Statuto della Citta' di Acireale
(Seconda Parte)
Adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 17 marzo 1993
Esaminato dalla Commissione Provinciale
di Controllo
di Catania nella seduta dell'1 aprile 1993 ed adeguato
alla relativa decisione
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
art. 42
Principi di organizzazione
-
Le attivita' amministrative del Comune sono organizzate
in uffici e servizi riuniti per settori funzionali secondo raggruppamenti
di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una
o piu' attivita' omogenee; i settori hanno anche autonomia operativa
e contabile che consenta impegni di spesa del dirigente responsabile,
nei limiti della spesa autorizzata dalla Giunta.
-
I settori sono individuati nello schema organizzativo
approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza
dei Consiglieri assegnati e possono essere coordinati fra loro per
aree funzionali.
-
Il regolamento organico determina la pianta organica
per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali,
in modo da assicurare il maggior grado di mobilita' del personale
in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative
ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione, e puo' ulteriormente
specificare le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai
diversi uffici o servizi e settori.
-
Nel regolamento per il funzionamento degli uffici e
dei servizi sono previste le modalita' per la identificabilita' del
personale comunale e delle unita' organizzative del Comune.
art. 43
Organizzazione degli uffici o dei servizi e del personale
-
Con dotazione organica la Giunta dispone il programma
annuale contenente il numero complessivo delle unita' di lavoro, suddivise
per qualifiche funzionali e profili professionali, di cui ciascun
settore puo' fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
-
La dotazione organica complessiva e' annualmente approvata
dal Consiglio, sulla base della dotazione organica disposta per ciascun
settore dalla Giunta e sulla base di una specifica nota sull'occupazione
e la mobilita' del personale formulata dalla Giunta in relazione agli
obiettivi programmatici.
-
Ai settori sono preposti dal Sindaco, sentiti la Giunta
comunale e il Segretario generale, dirigenti provenienti, di regola,
dalle carriere comunali, scenti secondo il criterio del merito, della
professionalita' e dell'esperienza; gli incarichi di direzione di
area funzionale sono conferiti a tempo determinato a dirigenti di
qualifica apicale, secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri
di scelta.
-
nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie
qualifiche e profili definiti dalla pianta organica, le dotazioni
di personale di ciascuna unita' organizzativa, sono suscettibili di
adeguamento e di redistribuzione con provvedimento della Giunta comunale
su proposta del Sindaco, sentito il Segretario generale, acquisito
il parere della conferenza dei dirigenti e sentito il parere delle
organizzazioni sindacali.
art. 44
Segretario generale e Vice Segretario generale
-
Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco, sovraintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attivita', ai fini del perseguimento
degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune.
Il Segretario generale inoltre:
a) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi competenti,
vigilandone l'esecuzione sollecita e conforme da parte dei dirigenti
responsabili;
b) e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni sottoposte
alla Giunta e del Consiglio comunale e provvede ai conseguenti atti
di pubblicita' ed esecutivita';
c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale,
curandone la verbalizzazione;
d) esprime il parere di leggittimita' sulle proposte di deliberazione
sottoposte alla Giunta e al Consiglio comunale, nonche' pareri, quando
gli siano richiesti dagli organi di governo del Comune, in ordine
alle iniziative ed atti riguardanti le competenze istituzionali degli
stessi;
e) sottopone al Sindaco, prima della predisposizione da parte della
Giunta comunale del progetto di bilancio annuale, il piano delle assunzioni
del personale, articolato per livelli e per figure professionali,
formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla conferenza dei
dirigenti;
f) puo' essere chiamato a presiedere le commissioni di gara;
g) provvede altresi' alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario,
ai collocamenti in aspettativa ed alla irrogazione della censura nei
confronti di dirigenti di qualifica apicale;
h) fa parte di diritto alla Commissione di disciplina dell'Ente, ex
art. 51, comma 10, legge 142/90.
-
Il Segretario generale adotta gli atti di competenza
dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuitialla
responsabilita' di un dirigente ovvero in caso di mancanza del posto.
-
Il Vice Segretario ha il compito di coadiuvare il Segretario
generale, nonche' di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni
ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti,
in caso di vacanza, assenza o impedimento.
art. 45
Attribuzione della funzione di direzione
-
Le posizioni di responsabilita' di ufficio, di servizio
e di settore, nonche' di alta specializzazione, possono essere ricoperte
da personale dipendente dall'amministrazione di idonea qualifica funzionale,
nonche' tramite contratto a tempo determinato qualora sia richiesta
una rilevante esperienza acquisita in attivita' uguali od analoghe
a quelle previste.
-
La responsabilita' di direzione di settore e' attribuita
a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, salvo
rinnovo espresso. Tutti i dirigenti possono essere rimossi anticipatamente
dall'incarico, con un procedimento che garantisca il contraddittorio,
e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in
caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento dell'attivita' o
nel perseguimento degli obiettivi assegnati. Il regolamento generale
del personale determina i criteri di rotazione e di mobilita' dei
dirigenti e dei responsabili di uffici e servizi.
-
I posti a contratto di cui al comma 5 dell'art. 51 della
legge n. 142 del 1990 possono essere coperti, con deliberazione della
Giunta comunale, in misura non superiore al 20% dei posti di responsabile
dei servizi o degli uffici, di qualifiche generali o di alta specializzazione
previsti dalla tabella organica. La durata del contratto e' rapportata
alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione ma, in ogni
caso, non puo' essere superiore a 4 anni. La Giunta espone al Consiglio
comunale i motivi della decisione.
-
L'attribuzione della responsabilita' di direzione spetta
al Sindaco, il quale adotta i provvedimenti relativi, sentita la Giunta
comunale.
art. 46
Dirigenti
-
I dirigenti, in conformita' a quanto stabilito dalla
legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonche' nell'ambito delle direttive
e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia
nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente
responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione
delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.
-
I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze,
sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e
della efficienza della gestione, nonche' della traduzione in termini
operativi degli obiettivi individuati e dell'attuazione dei programmi
formulati dagli organi di governo dell'ente; essi partecipano alla
individuazione degli obiettivi ed alla formulazione dei programmi
con attivita' istruttoria e di analisi e con autonome proposte.
-
Nei limiti delle attribuzioni delle unita' organizzative
sui sono preposti, competono ai dirigenti fatta salva la ulteriore
previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamino
al presente articolo:
a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche
con l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi;
b) l'emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o
di conoscenza, quali relazioni, valutazioni e pareri tecnici, attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali nonche' autenticazioni
e legalizzazioni;
c) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione
di amministrazione corrente, per assicurare la continuita' delle forniture,
delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria,
nonche' gli atti non provvedimentali esecutivi delle anzidette deliberazioni;
d) la predisposizione, secondo le direttive del Sindaco o dell'Assessore
competente, di tutte le altre proposte di deliberazione;
e) la elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative
all'amministrazione corrente nonche', sulla base delle direttive programmatiche
impartite dal Sindaco o dall'Assessore competente, di tutte le altre
previsioni di bilancio;
f) la emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione
o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni
secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali o da deliberazioni comunali;
g) la stipulazione dei contratti, in base alla deliberazione a contrattare
di cui all'art. 56 della legge 8/6/1990, n. 142;
h) ogni provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa, costituente
atto dovuto in applicazione di norme di legge di regolamenti, di deliberazioni,
di contrattim nonche' gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni
relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
i) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente
assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni
e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture,
somministrazioni ed appalti, nonche' ogni iniziativa sollecitoria
per l'adempimento di obblighi legali nei confronti del Comune;
l) gli atti successivi alla pubblicazione dei bandi di gara o di concorso
che non sono di competenza di apposita commissione;
m) gli atti di gestione finanziaria, i provvedimenti di accertamento
e riscossione delle entrate di bilancio, nonche' le procedure per
il recupero dei crediti;
n) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;
o) l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione
dei lavori, nonche' dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non
si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
p) i provvedimenti di congedo ordinario e le proposte di congedo straordinario
e di aspettativa per le finali determinazioni del Segretario generale;
q) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti
per la quale la legge non richieda espressamente la firma del Capo
dell'Amministrazione;
r) i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni
che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza.
-
I dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente
o membro di commissioni per l'espletamento di gare. In ragione di
specifiche esigenze le deliberazioni di indizione della gara possono
attribuire la presidenza della commissione a dirigenti diversi da
quelli preposti ai settori. Tali incarichi non possono essere comunque
conferiti ai dirigenti assegnati all'unita' organizzativa cui spettano
i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto della gara. Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti
interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalita' stabilite
dal regolamento.
-
I dirigenti di qualifica apicale costituiscono, sotto
la presidenza del Segretario generale, la Conferenza dei dirigenti,
la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia
di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali,
nonche' di controllo di gestione. Norme regolamentari disciplinano
la convocazione, i poteri, la pubblicita' dei lavori della Conferenza
dei dirigenti.
-
I dirigenti preposti ai settori, sono tenuti annualmente
alla stesura di un programma di attivita' che traduce in termini operativi
gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene
approvato dalla Giunta secondo modalita' che garantiscono il contraddittorio,
e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilita'
dirigenziale ed uno dei riferimenti per il controllo di gestione.
I dirigenti sono tenuti altresi' a fornire, secondo le modalita' previste
dalla Giunta, periodici consuntivi delle attivita' svolgte in attuazione
del programma di cui sono responsabili.
-
Nell'ambito delle propria competenza i dirigenti dei
settori individuano i responsabili delle attivita' istruttorie e di
ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di
provvedimenti amministrativi. Sono responsabili del buon andamento
e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto
la loro direzione, nonche' dell'osservanza dei doveri d'ufficio da
parte dei dipendenti assegnati al settore.
-
I regolamenti possono individuare ulteriori categorie
di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti di settore.
-
I regolamenti possono prevedere casi in cui i dirigenti
hanno facolta', in via provvisoria ed eccezionale, di delegare l'esercizio
delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui
si articolano i settori cui sono preposti.
- Il regolamento organico puo' direttamente attribuire ai responsabili
di ufficio inquadrati in qualifiche dirigenziali poteri di emanazione
di atti a rilevanza esterna di cui al precedente comma 3.
art. 47
Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi
-
Il procedimento iniziato d'ufficio o da istanza di parte,
deve essere concluso con l'adozione di provvedimento espresso, motivato
almeno con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche su cui fonda la decisione dell'Amministrazione; il provvedimento
deve indicare il termine e l'autorita' cui l'interessato puo' proporre
ricorso.
-
Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo
entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine e' gia'
fissato per legge o regolamento, e' di sessanta giorni decorrente
dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del provvedimento.
-
Il responsabile del procedimento, ove iniziato d'ufficio,
contestualmente all'inizio dello stesso, ne da' comunicazione ad eventuali
soggetti interessati.
-
Il Consiglio comunale determina con regolamento:
a) per quali procedimenti il termine di 60 giorni puo' essere prorogato,
sospeso o interrotto, e con quali modalita';
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento
e dell'adozione del provvedimento finale;
c) i criteri per l'indicazione del responsabile dell'istruttoria del
procedimento e dell'adozione del provvedimento finale, determinandone
competenze e funzioni;
d) le modalita' di partecipazione e di intervento ai procedimenti
amministrativi da parte degli interessati cui e' stato comunicato
l'avvio del procedimento, nonche' dei soggetti portatori di interessi
pubblici, privati o di interessi diffusi;
e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo
con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale
di provvedimento finale;
f) le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e ausili finanziari di qualunque genere.
-
Il Consiglio comunale puo' istituire un osservatorio
permanente per la verifica dell'attuazione delle norme procedurali
fissate dal regolamento, avvalendosi anche della collaborazione di
collegi, associazioni e ordini professionali.
art. 48
Controllo di gestione
-
Il controllo di gestione, costituito come processo interno
di analisi, valutazioni e proposte tendente ad assicurare l'utilizzazione
delle risorse umane e materiali nel modo piu' efficiente, efficace
ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati, si
svolge su tre livelli:
a) un autocontrollo dei dirigenti sulla gestione del proprio settore;
b) un controllo politico sulla gestione dei settori;
c) controllo degli organi di programmazione del Comune sull'attuazione
dei programmi.
-
Il regolamento di contabilita' provvede ad individuare
e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.
-
Il controllo di cui alla lettera a) del comma 1 si effettua
in seno alla conferenza dei dirigenti. La conferenza deve valutare
ogni anno e alla fine del quadriennio l'economicita', l'efficienza
e la resa per la Comunita' locale dell'attivita' delle unita' organizzative.
A tal uopo utilizzera' al meglio l'analisi economica e di scienza
dell'amministrazione. All'esito dell'analisi rassegnera' le proprie
valutazioni e le proposte idonee a correggere anche programmi rivelatisi
non realizzabili o scarsamente realizzabili.
-
Il controllo di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuato
annualmente dalla Giunta congiuntamente la rapporto di cui all'art.
25, comma 2, e secondo le modalita' stabilite dal regolamento della
Giunta medesima.
-
Ogni organo comunale che delibera programmi deve controllare,
con cadenza almeno annuale, l'attuazione, anche sotto i profili attinenti
alla corrispondenza della gestione con gli obiettivi dei programmi,
della congruita' della gestione rispetto alle risorse impiegate, sia
sotto il profilo dell'efficienza che dell'efficacia e dell'economicita'
ed anche in relazione all'analisi di fattibilita' dei programmi stessi
alla luce della concreta sperimentazione-attuazione.
-
Puo' essere istituito col regolamento sull'organizzazione
del Comune l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito
di fornire studi, analisi, verifiche e proposte alla conferenza dei
dirigenti ed agli organi del Comune idonee a migliorare la combinazione
tecnico-strumentale ed economica dei fattori impiegati ed a suggerire
gli interventi conseguentemente ritenuti opportuni.
art. 49
Formazione e professionalita'
-
L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento
delle prestazioni del personale attraverso la formazione professionale,
la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
-
Il Sindaco, sentita la Giunta, definisce piani pluriennali
ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita
professionale di tutto il personale, ed informa il Consiglio dei piani
stessi.
art. 50
Convenzioni a tempo determinato
-
Norme regolamentari disciplinano la possibilita' per
obbiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita' e di specifica competenza.
-
La Giunta delibera la stipula della convenzione assicurando
pubblica selezione ove reso possibile dalle caratteristiche dell'attivita'.
art. 51
Incarichi professionali
-
Il Comune, sentiti gli ordini professionali, le associazioni
edi i sindacati dei professionisti, disciplina con apposito regolamento
il conferimento di incarichi a professionisti esterni, con particolare
riguardo ai criteri per la rotazione degli incarichi professionali
TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI
Capo I - Principi comuni
art. 52
Modalita' di gestione
-
Sono servizi comunaliin senso proprio la produzione
di beni e le attivita' gestite nelle forme organizzative previste
dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
-
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio
dev'essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse
forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. Per
i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve
avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando
sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende,
di consorzio o di societa' a prevalente capitale pubblico locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverra' tra la gestione in
economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto,
nonche' la forma singola o quella associata mediante convenzione,
unione dei Comuni, ovvero consorzio.
-
Il Consiglio comunale assicura, al momento della scelta
e nei successivi controlli, che le forme di gestione prescelte considerino
ogni possibilita' di utilizzare fonti rinnovabili di energia, di contenere
i consumi, di salvaguardarne gli ambienti.
-
Gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni
stabiliscono le modalita' di vigilanza e di controllo sulla gestione
da parte del Comune. Il regolamento dei servizi stabilisce le modalita'
di vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in concessione
a terzi, a mezzo di societa' per azioni e predispone per tutte le
gestioni forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
-
Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale
e' nominato a norma di legge per un periodo di quattro anni ed e'
composto da un Presidente e da 4 Consiglieri.
-
La delibera che istituisce una nuova azienda speciale
deve contenere, oltre alle valutazioni sulla rilevanza economica ed
imprenditoriale dei servizi, la specificazione del capitale conferito,
dei mezzi di finanziamento in relazione agli eventuali oneri per costi
sociali e del personale dipendente del Comune che viene trasferito
all'azienda medesima.
-
Il Direttore dell'azienda speciale viene nominato dal
Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresi' le ipotesi
di revoca.
-
Al fine di garantire l'autonomia gestionale della societa'
per azioni a prevalente capitale pubblico locale e il contemporaneo
perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono
sottoscritti con le societa' partecipate appositi contratti di programma,
approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano
gli obiettivi da raggiungere ed i rapporti tra Comune e societa'.
-
Le societa' di capitali in cui assumono partecipazioni
o alla cui istituzione partecipano societa' per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, aziende speciali o consorzi, qualora svolgano
servizi pubblici locali dovranno prevedere negli statuti disposizioni
volte a consentire il controllo e la vigilanza sui servizi da parte
dell'Amministrazione comunale.
-
Le determinazioni di istituire o partecipare a societa'
di capitali da parte di aziende speciali e consorzi dovranno essere
approvate da parte del Consiglio comunale. La nomina dei rappresentanti
di societa' prevalente capitale pubblico comunale, aziende speciali
e consorzi, in societa' di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici acquista efficacia con la ratifica del Consiglio
comunale.
-
Il Comune favorisce con specifiche iniziative la sottoscrizione
di quote azionarie delle societa' per azioni che gestiscono servizi
pubblici di particolare interesse sociale da parte di cittadini ed
utenti.
-
Il rilascio della concessione di un pubblico servizio
locale e' subordinato alla specificazione della durata motivatamente
determinata, alla esclusione del rinnovo alla concessione in forma
tacita al momento della scadenza.
art. 53
Forme di cooperazione ed associative
-
Il Comune per consentire nuovi servizi, migliorare la
qualita' dei servizi esistenti o la loro economicita', puo' stipulare
convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni per
la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e puo' costituire consorzi ai sensi dell'art.
25 della medesima legge.
-
Nei criteri di cui al precedente comma, la indicazione
dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori,
quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti,
deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione
del servizio.
-
Il Comune puo' partecipare anche con quote di minoranza
a societa' di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno
dello sviluppo economico e sociale della comunita' locale o la gestione
di attivita' strumentali per le quali sia prioritario ricercare una
maggiore efficienza.
art. 54
Piano di gestione
-
Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta,
a maggioranza dei consiglieri assegnati, il piano triennale dei servizi
pubblici e le note di aggiornamento annuale del piano stesso, indicando
i servizi che si intendono rendere alla comunita' locale in relazione
ai fini sociali perseguiti, le forme di gestione, anche convenzionali
od associative, i dati economici, nonche' ogni altro elemento previsto
nel regolamento dei servizi.
-
Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio una relazione
sullo stato di tutti i servizi che ne illustri l'efficienza e l'economicita'
della gestione e ne riscontri l'efficacia per la comunita' servita.
art. 55
Trasparenza nei lavori pubblici
-
I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende
speciali, dei consorzi e delle societa' a prevalente capitale pubblico
locale, prendono le forme di pubblicita' degli atti fondamentali relativi
alla gestione dei servizi, ed assicurano effettivita' ai diritti d'accesso
e d'informazione agli amministratori comunali e circoscrizionali,
ed ai cittadini.
-
Specifiche forme di pubblicita' devono essere stabilite
per i contratti, incarichi, assunzioni di personale.
-
La societa' per azioni a prevalente capitale pubblico
locale sono sottoposte a obbligo di certificazione del bilancio.
art. 56
Commissione di vigilanza sui servizi
-
Il Consiglio comunale nomina, ad inizio del mandato,
a maggioranza dei consiglieri assegnati ed assicurando la presenza
delle minoranze, la Commissione consiliare di vigilanza sui servizi.
-
La Commissione consiliare vigila su tutti i servizi
a cui partecipa il Comune, in qualsiasi forma gestiti. Essa esamina
i bilanci e gli atti di maggiore rilevanza, dispone audizioni, convoca
gli amministratori designati dal Comune, formula proposte agli organi
del Comune per il miglioramento della gestione. Ulteriori rapporti
della commissione con gli organi di gestione dei servizi, compresi
gli organi di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio
comunale.
-
La Commissione presenta annualmente al Consiglio, contestualmente
alla relazione del Sindaco di cui al comma 2 dell'art. 54, una relazione
sulla propria attivita', evidenziando il rispetto o meno nelle gestioni
delle direttive e degli indirizzi adottati dal Comune, nonche' i risultati
economici delle gestioni segnalando la necessita' di soluzioni gestionali
piu' idonee, di assunzioni o dimissioni di servizi.
art. 57
Amministratori
-
Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni
nonche' i rappresentanti del Comune in seno alle societa' a partecipazione
comunale sono nominati a norma di legge fra persone che abbiano i
requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una competenza tecnica
e/o amministrativa qualificata e comprovata dai titoli e dall'esperienza
professionale.
-
La scelta dei candidati avviene sulla base di un avviso
adeguatamente pubblicizzato che deve indicare le caratteristiche dell'incarico
e la professionalita' richiesta. Il regolamento del Consiglio comunale
disciplina le modalita' per la presentazione delle candidature e per
la verifica dei requisiti.
-
La nomina degli amministratori e' preceduta dall'approvazione
in Consiglio comunale di un documento sugli indirizzi programmatici
di gestione che gli amministratori debbono seguire. Il regolamento
dei servizi dispone modalita' di controllo dell'attuazione degli indirizzi
programmatici.
art. 58
Revoca e sfiducia costruttiva
-
Il Consiglio comunale, quando riscontri nei servizi
pubblici locali irregolarita' gestionali, gravi violazioni delle norme
e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di documentata
inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o della
gestione, nonche' per cause di sopraggiunto conflitto di interesse
od incompatibilita', dispone la revoca degli amministratori responsabili
di nomina comunale.
-
La revoca come atto nei confronti di singoli amministratori,
e la mozione di sfiducia costruttiva come atto nei confronti dell'intera
delegazione nominata dal Comune all'amministrazione di aziende speciali
e di istituzioni sono deliberati dal Consiglio comunale su mozione
proposta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o dalla Giunta.
-
La proposta deve essere adeguatamente motivata e contestata
agli amministratori almeno dieci giorni prima della deliberazione
sulla proposta medesima; gli amministratori possono presentare memorie
scritte fino a cinque giorni prima.
-
La sfiducia costruttiva, deliberata dal Consiglio comunale
con il procedimento previsto dall'art. 37 della legge n. 142 del 1990
e dell'art. 1 della legge reg. n. 48 del 1991, va presentata con l'indicazione
dell'intero Consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda
speciale e con il documento di indirizzo sull'attivita'.
art. 59
Rapporti con il Comune
-
Sono atti fondamentali delle aziende speciali e delle
istituzioni, come tali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale:
a) il piano-programma, la cui approvazione e' preceduta da un dibattito
del Consiglio comunale sugli indirizzi generali;
b) i bilanci ed i conti consuntivi;
c) le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione parziale
o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
d) la partecipazione per le aziende speciali a societa' di capitali
o la costituzione di societa' i cui fini sociali coincidano in tutto
o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si
riferisca all'intero complesso dei servizi gia' affidati all'azienda
o ad una parte preponderante degli stessi;
e) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione;
f) lo standard di erogazione assicurato da ciascun servizio;
g) altri atti previsti negli statuti e nei regolamenti.
Capo II - Le Istituzioni
art. 60
L'istituzione
-
La deliberazione di costituzione dell'istituzione, assunta
dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, conferisce
il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari
del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti,
ed e' accompagnata da uno studio di fattibilita' che indici analiticamente
le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le
risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le
entrate previste, nonche' le condizioni per l'equilibrio economico
della gestione.
-
Alla deliberazione e' allegato il regolamento per il
funzionamento e la gestione che determina la costituzione e le attribuzioni
degli organi, il regime contabile autonomo, le modalita' di indirizzo
e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo
economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro
concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.
-
Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite
dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione
da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte
direttamente nel bilancio delle istituzionie sono da queste accertate
e riscosse.
-
La Giunta determina i criteri di redazione del bilancio
dell'istituzione.
I bilanci delle istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale
entro trenta giorni dalla loro trasmissione al Comune.
-
La disciplina dello stato giuridico ed economico del
personale assegnato alle istituzioni e' la stessa del personale del
Comune.
Il regolamento delle istituzioni puo' prevedere deroghe alle disposizioni
contenute nel regolamento organico del Comune riguardante singoli
aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarita' dell'attivita'
svolta.
-
L'istituzione puo' svolgere la propria attivita' avvalendosi
della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni
aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici
del servizio.
art. 61
Organi dell'istituzione
-
Il Consiglio d'amministrazione dell'istituzione e' nominato
a norma di legge, per un periodo di quattro anni, ed e' composto da
un Presidente e da 4 Consiglieri.
Il Presidente ed i Consiglieri percepiscono un'indennita' la cui misura
e' stabilita dal Consiglio comunale.
-
Il Consiglio d'amministrazione esercita funzioni di
indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento
dell'istituzione. Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione
dare attuazione agli obiettivi assunti e agli indirizzi espressi dagli
organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nella
compentenza gestionale del Direttore.
-
Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti
con gli organi del Comune e con i terzi.
Il regolamento prevede gli ulteriori compiti del Presidente, anche
con riguardo alla possibilita' che egli adotti, sotto la sua responsabilita',
gli atti di compentenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli
a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
-
Il Direttore della istituzione e' nominato dalla Giunta
a tempo determinato e puo' essere riconfermato.
Il Direttore e' scelto fra i dirigenti del Comune, o e' assunto con
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente
di diritto privato secondo l'art. 45, anche in esubero rispetto alla
percentuale ivi prevista.
-
Il regolamento dispone in modo che le competenze di
gestione del Direttore siano adeguate alla responsabilita' gestionale
prevista dalla legge.
Il Direttore raccorda la propria azione amministrativa al dirigente
comunale responsabile di settore nella cui sfera di attribuzione si
rapporta l'istituzione.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'
art. 62
Ordinamento contabile del Comune
-
Il regolamento di contabilita' disciplina il sistema
contabile del Comune, con l'obbligo di prevedere:
a) le scritture contabili;
b) il sistema di gestione delle entrate e delle spese;
c) il sistema di revisione economico-finanziaria;
d) il servizio di tesoreria;
e) il rendiconto della gestione;
f) la gestione del patrimonio e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
g) la composizione della Commissione speciale permanente di cui agli
art. 19, comma 13, e le modalita' per l'individuazione dei componenti
esterni del Consiglio;
-
La previsione contabile deve essere coerente con gli
obbiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune. La contabilita'
finanziaria ed economica considera i fatti gestionali per il rilievo
effettivo che essi rappresentano in termini di acquisizione ed impiego
di risorse finanziarie, nonche' di costi e ricavi che ne conseguono
e di variazioni derivanti per il patrimonio del Comune.
art. 63
Programmazione
-
Il Comune di Acireale rappresenta in seno ai procedimenti
provinciali e regionali di programmazione gli interessi della propria
comunita', con riguardo anche ad aspetti piu' vasti rispetto al territorio
d'appartenenza.
-
In coerenza con la programmazione regionale e sovracomunale
il Consiglio comunale adotta annualmente il proprio programma pluriennale
di sviluppo sociale ed economico dal quale si ricava il documento
d'indirizzi previsto dall'art. 21, comma 1.
Il programma pluriennale contiene gli allegati individuati dal regolamento
di contabilita'.
-
In considerazione dei mezzi disponibili e sulla base
di un'adeguata analisi dei costi a fronte dei benefici e dei ricavi
conseguibili, il programma determina le finalita' generali e settoriali
dell'azione comunale, definisce appositi progetti per la realizzazione
di specifici obiettivi e stabilisce le misure, anche di tipo organizzativo,
per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli interventi,
degli uffici e dei servizi comunali.
art. 64
Bilanci
-
Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile
l'impegno delle risorse e' legittimato dal bilancio annuale di previsione.
Il bilancio annuale di previsione e' redatto in termini di competenza
e di cassa.
Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, e' espressione
contabile della programmazione del Comune.
-
La definizione delle previsioni di entrata e di spesa
e' individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione. A
tal fine la Giunta presenta al Consiglio i progetti dei bilanci annuale
e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, almeno
trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione
degli stessi da parte del Consiglio comunale con la maggioranza dei
consiglieri assegnati.
La Giunta presenta congiuntamente la proposta del piano pluriennale
degli investimenti e le proposte dei provvedimenti eventualmente necessari
a dare coerenza alla manovra finanziaria con riguardo alle entrate
comunali.
-
Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti
o l'istituzione di nuovi uffici e servizi deve essere preceduta da
una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi
gestionale prescelta per i servizi, apportando le eventuali modifiche
al bilancio pluriennale al fine di garantire la necessaria coerenza
finanziaria.
art. 65
Conto consuntivo
-
Il conto consuntivo del Comune, che riassume e dimostra
i risultati della gestione dell'anno finanziario ed e' costituito
dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, articola
e classifica le entrate e le spese in modo da consentire la immediata
rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
-
Il conto consuntivo e la relazione illustrativa, accompagnata
da idonea documentazione a conforto delle valutazioni di efficacia
previste dal comma 7 dell'art. 55 della L. n. 142 del 1990, sono presentati
dalla Giunta al Consiglio comunale trenta giorni prima del termine
fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.
-
Il Comune articola la contabilita' economica secondo
un sistema di centri di gestione economica ricompresi in aree di attivita'.
Il preventivo economico e' allegato al bilancio finanziario e costituisce
il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.
art. 66
Controllo economico della gestione
-
Il Comune attua, anche attraverso l'Ufficio per il controllo
di gestione eventualmente istituito ai sensi del comma 6 dell'art.
48, forme di controllo economico interno alla gestione, al fine di
valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' comunale riferita
ai centri di gestione economica ricompresi in aree di attivita' e
i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.
-
Il controllo si basa su un idoneo sistema di contabilita'
ed impiega procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'ente.
-
L'ufficio preposto al controllo della gestione provvede
a predisporre rapporti periodici semestrali che danno conto dell'andamento
della gestione.
I rapporti devono anche porre a confronto i risultati della gestione
con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
-
In base alle risultanze delle verifiche svolte, l'ufficio
esprime indirizzi ai servizi comunali e propone alla Giunta gli interventi
ritenuti opportuni.
art. 67
Gestione finanziaria
-
Ogni impegno di spesa, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, comporta la verifica della conformita' agli atti di programmazione.
I dirigenti hanno la responsabilita' della coerenza degli atti di
spesa da essi compiuti con i provvedimenti degli organi del Comune.
-
I dirigenti impegnano le spese attenendosi ai criteri
fissati con deliberazione della Giunta.
Adottano, secondo le previsioni del regolamento di contabilita', gli
atti di impegno per le spese relative all'ordinario funzionamento
degli uffici, e provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione
delle spese che siano conseguenziali ad atti emanati dagli organi
del Comune.
I dirigenti richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione dei mandati
per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta al Comune.
-
La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie
attivita' di controllo della corretta imputazione degli atti di spesa
a carico del bilancio comunale, registrazione dell'impegno di spesa
e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria,
puo' articolarsi in servizi riferiti a specifici settori.
Il responsabile del servizio adempie a tutte le funzioni attribuite
alla ragioneria per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore
specifico, operando alle dirette dipendenze del Dirigente di Settore
e nell'osservanza delle istituzioni da questi impartite.
art. 68
Entrate comunali
-
Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina
la propria autonoma potesta' impositiva, con le procedure per l'applicazione
dei tributi comunali.
-
La gestione delle entrate extratributarie e' disciplinata
in modo da assicurare omogeneita' nelle procedure di accertamento
e riscossione e da consentire l'imputazione delle somme ai singoli
titoli.
-
I dirigenti sono responsabili dell'accertamento, della
riscossione e del pronto ed integrale versamento delle entrate afferenti
agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza.
art. 69
Collegio dei revisori dei conti
-
Per i revisori dei conti valgono le incompatibilita'
e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile
e le cause di ineleggibilita' e incompatibilita' previste dalla legge
per l'elezione a Consigliere comunale.
-
Non possono, inoltre, essere eletti revisori dei conti
del Comune e se eletti decadono comunque da componenti il Collegio:
a) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri comunali,
del Sindaco, dei componenti la Giunta, del Segretario Generale e dei
dirigenti;
b) i Consiglieri e gli amministratori comunali prima che sia decorso
un triennio dalla cessazione del mandato;
c) gli amministratori, i dipendenti e i revisori delle aziende municipalizzate
del Comune e delle societa' a partecipazione comunale;
d) coloro che hanno con il Comune o con gli enti, societa' a partecipazione
comunale od organismi da esso dipendenti, controllati o sovvenzionati
un rapporto anche non continuativo di prestazione d'opera retribuita;
e) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti della Regione
siciliana e degli enti territoriali della Regione stessa;
f) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
g) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario
e/o tesoriere del Comune.
-
Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio
dei revisori dei conti in modo da far coincidere il mandato con gli
esercizi finanziari del triennio.
-
Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente
motivate in relazione ai titoli ed alle capacita' professionali richieste.
-
Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita'
di funzionamento, le procedure in caso di dimissioni, decadenza, revoca
dei singoli membri e di sollecita reintegrazione del Collegio.
-
Il Collegio dei revisori si riunisce, comunque, almeno
una volta al mese ed i suoi verbali sono pubblici. Sono cause di decadenza
la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune,
la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni
consecutive del Collegio.
-
Il compenso annuale dei Revisori e' determinato dal
Consiglio comunale all'atto della nomina per tutta la durata del triennio.
art. 70
Attivita' del Collegio dei revisori
-
Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio
secondo le modalita' previste dal regolamento di contabilita'. Quest'ultimo
prevede anche i casi e le modalita' della partecipazione dei revisori
dei conti alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari.
-
I revisori dei conti, per l'esercizio delle loro funzioni,
accedono anche singolarmente agli atti e ai documenti dell'amministrazione,
previa comunicazione al dirigente compentente per settore, servizio
o ufficio, o, in mancanza, al Sindaco.
-
Ove emergano gravi irregolarita' nella gestione il Collegio
ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio
comunale il quale provvede a convocare il consiglio entro trenta giorni,
iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei
revisori.
-
Il Collegio dei revisori verifica l'efficacia con cui
svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi
nella relazione al conto consuntivo. Il Collegio ha accesso immediato
agli atti dell'Ufficio per il controllo di gestione, ove istituito,
e puo' esprimere in ogni momento il proprio avviso sulla gestione
e sull'efficacia del controllo, nel qual caso l'Ufficio deve farne
circostanziata menzione nel rapporto periodico.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
art. 71
Verifica dello Statuto
-
Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto,
il Consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per verificarne
l'attuazione.
In tale occasione il Presidente del Consiglio comunale, che presiede
di diritto la Commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto,
presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui
problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
-
Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate
modifiche o integrazioni dello Statuto, nonche' misure per una piu'
funzionale attuazione.
-
La relazione del Presidente del Consiglio comunale,
il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente
vanno ampiamente divulgati, promuovendo anche forme di consultazione
dei cittadini.
-
La Commissione consiliare permanente per l'attuazione
dello Statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura
dei regolamenti richiamati dallo Statuto, sovrintende alla concreta
attuazione degli istituti statutari, svolge in via sostitutiva le
funzioni di vigilanza rimesse a Commissioni consiliari fino a quando
queste non siano costituite ed insediate. La stessa Commissione esamina
le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e
del regolamento del Consiglio e rinvia a quest'ultimo le finali risoluzioni.
art. 72
Revisione dello Statuto
-
L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene
al Sindaco, a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, ai Consigli
circoscrizionali o ad almeno 1.500 cittadini elettori o titolari dei
diritti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b)e c).
-
Le proposte di revisione dello Statuto devono indicare
in maniera chiara le norme che si intendono abrogare, sostituire o
aggiungere.
-
Le proposte, prima di essere poste all'esame della competente
Commissione consiliare, sono affisse all'albo pretorio per non meno
di dieci giorni, sono trasmesse a ciascun Consiglio circoscrizionale
e sono portate a conoscenza dei cittadini mediante bandi murali ed
altre idonee forme di comunicazione.
art. 73
Statuto, Regolamenti e Commissioni Consiliari Permanenti
-
I regolamenti richiamati nello Statuto, per la cui adozione
non e' prescritto un termine di legge o un particolare termine risultante
dalle norme statutarie, sono deliberati entro sei mesi dall'entrata
in vigore dello Statuto.
-
I principi statutari che rinviano per la disciplina
di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a
rimanere in vigore le norme regolamentari precedenti.
-
Fino a diversa determinazione del Consiglio comunale
in ordine a numero, composizione ed articolazione delle Commissioni
Consiliari Permanenti, resta in vigore l'attuale regolamentazione
in materia.
art. 74
Norme transitorie sugli Organi del Comune
-
Nelle more della prima elezione a suffragio popolare
del Sindaco, per gli Organi del Comune vigono le norme della legge
8 giugno 1990 n. 142 e della legge reg. 11 dicembre 1991 n. 48 e si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie, pur
con le modifiche conseguenti alla legge reg. 26 agosto 1992 n. 7.
-
Della Giunta possono far parte, a parita' di diritti
e doveri, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei
requisiti di eleggibilita' ed in condizioni di compatibilita' alla
carica di consigliere e che non siano stati candidati alla elezione
del Consiglio in carica.
-
Gli Assessori non Consiglieri devono avere particolare
compentenza professionale e dimostrata capacita' in uno o piu' settori
dell'amministrazione comunale e di cio' deve darsi documentata motivazione
nella proposta del Sindaco. Essi partecipano ai lavori del Consiglio
comunale e delle sue commissioni senza diritto di voto e senza concorrere
a determinare il quorum per la validita' della seduta.
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La seduta per la discussione e la votazione della mozione
di sfiducia costruttiva e' presieduta dal consigliere anziano per
voti. Qualora la mozione di sfiducia costruttiva sia respinta, i consiglieri
che hanno sottoscritto la mozione non possono presentare un'ulteriore
mozione prima che siano trascorsi sei mesi dalla votazione sulla precedente.
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Il documento programmatico, approvato con la costituzione
della Giunta, deve specificare l'Assessore a cui e' attribuita la
qualifica di Vice Sindaco con funzioni vicarie. Ad ogni Assessore
vengono attribuite con delega del Sindaco materie omogenee in corrispondenza
dei settori funzionali in cui sono organizzate le attivita' del Comune.
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