le modalita' dell'attivita' comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico.

  2. Unitamente alla composizione della Giunta comunicata al Consiglio ai sensi dell'art.12, comma I, della legge reg. 26 agosto 1992 n.7, entro dieci giorni dall'insediamento viene comunicato allo stesso uno schema di programma al fine che il Consiglio possa meglio esprimere le proprie motivate valutazioni.

  3. Entro trenta giorni dalle valutazioni del Consiglio il Sindaco elabora il programma definitivo per il quadriennio.

  4. La relazione semestrale scritta sullo stato di attuazione del programma che il Sindaco ha l'obbligo di presentare al Consiglio comunale deve essere depositata, unitamente all'o.d.g. del Consiglio, almeno 5 giorni prima della seduta in cui ne sono previste la discussione e la valutazione; una copia di essa deve essere, entro lo stesso termine, consegnata a ciascun Consigliere.

  5. In occasione della relazione semestrale il Sindaco puo' presentare motivate integrazioni o rettifiche del programma.

  6. Gli incarichi a tempo determinato che il Sindaco puo' conferire ad esperti estranei all'amministrazione devono essere motivati con particolare riferimento alla qualificazione dei prescelti in relazione all'incarico da svolgere.

  7. La dettagliata relazione annuale del Sindaco al Consiglio sull'attivita' degli esperti e' redatta sulla base di una relazione annuale di ciascun esperto al Sindaco che illustri lo stato di adempimento dell'incarico.

  8. Il documento programmatico su cui avviene l'elezione del Sindaco, un resoconto delle valutazioni del Consiglio ed il programma definitivo per il quadriennio sono diffusi attraverso pubblicazioni del Comune.

 

art. 26
La Giunta Comunale

  1. La Giunta comunale e' costituita dal Sindaco e da 8 assessori.

  2. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della Citta' in relazione ai principi generali e programmatici dello Statuto ed ai risultati dell'attivita' svolta.

  3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento.

  4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non e' presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.

 

art. 27
Attribuzioni della Giunta

  1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ed il programma del Sindaco, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attivita' di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che le siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto o che le siano sottoposti dal Sindaco.

  2. La Giunta e', in particolare, competente per l'adozione dei seguenti atti:
    a) trattamento economico del personale sulla base delle disposizioni di legge e degli accordi;
    b) modifica dei profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica, secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
    c) approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e relative graduatorie;
    d) affidamento di incarichi professionali correnti secondo quanto precisato in apposito regolamento;
    e) sviluppo degli accordi in oggetto di contrattazione collettiva sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;
    f) appalti e concessioni per la realizzazione di opere previste nel bilancio preventivo ed in altri atti fondamentali del Consiglio con l'indicazione negli stessi delle procedure per la scelta del contraente, o che comunque costituiscano esecuzione di deliberazioni consiliari;
    g) approvazione dei nuovi quadri economici, dei nuovi prezzi, delle perizie suppletive e di varianti di opere pubbliche che non comportino maggiori oneri o che comportino globalmente, per tutte le modifiche intervenute, una maggiore spesa nei limiti del 20%;
    h) appalti, somministrazioni e forniture di beni e servizi relativi alla ordinaria amministrazione dell'Ente ed ai servizi pubblici gestiti in economia e finanziati nella parte ordinaria del bilancio e comunque relativi ad interventi per la manutenzione di beni ed immobili.

  3. La Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32 lett. m, della legge 8 giugno 1990 n.142, come modificato dall'art.1, comma 6, della legge reg. n.48 del 1991, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

 

art. 28
Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

  2. Il Sindaco invia trimestralmente ai Capigruppo consiliari il programma generale dei lavori della Giunta.

  3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta puo' pero' ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Per decisione del Sindaco, la Giunta puo' riunirsi in seduta pubblica secondo le forme previste dal regolamento.

  4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.

  5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualita' personali di soggetti individuati. In caso di parita' prevale il voto del Sindaco.

  6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione e' accompagnata da pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

 

art. 29
Gli assessori

  1. Il Sindaco puo' ripartire tra i componenti della Giunta i compiti di indirizzo e di controllo in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco.

  2. Il documento programmatico puo' contenere la previsione che ad un Assessore sia conferita la qualifica di Vice Sindaco.

  3. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attivita' collegiale della Giunta, ad ogni Assessore vengono attribuite con delega del Sindaco materie omogenee, corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovrintendere agli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dal Sindaco e dalla Giunta.

  4. Spetta all'Assessore presentare alla Giunta per le relative deliberazioni gli atti inerenti i settori di sua competenza.

  5. L'Assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attivita' amministrative e di gestione. Presenta semestralmente in Giunta una relazione sull'andamento degli uffici a cui e' preposto e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi, anche allo scopo di costituire idoneo supporto per la relazione semestrale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma.

 


TITOLO IV

CIRCOSCRIZIONE DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE

art. 30
Principi e funzioni

  1. Il territorio comunale di Acireale e' ripartito in circoscrizioni di decentramento, espressione della comunita' su cui insistono.

  2. Il regolamento sul decentramento territoriale disciplina:
    a) la delimitazione, il numero e la denominazione delle circoscrizioni;
    b) le modalita' per le iniziative volte a modificare le previsioni di cui alla precedente lettera a);
    c) le attribuzioni dei Consigli circoscrizionali, con riferimento alle funzioni propositive e consultive, nonche' a quelle effettivamente delegate;
    d) l'ordinamento degli uffici dei Consigli circoscrionali.

  3. Il regolamento di cui al comma precedente sara' emanato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

 

art. 31
Le risorse

  1. Le Circoscrizioni dispongono di personale e, secondo le modalita' previste dal regolamento comunale di contabilita', di specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti o delegati; nella distribuzione delle risorse si terra' conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici, e si perseguiranno intenti perequativi e di riequilibrio.

  2. Il piano di ripartizione delle risorse fra le circoscrizioni costituisce allegato al bilancio comunale di previsione.

  3. Sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio comunale, il Consiglio circoscrizionale predispone ed approva a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa della circoscrizione ed il corrispondente programma di attivita' e dei servizi. Il Consiglio circoscrizionale approva le variazioni al programma finanziario di dettaglio, laddove interessino capitoli di spese di competenza del quartiere o della frazione.

  4. Il regolamento stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi in ambito circoscrizionale.

  5. L'Amministrazione comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione nelle attivita' svolte dai Consigli circoscrizionali, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi.

 

art. 32
Organi delle Circoscrizioni

  1. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio e il Presidente da questo eletto.

  2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente puo' essere coadiuvato da un Vice Presidente, con funzioni vicarie per i casi di assenza od impedimento, scelto dal Presidente fra i quattro membri del Consiglio che costituiscono la Camera di Presidenza.

 

art. 33
Il Consiglio

  1. Il Consiglio circoscrizionale e' organo rappresentativo delle esigenze della comunita' circoscrizionale nell'ambito dell'unita' del Comune.

  2. Il Consiglio e' composto da un numero di membri variabile da 10 a 20 a seconda della popolazione del quartiere, in base all'art. 3 della Legge reg. n.84 del 1976.
    I Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio comunale, e secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale medesimo.

  3. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonche' da enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalita' stabilite dal relativo regolamento.

  4. Nella prima seduta il Consiglio elegge a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente e 4 Consiglieri - di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario - che costituiscono la Camera di presidenza.
    Al Presidente del Consiglio si applicano le norme concernenti la elezione e la mozione di sfiducia costruttiva previste per il Sindaco dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalle norme transitorie e finali dello statuto.
    La Camera di Presidenza e' organo consultivo del Presidente per tutti i problemi delle circoscrizioni per i quali il Presidente ritiene di doverla sentire.

 

art. 34
Attribuzioni dei Consigli

  1. Ai Consigli circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, e' garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione comunale.

  2. Spetta ai Consigli circoscrizionali, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate, formulare programmi in cui si determinano le necessita' annuali dei singoli servizi e interventi.

  3. I programmi dei Consigli circoscrizionali vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformita' agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento sul decentramento territoriale.

  4. Il Consiglio comunale esercita il controllo sull'attuazione dei programmi, anche al fine della rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli circoscrizionali nell'esercizio successivo.

  5. Ai Consigli circoscrizionali, nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale, e' attribuita autonomia decisionale per l'esercizio di attivita' e la gestione di servizi rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione.

  6. I Consigli circoscrizionali promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di specifici problemi della popolazione e dei servizi di quartiere.
    Ricorrono per la gestione dei servizi a forme di coinvolgimento di associazioni di volontariato presenti nelle circoscrizioni.

 

art. 35
Funzioni consultive

  1. Il Consiglio circoscrizionale secondo le modalita' previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:
    a) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e i piani attuativi di carattere generale, i piani di settore, i progetti di opere pubbliche che interessano il territorio circoscrizionale;
    b) sullo schema di bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano pluriennale degli investimenti;
    c) sui regolamenti comunali;
    d) su altri atti individuati dai regolamenti comunali.

  2. Sui provvedimenti di carattere generale che attengono alla gestione dei servizi di base la consultazione dei Consigli puo' avvenire attraverso la loro partecipazione a specifiche conferenze di programmazione.

  3. I pareri dei Consigli circoscrizionali costituiscono parte integrante di provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformita' devono essere adeguatamente motivati.

 

art. 36
Scioglimento dei Consigli circoscrizionali

  1. Il Consiglio circoscrizionale puo' essere sciolto, oltre che nei casi previsti dall'art.9 della Legge reg. n. 84 del 1976, quando, nonostante la diffida motivata espressa del Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi violazioni del presente statuto o dei regolamenti, quando sia nella impossibilita' di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la meta' dei Consiglieri, nonche' quando si riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.

  2. Nei casi non previsti dalla legge, lo scioglimento e' dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune; il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del Consiglio circoscrizionale, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo entro sessanta giorni dal provvedimento, sempre che manchi piu' di un anno alla scadenza ordinaria del Consiglio comunale; nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio circoscrizionale e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del presidente della circoscrizione sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.

 

art. 37
Regolamento delle Circoscrizioni

  1. Il regolamento circoscrizionale e' adottato dal Consiglio circoscrizionale con le modalita' prescritte dall'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed e' approvato dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla trasmissione.
    Il regolamento disciplina tra l'altro:
    a) la sede del Consiglio, con le modalita' per la sua fruizione anche per assemblee ed attivita' politiche;
    b) le modalita' per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del quartiere e delle frazioni;
    c) la pubblicita' delle sedute del Consiglio;
    d) l'informazione dei cittadini sulle attivita' e sulle deliberazioni del quartiere e della frazione;
    e) le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attivita' delle circoscrizioni.

 

art. 38
Rapporti con il Consiglio comunale

  1. Il Consiglio circoscrizionale puo' rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco.
    Il Sindaco e' tenuto a rispondere entro 60 giorni.

  2. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale presenta ogni anno al Consiglio comunale una relazione, approvata dal Consiglio circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al quartiere o alla frazione stessi.

  3. I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990 n. 142, cosi' come modificato dall'art.1, comma 8, della legge reg. 11 dicembre 1991 n. 48, sono tempestivamente trasmessi ai Consigli circoscrizionali interessati, in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte.

  4. Il Consiglio circoscrizionale partecipa alla formazione degli atti di programmazione comunale secondo le modalita' stabilite dal regolamento sul decentramento.

 

art. 39
Il Presidente

  1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale e' eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

  2. Il Presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi, convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale e la Camera di Presidenza secondo le modalita' previste dal regolamento sul decentramento ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' le funzioni delegate al Sindaco.

 

art. 40
Conferenza dei Presidenti

  1. La Conferenza dei presidenti delle circoscrizioni costituisce l'organismo di raccordo delle attivita' dei quartieri e di consultazioni del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta per tutte le materie e questioni riguardanti i problemi del decentramento territoriale.

 

art. 41
Personale

  1. A ciascuna circoscrizione viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento dei compiti spettanti agli organi della circoscrizione, ivi compresi quelli delegati.

  2. Il regolamento disciplina le modalita' di formazione degli atti dei Consigli circoscrizionali per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

[Continua]