Dal 23 febbraio 1999 entra in vigore il regolamento di attuazione della legge "Bassanini
bis" sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.
Questi i principali certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma:
- nascita, residenza, cittadinanza
- godimento diritti politici
- esistenza in vita e decessi
- stato civile e stato di famiglia
- obblighi militari
- iscrizioni in albi
- titoli di studio e specializzazione
- situazione di reddito o economica
- codice fiscale, partita Iva
- stato di disoccupazione
- qualità di rappresentante penale, tutore o curatore
- assenza di condanne penali
Continuano a non poter essere autocertificate le dichiarazioni relative a:
- antimafia
- certificati medici e sanitari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi
- dichiarazioni sostitutive anche per gli atti di notorietà, in particolare per le
istanze rivolte alla pubblica amministrazione (concorsi, edilizia popolare).
Basterà inoltre una dichiarazione dell'interessato per attestare che una copia è
conforme all'originale.
Le amministrazioni verificheranno, periodicamente e a "campione", la veridicità
delle dichiarazioni rese dai cittadini. Se saranno false, decadranno gli effetti
prodotti dalla documentazione.
L'autocertificazione è possibile anche per i cittadini comunitari, mentre per gli
extracomunitari è limitata solo a quelli residenti in Italia.
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