Autocertificazione
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Autocertificazione
Dal 23 febbraio 1999 entra in vigore il regolamento di attuazione della legge "Bassanini bis" sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.

Questi i principali certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma:

  • nascita, residenza, cittadinanza
  • godimento diritti politici
  • esistenza in vita e decessi
  • stato civile e stato di famiglia
  • obblighi militari
  • iscrizioni in albi
  • titoli di studio e specializzazione
  • situazione di reddito o economica
  • codice fiscale, partita Iva
  • stato di disoccupazione
  • qualità di rappresentante penale, tutore o curatore
  • assenza di condanne penali


Continuano a non poter essere autocertificate le dichiarazioni relative a:

  • antimafia
  • certificati medici e sanitari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi
  • dichiarazioni sostitutive anche per gli atti di notorietà, in particolare per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione (concorsi, edilizia popolare).


Basterà inoltre una dichiarazione dell'interessato per attestare che una copia è conforme all'originale.

Le amministrazioni verificheranno, periodicamente e a "campione", la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Se saranno false, decadranno gli effetti prodotti dalla documentazione.

L'autocertificazione è possibile anche per i cittadini comunitari, mentre per gli extracomunitari è limitata solo a quelli residenti in Italia.


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