Statuto della Citta' di Acireale
Adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 17 marzo 1993
Esaminato dalla Commissione Provinciale
di Controllo
di Catania nella seduta dell'1 aprile 1993 ed adeguato
alla relativa decisione
Indice Generale:
TITOLO I
Principi Generali
art. 1: Comune di Acireale
art. 2: Principi di amministrazione
TITOLO II
Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione
popolare
art. 3: Titolari dei diritti
art. 4: Ufficio per i diritti dei cittadini
art. 5: Libere riforme associative
art. 6: Diritto di udienza
art. 7: Iniziativa popolare
art. 8: Consultazione della popolazione
art. 9: Referendum consultivo
art. 10: Referendum propositivo
art. 11: Conferenze di servizi
Capo
II - Diritti di informazione e di accesso, partecipazione al procedimento
amministrativo
art. 12: Diritto alla informazione
art. 13: Diritto di accesso ai documenti amministrativi
art. 14: Partecipazione ai procedimenti amministrativi
art. 15: Istruttoria pubblica
art. 16: Difensore civico
TITOLO III
Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio
art. 17: Il Consiglio
art. 18: Organizzazione e funzionamento
art. 19: Commissione consiliare
art. 20: Poteri di iniziativa
art. 21: Funzioni di indirizzo e di controllo
art. 22: I Consiglieri
art. 23: Decadenza e dimissioni
Capo II - Il Sindaco e la
Giunta
art. 24: Il Sindaco
art. 25: Attivita' programmatica
art. 26: La Giunta comunale
art. 27: Attribuzioni della Giunta
art. 28: Funzionamento della Giunta
art. 29: Gli Assessori
TITOLO IV
Circoscrizioni di Decentramento Territoriale
art. 30: Principi e funzioni
art. 31: Le risorse
art. 32: Organi delle circoscrizioni
art. 33: Il Consiglio
art. 34: Attribuzioni sui Consigli
art. 35: Funzioni consultive
art. 36: Scioglimento dei Consigli circoscrizionali
art. 37: Regolamento delle circoscrizioni
art. 38: Rapporto con il Consiglio comunale
art. 39: Presidente
art. 40: Conferenza dei Presidenti
art. 41: Personale
TITOLO V
Uffici e Personale
art. 42: Principi di organizzazione
art. 43: Organizzazione degli uffici o
dei servizi e del personale
art. 44: Segretario Generale e Vice Segretario
Generale
art. 45: Attribuzione della funzione di
direzione
art. 46: Dirigenti
art. 47: Disposizioni relative ai procedimenti
amministrativi
art. 48: Controllo di gestione
art. 49: Formazione e professionalita'
art. 50: Convenzioni a tempo determinato
art. 51: Incarichi professionali
TITOLO VI
Servizi Pubblici
Capo I - Principi
Comuni
art. 52: Modalita' di gestione
art. 53: Forme di cooperazione ed associative
art. 54: Piano di gestione
art. 55: Trasparenza nei servizi pubblici
art. 56: Commissione di vigilanza sui servizi
art. 57: Amministratori
art. 58: Revoca e sfiducia costruttiva
art. 59: Rapporti con il Comune
Capo II - Le Istituzioni
art. 60: L'Istituzione
art. 61: Organi dell'Istituzione
TITOLO VII
Finanze e Contabilita'
art. 62: Ordinamento contabile del Comune
art. 63: Programmazione
art. 64: Bilanci
art. 65: Conto consuntivo
art. 66: Controllo economico della gestione
art. 67: Gestione finanziaria
art. 68: Entrate comunali
art. 69: Collegio dei revisori dei conti
art. 70: Attivita' del Collegio dei revisori
TITOLO VIII
Disposizioni Finali e Transitorie
art. 71: Verifica dello Statuto
art. 72: Revisione dello Statuto
art. 73: Statuto, Regolamenti e Commissioni
Consiliari Permanenti
art. 74: Norme transitorie sugli Organi
del Comune
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
art. 1
Il Comune di Acireale
-
Il Comune di Acireale rappresenta la
comunita' di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo attivandosi in ogni campo in cui
esista una esigenza della sua popolazione.
Il Comune tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identita'
storica e le sue tradizioni popolari e contrasta ogni forma di potere
tendente a sovvertire la convivenza civile e democratica.
-
Il Comune partecipa fattivamente alle
associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, favorisce
ogni forma di cooperazione con gli altri enti locali italiani e comunitari,
promuove la conoscenza e l'attuazione dei valori dell'autonomia locale
quale momento essenziale di liberta' e democrazia secondo i principi
della costituzione italiana e della Carta Europea dell'autonomia locale.
-
Il Comune riconosce come obiettivo prioritario
la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale, paesaggistico,
architettonico, storico-artistico ed archeologico.
Salvaguardia la propria integrita' territoriale in conformita' alle
vocazioni culturali, sociali ed economiche della comunita' locale.
Conserva e valorizza la Timpa, la fascia costiera, la vestiglia di
culture ed attivita' tradizionali ed ogni altro valore ambientale
e paesaggistico per la qualita' della vita e la tradizionale accoglienza.
Opera per un'adeguata protezione della propria popolazione e del territorio
rispetto al rischio sismico.
-
Il territorio del Comune di Acireale
e' quello rappresentato nelle allegate planimetrie.
-
Lo stemma del Comune di Acireale e' raffigurato
da uno scudo "d'azzurro, dal Castello a sinistra uscente dal
mare, merlato alla ghibellina e fra i merli il leone rampante e coronato
di oro, tente con le branche uno stendard bifido di rosso, carico
delle lettere capitali A.G. d'oro, il castello accostato nel centro
da tre faraglioni. Una corona regia sormonta lo scudo che e' circondato
alla base da due rami di quercia e d'alloro".
Il gonfalone del Comune di Acireale e' un drappo di colore rosso riccamente
ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione
centrata in argento: "Comune di Acireale".
Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati.
L'asta verticale e' ricoperta di velluto rosso con bullette argentate
poste a spirale.
Nella freccia e' rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo e'
inciso il nome.
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali fangiati d'argento.
-
La sede del Comune e' in Acireale il
"Palazzo di Citta'" di Piazza Duomo.
art. 2
Principi di amministrazione
-
Il Comune di Acireale promuove e valorizza
ogni forma di programmazione della propria attivita', allo scopo di
rendere l'azione pubblica rispettosa dei principi di eguaglianza e
di effettiva partecipazione.
-
Il Comune concorre alla determinazione
ed all'attuazione dei piani e programmi della Provincia, della Regione,
dello Stato e della Comunita' Europea quale espressione di un ordinato
sviluppo sociale ed economico che renda piu' efficiente ed efficace
anche l'assolvimento delle funzioni proprie.
-
Il Comune assicura la piu' ampia partecipazione
dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione locale ed
ai procedimenti in cui essa si esprime e garantisce l'accesso alle
informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
L'azione amministrativa del Comune e' svolta secondo criteri di trasparenza,
imparzialita', efficienza, rapidita' nelle procedure.
Di essa va riscontrata l'efficacia, in modo da soddisfare le esigenze
della collettivita' e degli utenti.
-
Il Comune promuove lo sviluppo sociale
ed economico della comunita' locale, le attivita' formative e di ricerca,
lo sport dilettantistico e il tempo libero, con appropriate strutture;
valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche della Citta'
e, nel rispetto delle reciproche autonomie, promuove la collaborazione
con le istituzioni di ricerca, formative e culturali, statali, regionali
e locali.
-
Il Comune opera per rimuovere ogni discriminazione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche
e di condizioni personali e sociali che limiti l'esercizio effettivo
dei diritti.
Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunita' per le donne
e per gli uomini, riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza
l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
Il Comune tutela i diritti dei bambini e dei giovani, ne promuove
in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo
studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realta'
sociali dove si sviluppa la loro personalita'.
-
Il Comune armonizza tempi e modalita'
d'accesso agli uffici ed ai servizi pubblici con le esigenze dei cittadini,
delle famiglie e del lavoro, incentiva le attivita' che concorrono
al progresso materiale e civile della societa'. Opera per assicurare
il diritto di tutti all'accessibilita' della citta', privilegiando
il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e
della mobilita' generale.
-
Il Comune promuove la tutela del diritto
alla salute dei cittadini concorre ad assicurare le iniziative di
prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso
con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrita'
dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere
la quantita' dei rifiuti e provvedere efficacemente alla loro differenziata
raccolta ed al loro corretto smaltimento, che attraverso il loro riciclaggio.
-
Il Comune indirizza le scelte urbanistiche
alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio,
le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico
e monumentale.
Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela la flora e la
fauna esistenti e favorisce le condizioni di coesistenza fra le specie
viventi.
-
Il Comune promuove la valorizzazione
del lavoro nella societa'.
Favorisce l'associazionismo in generale e quello cooperativo in particolare
con specifici programmi.
Favorisce la formazione e l'attivita' di libere associazioni di cittadini,
specie se giovanili e di volontariato, che si propongano fini sociali,
culturali e ricreativi senza scopo di lucro.
-
In tutti i casi in cui l'Amministrazione
Comunale aquisisce pareri previsti dal presente statuto, essa ha l'obbligo
di prendere in considerazione i pareri stessi motivando l'eventuale
dissenso.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo
I - Partecipazione popolare
art. 3
Titolari dei diritti
-
Le disposizioni del presente capo si
applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acireale:
a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di eta';
b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria
attivita' prevalente di lavoro o di studio o di promozione socio-culturale;
c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque
vi svolgano la propria attivita' prevalente di lavoro e di studio
da almeno due anni.
-
I diritti di partecipazione possono essere
esercitati da persone singole o in forma associata.
art. 4
Ufficio per i diritti dei cittadini
-
Con apposito regolamento che ne preveda
le forme organizzative, la dotazione di personale e di mezzi, viene
istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.
-
Esso si occupa di assicurare l'efficace
esercizio degli istituti di partecipazione di cui al presente titolo
ed in particolare:
- delle analisi e valutazione delle istanze, petizioni, interrogazioni
ed interpellanze di cui al successivo art. 6;
- della assistenza, ove richiesta, in concorso con gli uffici competenti,
alla redazione delle proposte di deliberazione di cui al successivo
art. 7;
- di uno sportello per informazioni e reclami;
- dell'assistenza alla raccolta delle firme per l'esercizio dei diritti
di cui al presente titolo;
dell'esercizio del diritto di informazione e di accesso di cui ai
successivi artt. 12 e 13.
-
Il coordinamento di tale attivita' con
le funzioni di tutela del cittadino viene garantito dal difensore
civico.
art. 5
Forme libere associative
-
Il Comune valorizza le libere
forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone
la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone
l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali secondo modalita'
previste dal regolamento.
Il Consiglio comunale regola, inoltre, le modalita' di accesso, per
iniziative di interesse collettivo, delle associazioni di volontariato
a sale di convegno e riunione e al "Notiziario" comunale.
Il Comune istituisce un Albo delle Associazioni operanti nel territorio
secondo modalita' da determinare nel regolamento.
-
Il Consiglio comunale istituisce consulte tematiche
ed osservatori permanenti garantendo loro, con apposite previsioni
regolamentari, l'esercizio di funzioni di iniziativa di proposta diretta,
consultazione periodica e di controllo su quegli atti comunali riferibili
alla competenza di tali organismi.
-
L'apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore dello Statuto comunale, prevedera' le distinte
modalita' e forme istitutive di consulte ed osservatori con la previsione,
relativamente alle consulte tematiche, dell'obbligatorieta' dekka
preventiva consultazione della fase formativa degli atti del relativo
settore di interesse.
-
Sono istituite diverse consulte con la partecipazione
delle Organizzazioni Sindacali ed imprenditoriali, delle associazioni
culturali e di servizio e dei relativi settori: Economia e lavoro,
Territorio Ambiente, Lavori pubblici e Protezione Civile, Sport, Turismo
e tempo libero, Cultura, problematiche giovanili, Servizi Sociali.
-
Resta salva la facolta' del Consiglio comunale di istituire
altre Consulte ed Osservatori non menzionati nello Statuto. Un Osservatorio,
in particolare, e' istituito per assistere il Sindaco nel coordinamento
degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonche' delle varie
attivita' cittadine pubbliche e private.
-
Il Consiglio comunale disciplina la consultazione periodica,
attraverso l'organizzazione di forum dei cittadini, delle associazioni
delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle
forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
Il Consiglio comunale disciplina altresi' la consultazione dei soggetti
predetti per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali
il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici
e dei servizi pubblici.
-
La concessione di strutture, beni strumentali, contributi
e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi
attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione
e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri
e delle modalita' cui il Comune deve attenersi.
Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione
del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente
il proprio bisogno.
-
Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono
destinate ada associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto
la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche,
che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per
la richiesta di iscrizione e' sufficiente la presentazione di una
scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalita',
la sede, le fonti di finanziamento, il numero degli associati e i
soggetti leggittimati a rappresentare l'organismo interessato.
-
Annualmente il Sindaco rende pubblico, nelle forme piu'
adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni
o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni
di strutture, beni strumentali, contributi o servizi. Verra' resa
pubblica anche l'entita' dei contributi erogati ad ogni singola associazione
o altro organismo privato.
-
Il Consiglio comunale istituisce conferenze di programma
il cui svolgimento, disciplinato da apposito regolamento, assicuri
un confronto diretto tra amministratori ed i cittadini, singoli od
associati, sugli indirizzi generali di governo del Comune.
-
La conferenza di programma viene convocata dal Sindaco
in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria quando ne
avanzi richiesta formale un quarto dei consiglieri comunali o mille
cittadini elettori. In via ordinaria una delle conferenze annuali
viene convocata prima dell'adozione del bilancio di previsione, al
fine di illustrare e dibattere le scelte fondamentali dello strumento
economico-finanziario dell'ente. Il documento conclusivo della conferenza
formera' oggetto di apposita valutazione da parte del Consiglio comunale.
art. 6
Diritto di udienza
-
Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 hanno diritto
di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare
questioni a cui sono interessati, pertinenti con il compito del Comune.
-
Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta
entro trenta giorni.
-
Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga
raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata
e della risposta data.
-
Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la
documentazione, anche con mezzi informatici.
-
Tutti i soggetti di cui al precendente art. 3 possono
presentare al Sindaco istanze, interrogazioni ed interpellanze, nonche'
petizioni, quest'ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e
depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non
e' richiesta nessuna particolare formalita'. La risposta deve essere
resa nota entro trenta giorni per iscritto.
-
Nel regolamento per il funzionamento degli organi e
degli uffici saranno previste le ulteriori norme organizzative idonee
a rendere effettivo il diritto di udienza.
art. 7
Iniziativa popolare
-
I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l'iniziativa
degli atti di compentenza del Consiglio comunale presentando una proposta
di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, con
non meno di duecento firme raccolte nei tre mesi precendenti il deposito,
con modalita' stabilite dal regolamento.
-
Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta
di iniziativa popolare non oltre tre mesi dal deposito del testo,
sottoscritto, presso la Segreteria generale.
-
Un rappresentante dei sottoscrittori ha facolta' di
illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente ed al
Consiglio comunale.
-
Le proposte di cui al precedente comma 1 sono equiparate
alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art.
53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
art. 8
Consultazione della popolazione
-
Il Comune puo' consultare la popolazione, o parti di
questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo
modalita' idonee allo scopo, che saranno disciplinate dal regolamento.
Il regolamento deve prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici
e deve, comunque, prevedere adeguate forme di pubblicita'.
-
La consultazione e' indetta dal Sindaco, su proposta
della Giunta, di un quarto dei componenti il Consiglio comunale, di
tre Consigli circoscrizionali.
-
Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione
siano tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio comunale
affinche' vengano prontamente esaminate dal Consiglio, secondo modalita'
individuate dal regolamento. Alle valutazioni consiliari delle risultanze
ed agli eventuali atti conseguenziali viene data adeguata pubblicita'.
-
La consultazione puo' essere indetta anche dai consigli
circoscrizionali su questioni che interessino esclusivamente la popolazione
del quartiere medesimo o parti di essa.
art. 9
Referendum consultivo
-
Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo
richiedano mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
o comunque titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art.
3 ovvero la Giunta o un terzo dei componenti del Consiglio comunale,
su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza comunale.
La richiesta di referendum di iniziativa popolare deve essere proposta
da un comitato composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle
liste elettorali del comune.
-
Il quesito, illustrato nella proposta, con riferimento
al quale deve avvenire la raccolta delle firme in un arco di tempo
non superiore a tre mesi dalla comunicazione del giudizio di ammissibilita',
deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
-
Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale e dei Consigli
circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe discendenti da disposizioni
legislative nazionali e regionali;
d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di
prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini
stabiliti dalla legge;
g) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
-
Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio
comunale sospende l'attivita' deliberativa sul medesimo oggetto salvo
che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati, non decida altrimenti in via provvisoria per ragioni di
particolare necessita' ed urgenza.
-
La proposta, prima della raccolta delle firme, e' sottoposta
al giudizio di ammissibilita' di un Comitato di garanti. Il Comitato
dei Garanti deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta e, quindi, comunicare il giudizio per iscritto ai
primi tre sottoscrittori della richiesta, oltre all'affissione all'albo
pretorio. Se la proposta viene giudicata ammissibile il Comitato giudichera',
dopo la raccolta delle firme, sulla regolarita' delle sottoscrizioni.
Il Comitato e' presieduto dal Difensore civico ed e' composto da un
professore universitario ordinario di diritto amministrativo o materia
affine e dal primo Pretore di Acireale o da un magistrato di grado
non inferiore a magistrato di Cassazione o presidente di sezione di
Tribunale Amministrativo Regionale eletti dal consiglio comunale con
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che
ne sia garantita l'imparzialita' e l'indipendenza dagli organi del
Comune.
-
Il Consiglio, il Sindaco o la Giunta comunale devono
pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dalla data
di proclamazione dei risultati se ha partecipato al voto almeno il
cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune o comunque titolari dei requisiti di cui alle lettere b)
e c) dell'art. 3.
-
Non e' consentito lo svolgimento di piu' di una tornata
referendaria in un anno e su non piu' di sei quesiti. I referendum
non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza
del mandato amministrativo ne' possono svolgersi in concomitanza con
altre operazioni di voto.
-
La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum
presentate nel corso dell'anno solare e' effettuata in un unico turno
e nella stessa giornata, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il
15 giugno di ogni anno.
-
Non possono essere presentati quesiti referendari su
materie che abbiano gia' formato oggetto a referendum negli ultimi
tre anni.
-
Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa
popolare, il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto
e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum
non ha piu' corso, previo conforme piano vincolante del Comitato dei
garanti.
-
Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata
in vigore dello Statuto, determina i criteri di formulazione del quesito,
le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo
svolgimento delle operazioni di voto, nonche' le modalita' per l'ammissione
alla consultazione dei titolari dei requisiti di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 3. Il regolamento determina, altresi' le modalita'
per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento
della campagna referendaria.
-
Con apposito regolamento, da adottare entro sei mesi
dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale enuclea
le materie di interesse locale ammissibili per lo svolgimento del
referendum propositivo, le modalita' di svolgimento e le conseguenti
forme di adesione, da parte degli organi comunali, alla manif- ....
art. 11
Conferenze di servizi
-
Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi,
aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria,
delle Consulte e degli Osservatori permanenti comunali, di associazioni
e di gruppi di cittadini interessati, che hanno per obbiettivo l'esame
dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione, con
riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo
di attivita' di programmazione e controllo fra loro coordinate.
Capo
II - Diritti di informazione e di accesso,
partecipazione al procedimento amministrativo
art. 12
Diritto alla informazione
-
Il Comune riconosce nell'informazione la condizione
essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale e politica.
-
Il Comune cura l'informazione dei cittadini, anche a
mezzo stampa e tramite ulteriori strumenti di comunicazione di massa,
allo scopo di garantire anche la preventiva conoscenza dei diritti
dei cittadini sugli atti di particolare interesse collettivo e con
riguardo:
a) alla relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 17 della
legge reg. 26 agosto 1992, n. 7, al rapporto annuale sullo stato della
Citta' presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 25 ed, in ogni caso,
ai dati di cui l'amministrazione sia in possesso che riguardino in
generale le condizioni di vita della Citta' nel suo complesso (andamento
demografico, rilevazione prezzi, qualita' dell'ambiente urbano, salute);
b) ai bilanci preventivi e consuntivi ed ai dati di natura economica
attinenti le scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi
alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia
di natura ordinaria che straordinaria;
c) ai parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse
fra i diversi settori di intervento dell'amministrazione stessa, nonche'
ai dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento;
d) ai criteri e alle modalita' cui essa si attiene nella concessione
di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni
o altri organismi privati;
e) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
f) alle valutazioni di impatto ambientale;
g) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
h) ai regolamenti;
i) ai criteri e alle modalita' adottati per gli appalti di opere pubbliche
e per la fornitura dei beni e servizi, nonche', con riferimento ai
singoli contratti, ai dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi
e le ditte appaltatrici e fornitrici;
k) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione
e cittadini ed ai criteri e alle modalita' di accesso alle prestazioni
ed ai servizi resi dal Comune;
m) agli incarichi professionali conferiti ed ai relativi criteri e
modalita'.
-
Al fine dell'adeguata informazione degli elettori che
vogliono avvalersi dell'azione popolare prevista dall'art. 7 della
legge 8 giugno 1990 n. 142 il Comune assicura la pubblicita' dei provvedimenti
d'annullamento in sede di di controllo degli atti comunali e di ogni
altro provvedimento di qualsiasi autorita' pubblica che incida sugli
interessi della comunita'.
-
Il Comune pubblica un "Notiziario" per informare
i cittadini, in particolare, sui provvedimenti di cui al precedente
comma, sugli indirizzi, sugli atti di carattere generale. Il relativo
regolamento verra' adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore
dello Statuto.
art. 13
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
-
Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e della legge reg. 30 aprile 1991, n. 10, secondo
le norme del presente statuto e le modalita' fissate dall'apposito
regolamento comunale.
-
I documenti amministrativi del Comune sono pubblici
e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del Sindaco che ne vieti l'esibizione a tutela dello svolgimento dell'azione
amministrativa e nei casi previsti dal regolamento.
-
I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti
del Comune sono pubblici anche se non ancora esecutivi ai sensi di
legge. La conoscibilita' si estende ai documenti in essi richiamati,
fatta salva per l'amministrazione la facolta' di non esibire quei
documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione
del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
-
In nessun caso puo' essere vietata l'esibizione degli
atti di competenza del Consiglio comunale, nonche' dei provvedimenti
riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persona ed enti pubblici e privati.
-
Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata
in vigore dello Statuto:
a) disciplina le modalita' di accesso, nella forma di presa visione
e rilascio di copia di documenti;
b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo
stesso e' escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e 27 della legge reg. 30 aprile 1991 n. 10, e utilizzando
il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari
e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione
definitiva dell'unita' organizzativa competente ad esternarli;
c) detta le misure organizzative idonee a garantire la effettivita'
dell'esercizio del diritto di accesso, con riferimento alla costituzione
dell'ufficio di cui all'art. 4;
d) indica le categorie di atti delle quali puo' essere temporaneamente
vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei
gruppi e delle imprese;
e) individua il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di
procedimento che consegue obbligatoriamente ad un'istanza. In mancanza,
si applichera' il termine di cui all'art. 2 della L.R. 30/4/1991,
n. 10.
art. 14
Partecipazione ai procedimenti amministrativi
-
Nelle materie di propria competenza il Comune assicura
la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti
amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e dalla legge reg. 30 aprile 1991 n. 10.
-
Fermo restando quanto disposto al precedente comma,
il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati,
ivi comprese le associazioni di cittadini iscritti all'albo di cui
all'art. 5:
a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti
rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione
del provvedimento;
c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
L'amministrazione puo' non dare corso a quanto disposto alle precedenti
lettere a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.
art. 15
Istruttoria pubblica
-
Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione
di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione
del provvedimento finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.
-
Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'istruttoria
deve essere altresi' indetta quando ne facciano richiesta almeno cinquecento
persone.
-
L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio,
cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla
Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini
portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento
finale e' motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
-
Il regolamento per l'esercizio delle funzioni disciplina
le modalita' di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di
pubblicita', le modalita' di svolgimento ed i tempi di conclusione
dell'istruttoria.
-
Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti
amministrativi ad efficacia generale previste dalla legislazione vigente.
art. 16
Difensore Civico
-
Il Difensore Civico svolge la sua funzione in piena
liberta' e indipendenza e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo
o di dipendenza gerarchica o funzionale. Il difensore Civico, garante
della imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione comunale,
tutela i cittadini nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e
ritardi che si concretizzino in provvedimenti, atti, fatti, comportamenti,
omissioni, o comunque irregolarita' compiuti da uffici, enti, aziende,
istituzioni e servizi comunali in genere. Il Difensore Civico segnala,
anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi,
pure nell'attuazione del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
Il Difensore Civico interviene anche a tutela di interessi diffusi.
-
Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale
tra i nominativi di un albo di candidature risultera' formato dalle
proposte sottoscritte dal almeno un quinto dei Consiglieri comunali
o da cinquecento cittadini. L'elezione avverra' a scrutinio segreto
con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Potranno
essere proposte candidature di persone la cui passata attivita' dia
garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita',
indipendenza e probita'. L'Albo delle candidature sara' reso pubblico
mediante affissione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio
del Comune e tramite diffusione attraverso la stampa locale. Qualora
per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta,
il Presidente del Consiglio comunale, nella seduta successiva, da
convocarsi entro otto giorni, procedera' al sorteggio tra i nominativi
contenuti nell'albo. Il Difensore Civico cosi' eletto dura in carica
cinque anni e non e' immediatamente rieleggibile; puo' essere motivatamente
revocato per gravi ragioni, con la maggioranza dei quattro quinti
dei Consiglieri assegnati.
-
La carica di Difensore Civico e' incompatibile con qualsiasi
altra carica elettiva.
Non sono eleggibili:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita'
alla carica di Consigliere comunale;
b) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative,
regionali o politiche;
c) coloro che non siano cessati da almeno quattro anni da uffici di
rappresentanza politica in Assemblee elettive, da incarichi amministrativi
presso il Comune o Enti con esso collegati.
Nel rispetto del principio di indipendenza, il Difensore Civico dichiara
al Consiglio comunale il proprio impegno a non candidarsi in elezioni
di qualsiasi grado per almeno due annio dalla cessazione del mandato.
-
Il Difensore Civico ha sede presso il Comune, non puo'
svolgere la sua azione a richiesta dei Consiglieri comunali. L'indennita'
di Difensore Civico e' fissata con provvedimento del Consiglio comunale
unitamente alla sua elezione. L'ufficio del Difensore Civico viene
costituito da idoneo personale comunale assegnato al Sindaco d'intesa
con il Difensore Civico. Il Comune provvede ad assicurare al Difensore
Civico i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.
-
Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio comunale
una relazione sull'attivita' svolta, che puo' contenere suggerimenti
e proposte per l'amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato
dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della
sua attivita'. La relazione deve essere distribuita ai Consiglieri
e discussa in una prossima seduta del Consiglio. Il Difensore Civico,
ogni volta che ne ravvisa l'opportunita', trasmette al Consiglio comunale,
per formare oggetto di discussione pubblica o di eventuali determinazioni
conseguenti, relazioni e segnalazioni su tematiche di particolare
rilievo e concernenti il funzionamento dei servizi dell'ente e lo
stato dei rapporti tra cittadini e Comune sulla base della attivita'
svolta per i compiti assegnati. Il Difensore Civico puo' inoltrare
segnalazioni e relazioni all'Organo di Controllo, agli Organi titolari
di funzioni ispettive e di vigilanza sul Comune, all'Autorita' Giudiziaria,
pubblicizzando tali iniziative sul Notiziario del Comune.
Il Difensore Civico puo' attivare, congiuntamente al Segretario Generale,
la convocazione periodica di una "conferenza dei dirigenti di
settore" con lo scopo di effettuare una generale verifica sul
grado di efficienza dei servizi comunali e di formulare indirizzi
e proposte da riversare all'intera organizzazione del personale per
uniformare l'attivita' ordinaria del Comune ai principi di responsabilita',
imparzialita' e trasparenza nei rapporti con il cittadino/utente.
-
Per l'adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere
dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni od organismi
dipendenti l'esibizione di atti e documenti, nonche' ogni notizia
connessa alla questione trattata.
-
Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione,
violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento:
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio
o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine
e delle modalita' per sanare la violazione riscontrata: nei casi ritenuti
necessari concorda con il responsabile del procedimento, dell'ufficio
o del servizio, le modalita' per procedere congiuntamente all'esame
della pratica oggetto del suo intervento;
b) in caso di inadempienza dell'Amministrazione, segnala il caso agli
organi competenti ed ai dirigenti responsabili perche' assumano i
conseguenti provvedimenti, informandone contestualmente il Consiglio
comunale ed eventualmente il consiglio circoscrizionale;
c) fornisce motivata risposta ad ogni istanza o segnalazione inoltrata
al suo ufficio;
d) ai fini del coordinamento delle proprie funzioni con l'ufficio
di cui all'art. 4, il Difensore Civico ed il Segretario Generale definiscono
le modalita' organizzative per l'integrazione operativa delle competenze
e per l'efficacia di tale coordinamento.
-
Al Difensore Civico non puo' essere opposto il segreto
d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione
di legge.
-
Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato,
e' tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in
relazione all'istanza presentata, o comunque, al mandato conferitogli.
-
Un apposito capo del regolamento per il funzionamento
degli organi e degli uffici del Comune disciplina quanto non previsto
sul Difensore Civico da presente statuto e particolarmente:
a) le ulteriori cause di incompatibilita';
b) le cause di cessazione della carica;
c) le ulteriori prerogative e le modalita' del loro esercizio;
d) gli ulteriori requisiti soggettivi per la designazione e le ulteriori
possibilita' di presentare proposte di candidatura da parte di congrue
rappresentanze della comunita';
e) la possibilita' convenzionale di un Difensore Civico collettivo
con i Comuni vincitori.
-
Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico,
puo' proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad
Enti o Aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale
la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare
le proprie compentenze nei loro confronti.
Il Difensore Civico coordina la propria attivita' con il Difensore
Civico della Regione Siciliana, anche al fine di assicurare la tutela
dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unita'
sanitarie locali.
-
Il Difensore Civico partecipa di diritto alla Commissione
Consiliare Permanente per l'attuazione dello Statuto.
TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
- Il Consiglio
art. 17
Il Consiglio
-
Il Consiglio comunale, organo immediatamente rappresentativo
degli interessi della comunita' locale determina l'indirizzo politico-amministrativo
del Comune e ne controlla l'attuazione.
-
Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e dispone
di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio, dei gruppi
e delle Commissioni consiliari.
-
L'attivita' del Consiglio coincide con l'anno solare.
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni
due mesi.
-
Ad di fuori delle riunioni in sessione straordinaria
per ragioni di necessita' previste dall'art. 47 dell'Ordinamento degli
Enti Locali in Sicilia, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri,
il Presidente e' tenuto a convocare il Consiglio comunale, con all'ordine
del giorno le questioni su cui verte la richiesta, per una data compresa
nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta.
-
Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate
con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o
lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
art. 18
Organizzazione e funzionamento
-
Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni
sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo
che nei casi previsti dalla legge e dal regolamento; quest'ultimo
prevede anche le modalita' delle sedute "a porte chiuse"
delle votazioni a scrutinio segreto. In ogni caso avvengono a scrutinio
segreto le votazioni che comportino apprezzamenti sulle persone.
-
Immediatamente dopo la convalida degli eletti i Consiglieri
si costituiscono in gruppi consiliari, numericamente non inferiori
a tre, rappresentati da un capogruppo eletto nel loro seno.
-
Ciscun gruppo dispone presso il Comune di una sede,
delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio del mandato
elettorale.
-
La Conferenza dei capigruppo, in cui sono rappresentati
tutti i gruppi consiliari, coadiuva il Presidente del Consiglio, che
la presiede, nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori
consiliari.
-
Il regolamento disciplina l'ulteriore organizzazione
ed il funzionamento del Consiglio comunale disponendo anche sui compiti
dell'Ufficio di presidenza nonche' le modalita' per la diffusione
radiofonica e/o televisiva in ambito locale delle sedute del Consiglio
comunale.
art. 19
Commissioni consiliari
-
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per settori
organici di materie, con funzioni consultive, preparatorie, istruttorie
e referenti.
-
Le Commissioni sono composte secondo criteri proporzionali
che rispecchiano la composizione del Consiglio.
-
Le Commissioni esprimono parere sugli atti loro sottoposti
nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, salvo i casi
di dichiarata e motivata urgenza in cui il termine puo' essere ridotto
fino a cinque giorni.
Decorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta prescindendosi
dal parere.
Del mancato tempestivo parere viene tenuto conto in sede di verifica
ai sensi del successivo comma 11.
-
Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite
anche in merito all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti
dal Comune.
-
Le Commissioni hanno un riferimento permanente in seno
all'Amministrazione costituito da un'equipe di supporto tecnico-amministrativo
coordinata da Segretario generale o suo delegato.
-
Per il funzionamento e l'attivita' delle Commissioni
consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui
ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione
del bilancio di previsione.
-
Il Consiglio comunale puo' istituire Commissioni speciali
per l'esame dei problemi particolari, stabilendone la composizione,
l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
-
Il Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma
3 dell'art. 27 della legge reg. 26 agosto 1992 n. 7, anche su proposta
di 500 cittadini elettori o titolari dei diritti di cui all'art. 3
lettere b) e c) del presente Statuto, del Difensore Civico o di una
Consulta permanente comunale, puo' costituire commissioni di indagini
la cui composizione rispecchi la consistenza dei Gruppi consiliari.
Il Consiglio comunale puo', di volta in volta, disporre di integrare
le Commissioni di indagine con membri esterni. La deliberazione deve
indicare il settore, il servizio o l'ufficio in cui rientra la materia
oggetto dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l'hanno ingenerata,
i tempi e le modalita' secondo cui gli esiti dell'indagine devono
essere rassegnati al Consiglio per le conseguenti determinazioni.
Le proposte avanzate devono essere esitate entro due mesi dalla data
della loro presentazione.
-
Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento
alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti
del Comune presso enti, societa' ed organismi, nonche' previa comunicazione
al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori
e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti.
-
Le Commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere
indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre
l'audizione di dirigenti del Comune, di istituzioni o di aziende speciali,
nonche' di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti
sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, ed acquisire
pareri od osservazioni di esperti cittadini e di formazioni sociali.
-
L'attivita' e la composizione delle Commissioni consiliari
sono sottoposte a verifica dal Consiglio dopo ventiquattro mesi dall'insediamento.
-
Il numero e le competenze delle commissioni consiliari
permanenti sono determinati dal regolamento per l'organizzazione e
il funzionamento del Consiglio; il regolamento prevede inoltre:
a) le modalita' per l'istituzione di commissioni speciali;
b) le modalita' di partecipazione a titolo consultivo di esterni alle
commissioni;
c) i casi di particolati procedure per l'adozione di talune deliberazioni;
d) le forme di pubblicita' delle commissioni consiliari;
e) le modalita' per l'utilizzazione da parte delle Commissioni di
consulenti esterni all'Amministrazione, nel caso cio' sia necessario.
-
Il Consiglio comunale istituisce una Commissione speciale
permanente di vigilanza sulla gestione contabile dell'Ente, composta
da Consiglieri comunali e rappresentanti dei cittadini, secondo le
previsioni del regolamento di contabilita' sull'argomento.
art. 20
Poteri di iniziativa
-
L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame
del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio stesso, al Sindaco,
alla Giunta, ale Commissioni consiliari, ai singoli consiglieri otre
che ai Consigli circoscrizionali e ai cittadini in conformita' al
presente statuto e secondo le modalita' stabilite dal regolamento
(di organizzazione e funzionamento) del Consiglio.
-
Ogni iniziativa che comporti una spesa deve indicare
i mezzi per farvi fronte. A tale scopo deve essere assicurato ai titolari
del potere d'iniziativa la piena collaborazione degli Uffici comunali
competenti.
-
La Giunta propone al Consiglio, per l'adozione, gli
schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, con
le relative relazioni.
-
Le proposte di deliberazione, acquisiti i pareri di
cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, vengono trasmesse
alle Commissioni consiliari competenti e, per esser sottoposte a votazione
del Consiglio devono avere rispettato il procedimento previsto per
l'atto da adottare.
-
Il procedimento non puo' essere aggravato se non per
le ragioni di cui al comma 2 dell'art.1 della legge 7 agosto 1990
n.241, ragioni che devono risultare espresse anche nella motivazione
finale del provvedimento adottato.
art. 21
Funzioni di indirizzo e di controllo
-
Il Consiglio adotta annualmente in tempo utile un documento
di indirizzi in cui il Sindaco e la Giunta possano trovare riferimento
quale piattaforma programmatica, anche al fine della predisposizione
da parte della Giunta degli schemi del bilancio annuale e pluriennale.
-
Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per settori,
coerenti con la piattaforma programmatica e le conseguenti previsioni
economico-finanziarie, che impegnano il Sindaco e la Giunta e che
devono indicare i risultati da raggiungere ed i tempi per il loro
raggiungimento. Tali indirizzi possono avere ambito intersettoriale
qualora si abbiano positivi effetti economici e/o sinergici.
Il Consiglio adotta, inoltre, atti di indirizzo e di controllo nei
confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari
di servizi pubblici locali, secondo modalita' previste dal regolamento.
-
Il Consiglio organizza apposite sessioni dedicate alla
politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico
e alle attivita' culturali, nonche' lo svolgimento di una apposita
sessione per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione.
-
La Giunta comunale presenta al Consiglio, in allegato
alla relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 25, rapporti
che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione
agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
-
Vengano tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari
e ai capigruppo, con le modalita' previste dal regolamento del Consiglio
comunale, tutte le deliberazioni adottate dal Sindaco e dalla Giunta,
anche al fine di garantire ai consiglieri comunali la possibilita'
di attivare il comitato regionale di controllo nei casi e nelle forme
di cui all'art. 15 della L.R. 3/12/1991 n.44.
-
Il Consiglio comunale puo' disporre lo svolgimento di
indagini amministrative su questioni che interessano la comunita'
locale, mandandone il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari
e previa intesa con il Sindaco, Uffici del Comune.
-
Il Consiglio comunale si avvale della collaborazione
del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta
di relazioni specifiche.
Il Presidente dispone l'audizione in Consiglio del Collegio dei Revisori
dei conti su iniziativa propria, del Sindaco, della Giunta o quando
sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri
assegnati.
-
Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
del Consiglio comunale disciplina gli ulteriori rapporti tra il Consiglio,
il Sindaco, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nonche' i procendimenti:
a) per la tempestiva trattazione di interrogazioni ed interpellanze
e per la discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
b) per le nomine di competenza consiliare nonche' per la revoca e
la contestuale sostituzione degli amministratori di aziende speciali
e di istituzioni.
art. 22
I Consiglieri
-
I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunita'
locale.
-
I Consiglieri hanno il diritto alla comunicazione tempestiva
dell'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Commissione
di cui facciano parte.
-
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti
di competenza consiliare e per l'esercizio di tale diritto possono
avvalersi della collaborazione degli Uffici comunali.
-
I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze
e mozioni. Essi possono altresi' proporre in consiglio azioni rivolte
a sollecitare iniziative di altri soggetti che siano d'interesse o
che, comunque, si ripercuotano su interessi della comunita' comunale.
-
Nell'esercizio del loro mandato, i Consiglieri hanno
diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende,
istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali, notizie,
informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto
ad essi il segreto d'ufficio. I Consiglieri rimangono, tuttavia, vincolati
al segreto qualora ne ricorrano i presupposti per legge, statuto o
regolamento.
-
Il Consigliere che, anche per motivi professionali,
abbia interesse alla deliberazione deve dichiararlo all'inizio della
discussione ed astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione;
il Consigliere deve assentarsi dalla sala consiliare nel caso di seduta
"a porte chiuse".
-
Gli atti relativi alla situazione patrimoniale ed ai
redditi dei Consiglieri, del Sindaco e della Giunta sono depositati
annualmente presso l'ufficio di segreteria del Consiglio comunale
e sono liberamente consultabili da chiunque. Le stesse norme valgono
per gli atti relativi alle spese elettorali dei Consiglieri e del
Sindaco.
-
Il Comune assicura i Consiglieri comunali, il Sindaco
ed i componenti della Giunta per tutti i rischi connessi all'esercizio
delle loro funzioni.
art. 23
Decandenza e dimissioni
-
Decade il Consigliere che senza giustificato motivo
non intervenga a sei sedute consecutive del Consiglio comunale.
-
Il Presidente del Consiglio comunale ha l'obbligo, verificatisi
i presupposti, di mettere all'ordine del giorno del Consiglio la trattazione
della decadenza.
La decadenza e' pronunciata dal Consiglio anche su iniziativa di un
Consigliere o su istanza di un elettore.
-
Le dimissioni da Consigliere vanno presentate per iscritto
al Presidente del Consiglio comunale presso la Segreteria generale.
Il Presidente deve comunicarle immediatamente al Consiglio stesso
ponendone all'ordine del giorno la surroga del consigliere cessato
dalla carica.
-
La deliberazione di surroga deve essere assunta dal
Consiglio nella stessa seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce
le dimissioni.
Capo II - Il
Sindaco e la Giunta
art. 24
Il Sindaco
-
Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per
tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati ad altri
organi dalla legge o dallo Statuto.
-
Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica
amministrativa del Comune, ha la responsabilita' politica della Giunta
e degli Assessori. A tal fine promuove e coordina l'azione dei singoli
Assessori nei cui confronti svolge un'attivita' d'indirizzo connessa
alle proprie responsabilita' di direzione della politica generale
dell'ente, nonche' in attuazione delle determinazioni della Giunta.
-
Il Sindaco determina le funzioni spettanti al Vice Sindaco.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in via generale, anche quale
ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. In caso
di assenza anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate
dall'assessore piu' anziano per eta'.
-
Il Sindaco puo' delegare ai singoli assessori, ai Presidenti
dei Consigli circoscrizionali e ai dirigenti l'adozione degli atti
di sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni
caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente in tal senso.
-
Il Sindaco puo' sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione
di atti adottati dagli Assessori, sottoponendoli all'esame collegiale
della Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza.
-
Il Sindaco e' il capo dell'amministrazione e la rappresenta,
sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi
del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale
e ai dirigenti.
-
Il Sindaco puo' sospendere motivatamente l'esecuzione
di atti di competenza dei dirigenti; questi vanno discussi in Giunta
nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione ed all'esito
della discussione il Sindaco dovra' adottare la decisione definitiva.
-
Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio delle richieste
di stipula di accordi di programma pervenute al Comune dalla Regione
siciliana, dalla Provincia regionale di Catania, da altri Comuni o
da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici ed assume
le proprie determinazioni sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio comunale.
-
Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base
di indirizzi deliberati dal Consiglio comunale informandolo preventivamente
circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto
dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di
programma, i tempi, le modalita', i finanziamenti ed ogni altro adempimento
connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione
dell'accordo medesimo.
-
Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima
fruibilita' dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie
fasce orarie e in ogni periodo dell'anno. A tal uopo, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio comunale all'inizio del mandato e
sentite le associazioni di categoria dei consumatori, coordina gli
orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali,
determina l'orario di attivita' dei pubblici esercizi e ne predispone
programmi di apertura per turno nei mesi estivi.
art. 25
Attivita' programmatica
-
Il documento programmatico con cui, ai sensi dell'art.
7, comma 7, della legge reg. 26 agosto 1992 n.7, il candidato Sindaco
enuncia il programma politico dove indicare gli obiettivi, gli strumenti
e le modalita' dell'attivita' comunale, con particolare riferimento
alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico.
-
Unitamente alla composizione della Giunta comunicata
al Consiglio ai sensi dell'art.12, comma I, della legge reg. 26 agosto
1992 n.7, entro dieci giorni dall'insediamento viene comunicato allo
stesso uno schema di programma al fine che il Consiglio possa meglio
esprimere le proprie motivate valutazioni.
-
Entro trenta giorni dalle valutazioni del Consiglio
il Sindaco elabora il programma definitivo per il quadriennio.
-
La relazione semestrale scritta sullo stato di attuazione
del programma che il Sindaco ha l'obbligo di presentare al Consiglio
comunale deve essere depositata, unitamente all'o.d.g. del Consiglio,
almeno 5 giorni prima della seduta in cui ne sono previste la discussione
e la valutazione; una copia di essa deve essere, entro lo stesso termine,
consegnata a ciascun Consigliere.
-
In occasione della relazione semestrale il Sindaco puo'
presentare motivate integrazioni o rettifiche del programma.
-
Gli incarichi a tempo determinato che il Sindaco puo'
conferire ad esperti estranei all'amministrazione devono essere motivati
con particolare riferimento alla qualificazione dei prescelti in relazione
all'incarico da svolgere.
-
La dettagliata relazione annuale del Sindaco al Consiglio
sull'attivita' degli esperti e' redatta sulla base di una relazione
annuale di ciascun esperto al Sindaco che illustri lo stato di adempimento
dell'incarico.
-
Il documento programmatico su cui avviene l'elezione
del Sindaco, un resoconto delle valutazioni del Consiglio ed il programma
definitivo per il quadriennio sono diffusi attraverso pubblicazioni
del Comune.
art. 26
La Giunta Comunale
-
La Giunta comunale e' costituita dal Sindaco e da 8
assessori.
-
La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio,
un rapporto annuale sullo stato della Citta' in relazione ai principi
generali e programmatici dello Statuto ed ai risultati dell'attivita'
svolta.
-
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti
un regolamento per il proprio funzionamento.
-
Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non
e' presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla
maggioranza dei presenti con voto palese salvo i casi previsti dal
regolamento.
art. 27
Attribuzioni della Giunta
-
La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal
Consiglio ed il programma del Sindaco, orientando a tal fine l'azione
degli apparati amministrativi, e svolge attivita' di impulso e di
proposta nei confronti del Consiglio medesimo. La Giunta adotta gli
atti a rilevanza esterna che le siano attribuiti dalla legge o dal
presente statuto o che le siano sottoposti dal Sindaco.
-
La Giunta e', in particolare, competente per l'adozione
dei seguenti atti:
a) trattamento economico del personale sulla base delle disposizioni
di legge e degli accordi;
b) modifica dei profili professionali dei dipendenti nell'ambito della
medesima qualifica, secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio
comunale;
c) approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti
e relative graduatorie;
d) affidamento di incarichi professionali correnti secondo quanto
precisato in apposito regolamento;
e) sviluppo degli accordi in oggetto di contrattazione collettiva
sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;
f) appalti e concessioni per la realizzazione di opere previste nel
bilancio preventivo ed in altri atti fondamentali del Consiglio con
l'indicazione negli stessi delle procedure per la scelta del contraente,
o che comunque costituiscano esecuzione di deliberazioni consiliari;
g) approvazione dei nuovi quadri economici, dei nuovi prezzi, delle
perizie suppletive e di varianti di opere pubbliche che non comportino
maggiori oneri o che comportino globalmente, per tutte le modifiche
intervenute, una maggiore spesa nei limiti del 20%;
h) appalti, somministrazioni e forniture di beni e servizi relativi
alla ordinaria amministrazione dell'Ente ed ai servizi pubblici gestiti
in economia e finanziati nella parte ordinaria del bilancio e comunque
relativi ad interventi per la manutenzione di beni ed immobili.
-
La Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni
immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'art.
32 lett. m, della legge 8 giugno 1990 n.142, come modificato dall'art.1,
comma 6, della legge reg. n.48 del 1991, quando gli elementi determinanti
dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare,
siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.
art. 28
Funzionamento della Giunta
-
La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la
presiede, o di chi ne fa le veci.
-
Il Sindaco invia trimestralmente ai Capigruppo consiliari
il programma generale dei lavori della Giunta.
-
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta
puo' pero' ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti
al collegio. Per decisione del Sindaco, la Giunta puo' riunirsi in
seduta pubblica secondo le forme previste dal regolamento.
-
Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale
o, in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.
Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e
di stendere il processo verbale della seduta.
-
La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera
con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza
e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti
su qualita' personali di soggetti individuati. In caso di parita'
prevale il voto del Sindaco.
-
La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta
del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione
e' accompagnata da pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge
in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
art. 29
Gli assessori
-
Il Sindaco puo' ripartire tra i componenti della Giunta
i compiti di indirizzo e di controllo in base al documento programmatico
per l'elezione del Sindaco.
-
Il documento programmatico puo' contenere la previsione
che ad un Assessore sia conferita la qualifica di Vice Sindaco.
-
Nel rispetto degli indirizzi e dell'attivita' collegiale
della Giunta, ad ogni Assessore vengono attribuite con delega del
Sindaco materie omogenee, corrispondenti a specifici settori funzionali,
con il compito di sovrintendere agli uffici secondo gli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, dal Sindaco e dalla Giunta.
-
Spetta all'Assessore presentare alla Giunta per le relative
deliberazioni gli atti inerenti i settori di sua competenza.
-
L'Assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul
corretto esercizio delle attivita' amministrative e di gestione. Presenta
semestralmente in Giunta una relazione sull'andamento degli uffici
a cui e' preposto e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi,
anche allo scopo di costituire idoneo supporto per la relazione semestrale
del Sindaco sullo stato di attuazione del programma.
TITOLO IV
CIRCOSCRIZIONE DI
DECENTRAMENTO TERRITORIALE
art. 30
Principi e funzioni
-
Il territorio comunale di Acireale e' ripartito in circoscrizioni
di decentramento, espressione della comunita' su cui insistono.
-
Il regolamento sul decentramento territoriale disciplina:
a) la delimitazione, il numero e la denominazione delle circoscrizioni;
b) le modalita' per le iniziative volte a modificare le previsioni
di cui alla precedente lettera a);
c) le attribuzioni dei Consigli circoscrizionali, con riferimento
alle funzioni propositive e consultive, nonche' a quelle effettivamente
delegate;
d) l'ordinamento degli uffici dei Consigli circoscrionali.
-
Il regolamento di cui al comma precedente sara' emanato
dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello
Statuto.
art. 31
Le risorse
-
Le Circoscrizioni dispongono di personale e, secondo
le modalita' previste dal regolamento comunale di contabilita', di
specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti
o delegati; nella distribuzione delle risorse si terra' conto dei
servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali
e demografici, e si perseguiranno intenti perequativi e di riequilibrio.
-
Il piano di ripartizione delle risorse fra le circoscrizioni
costituisce allegato al bilancio comunale di previsione.
-
Sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio
comunale, il Consiglio circoscrizionale predispone ed approva a maggioranza
assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio
contenente le previsioni di spesa della circoscrizione ed il corrispondente
programma di attivita' e dei servizi. Il Consiglio circoscrizionale
approva le variazioni al programma finanziario di dettaglio, laddove
interessino capitoli di spese di competenza del quartiere o della
frazione.
-
Il regolamento stabilisce e disciplina le funzioni di
economato da svolgersi in ambito circoscrizionale.
-
L'Amministrazione comunale definisce idonee procedure
per il controllo di gestione nelle attivita' svolte dai Consigli circoscrizionali,
in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei
servizi.
art. 32
Organi delle Circoscrizioni
-
Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio e il Presidente
da questo eletto.
-
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente puo'
essere coadiuvato da un Vice Presidente, con funzioni vicarie per
i casi di assenza od impedimento, scelto dal Presidente fra i quattro
membri del Consiglio che costituiscono la Camera di Presidenza.
art. 33
Il Consiglio
-
Il Consiglio circoscrizionale e' organo rappresentativo
delle esigenze della comunita' circoscrizionale nell'ambito dell'unita'
del Comune.
-
Il Consiglio e' composto da un numero di membri variabile
da 10 a 20 a seconda della popolazione del quartiere, in base all'art.
3 della Legge reg. n.84 del 1976.
I Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto contestualmente
al Consiglio comunale, e secondo le norme stabilite per l'elezione
del Consiglio comunale medesimo.
-
Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri circoscrizionali
hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonche' da enti, aziende,
istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali informazioni
e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi
il segreto d'ufficio, secondo le modalita' stabilite dal relativo
regolamento.
-
Nella prima seduta il Consiglio elegge a scrutinio palese,
con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente
e 4 Consiglieri - di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario
- che costituiscono la Camera di presidenza.
Al Presidente del Consiglio si applicano le norme concernenti la elezione
e la mozione di sfiducia costruttiva previste per il Sindaco dalla
legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalle norme transitorie e finali dello
statuto.
La Camera di Presidenza e' organo consultivo del Presidente per tutti
i problemi delle circoscrizioni per i quali il Presidente ritiene
di doverla sentire.
art. 34
Attribuzioni dei Consigli
-
Ai Consigli circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza
diretta dei cittadini, e' garantito l'esercizio di un ruolo politico,
propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle
scelte dell'Amministrazione comunale.
-
Spetta ai Consigli circoscrizionali, nell'esercizio
della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse
complessivamente assegnate, formulare programmi in cui si determinano
le necessita' annuali dei singoli servizi e interventi.
-
I programmi dei Consigli circoscrizionali vengono sottoposti
al Consiglio comunale per una valutazione di conformita' agli atti
del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento
sul decentramento territoriale.
-
Il Consiglio comunale esercita il controllo sull'attuazione
dei programmi, anche al fine della rideterminazione quantitativa delle
risorse da assegnare ai Consigli circoscrizionali nell'esercizio successivo.
-
Ai Consigli circoscrizionali, nel rispetto degli atti
in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo
del Consiglio comunale, e' attribuita autonomia decisionale per l'esercizio
di attivita' e la gestione di servizi rivolti a soddisfare immediate
esigenze della popolazione.
-
I Consigli circoscrizionali promuovono forme di partecipazione
della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione
di atti o per l'esame di specifici problemi della popolazione e dei
servizi di quartiere.
Ricorrono per la gestione dei servizi a forme di coinvolgimento di
associazioni di volontariato presenti nelle circoscrizioni.
art. 35
Funzioni consultive
-
Il Consiglio circoscrizionale secondo le modalita' previste
dal regolamento esprime parere obbligatorio:
a) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e i piani
attuativi di carattere generale, i piani di settore, i progetti di
opere pubbliche che interessano il territorio circoscrizionale;
b) sullo schema di bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano
pluriennale degli investimenti;
c) sui regolamenti comunali;
d) su altri atti individuati dai regolamenti comunali.
-
Sui provvedimenti di carattere generale che attengono
alla gestione dei servizi di base la consultazione dei Consigli puo'
avvenire attraverso la loro partecipazione a specifiche conferenze
di programmazione.
-
I pareri dei Consigli circoscrizionali costituiscono
parte integrante di provvedimenti adottati dal Consiglio comunale
che in caso di difformita' devono essere adeguatamente motivati.
art. 36
Scioglimento dei Consigli circoscrizionali
-
Il Consiglio circoscrizionale puo' essere sciolto, oltre
che nei casi previsti dall'art.9 della Legge reg. n. 84 del 1976,
quando, nonostante la diffida motivata espressa del Sindaco su mandato
del Consiglio comunale, insista in gravi violazioni del presente statuto
o dei regolamenti, quando sia nella impossibilita' di funzionare per
la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza
di almeno la meta' dei Consiglieri, nonche' quando si riscontrino
gravi irregolarita' nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati
e delle risorse ad essi assegnate.
-
Nei casi non previsti dalla legge, lo scioglimento e'
dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi
dei Consiglieri assegnati al Comune; il Consiglio comunale fissa,
contestualmente allo scioglimento del Consiglio circoscrizionale,
la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo entro sessanta giorni
dal provvedimento, sempre che manchi piu' di un anno alla scadenza
ordinaria del Consiglio comunale; nel periodo intercorrente fra lo
scioglimento del Consiglio circoscrizionale e la proclamazione dei
nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del presidente della circoscrizione
sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
art. 37
Regolamento delle Circoscrizioni
-
Il regolamento circoscrizionale e' adottato dal Consiglio
circoscrizionale con le modalita' prescritte dall'art.4, comma 3,
della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed e' approvato dal Consiglio comunale
entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Il regolamento disciplina tra l'altro:
a) la sede del Consiglio, con le modalita' per la sua fruizione anche
per assemblee ed attivita' politiche;
b) le modalita' per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio
del quartiere e delle frazioni;
c) la pubblicita' delle sedute del Consiglio;
d) l'informazione dei cittadini sulle attivita' e sulle deliberazioni
del quartiere e della frazione;
e) le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
alle attivita' delle circoscrizioni.
art. 38
Rapporti con il Consiglio comunale
-
Il Consiglio circoscrizionale puo' rivolgere interrogazioni
ed interpellanze al Sindaco.
Il Sindaco e' tenuto a rispondere entro 60 giorni.
-
Il Presidente del Consiglio circoscrizionale presenta
ogni anno al Consiglio comunale una relazione, approvata dal Consiglio
circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate
al quartiere o alla frazione stessi.
-
I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma,
lettera b), della legge 8 giugno 1990 n. 142, cosi' come modificato
dall'art.1, comma 8, della legge reg. 11 dicembre 1991 n. 48, sono
tempestivamente trasmessi ai Consigli circoscrizionali interessati,
in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni
o proposte.
-
Il Consiglio circoscrizionale partecipa alla formazione
degli atti di programmazione comunale secondo le modalita' stabilite
dal regolamento sul decentramento.
art. 39
Il Presidente
-
Il Presidente del Consiglio circoscrizionale e' eletto
dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza
dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento
programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
-
Il Presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti
con gli organi del Comune e con i terzi, convoca e presiede il Consiglio
circoscrizionale e la Camera di Presidenza secondo le modalita' previste
dal regolamento sul decentramento ed esercita le funzioni attribuitegli
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' le funzioni
delegate al Sindaco.
art. 40
Conferenza dei Presidenti
-
La Conferenza dei presidenti delle circoscrizioni costituisce
l'organismo di raccordo delle attivita' dei quartieri e di consultazioni
del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta per tutte le materie
e questioni riguardanti i problemi del decentramento territoriale.
art. 41
Personale
-
A ciascuna circoscrizione viene assegnato il personale
necessario a garantire l'assolvimento dei compiti spettanti agli organi
della circoscrizione, ivi compresi quelli delegati.
-
Il regolamento disciplina le modalita' di formazione
degli atti dei Consigli circoscrizionali per quanto attiene ai pareri
e alle attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
[
Continua]