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Entrate e Tributi - Allegati
Entrate e Tributi
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Entrate e Tributi
Via degli Ulivi, 19/21 -95024 - Acireale


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Salvatore Scibilia

SEGRETERIA

Rag. Finocchiaro Angela tel. 095 895296
Sig. Currò Pietro tel. 095 895332

UFFICIO TA.R.S.U. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)

Sig.ra Di Mauro Santa tel. 095 895317
Sig.ra Di Salvo Grazia tel. 095 895328
Sig.ra Grasso Agata tel. 095 895322
Sig.ra Grasso Camilla tel. 095 895329
Sig.ra Longo Concetta tel. 095 895335
Sig.ra Munafò Adriana tel. 095 895316
Sig.ra Rogazione Barbara tel. 095 895316
Sig.ra Pulvirenti Maria tel. 095 895298

ricevimento: Lunedì e Giovedì 9,00-13,00 Martedì 16,15-18,00


UFFICIO Pubblicità - Affissioni - T.O.S.A.P. (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche)

Sig.ra Patanè Elena tel. 095 895319 patane.elena@comune.acireale.ct.it
Sig.ra Finocchiaro Rosa tel. 095 895320 finocchiaro.rosa@comune.acireale.ct.it
Sig. Leotta Grazia tel. 095 895318 leotta.grazia@comune.acireale.ct.it
Sig.ra Mangiagli Carmelita tel. 095 895321
Rag. Amari Santo tel. 095 895321

ricevimento: Lunedì e Giovedì 9,00-13,00 Martedì 16,15-18,00



UFFICIO I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
ufficio.tributi.ici@comune.acireale.ct.it
www.ici-2000.it

Geom. Mario Cocilovo
Attività di controllo delle aree fabbricabili, dei fabbricati rurali e dei fabbricati
oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi.
mario.cocilovo@comune.acireale.ct.it - (tel. 095895314)

Geom. Garozzo Nadia (tel. 095895301)
Predisposizione Atti amministrativi per i rimborsi e gli sgravi dei ruoli esattoriali.


Orari e giorni di ricevimento: Lunedì e Giovedì 9,00-13,00 Martedì 16,15-18,00


Rag. Garufi Giovanni Area Amministrativa (utenza)
giovannigarufi.ufficioici@comune.acireale.ct.it (095895331)

Sig.ra Messina Maria Area Amministrativa (095895396)

Rag. Spina Angelo Area Amministrativa (utenza)
angelospina.ufficioici@comune.acireale.ct.it (095895325)

Sig.ra Trovato Rossella Area Amministrativa (utenza)
rossellatrovato.ufficioici@comune.acireale.ct.it (095895337)

Orari e giorni di ricevimento: Lunedì e Giovedì 9,00-13,00 Martedì 15,30-17,30


UFFICIO CONTENZIOSO

Dr. Mammino Orazio tel. 095 895313
Sig.ra Patanè Venera tel. 095 895323



T.A.R.S.U. - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI


Agli effetti dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, i locali, secondo cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1^
Tutti i locali delle abitazioni private (compresi garage di pertinenza) € 2,646

CATEGORIA 2^
Locali di ristoranti, trattorie, pizzerie, tavola calda, rosticcerie, bar, caffè, dolcerie, osterie, birrerie, gelaterie, sale per giochi, circoli, saloni di ricevimento. € 7,260

CATEGORIA 3^
Locali degli esercizi di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di pesce, dei supermercati alimentari, di vendita di generi alimentari. € 8,130

CATEGORIA 4^
Edicole, chioschi. € 6,320

CATEGORIA 5^
Banche, ag. finanziarie, istituti di credito, stab. balneari. € 9,580

CATEGORIA 6^
Studi medici, veterinari, laboratori, analisi cliniche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, profumerie. € 8,085

CATEGORIA 7^
Locali di commercio di articoli tessili, abbigliamento, mercerie, calzature, articoli sportivi, rivendite giornali, di vendita elettrodomestici, auto, mobili e quanto non previsto nei punti 2 e 3. € 8,138

CATEGORIA 8^
Stabilimenti, opifici industriali, autorimesse, garage non di pertinenza, laboratori di riparazione in genere, collegi, convitti. € 4,410

CATEGORIA 9^
Locali di magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, alle sale di esposizione (mobili, elettrodomestici, auto etc.), studi professionali, legali, tecnici, artistici, fotografici, agenzie viaggi, assicurazioni, ricevitorie, laboratori artigiani. € 4,300



CATEGORIA 10^
Istituti ed Enti pubblici e privati, ospedali, campeggi, aree scoperte, associazioni, istituti di natura religiosa, culturale, politica, sportiva, caserme, stazioni. € 3,340

CATEGORIA 11^
Locali delle scuole
11.a Scuole dell’obbligo € 1,270
11.b Scuole superiori € 2,540

CATEGORIA 12^
Distributori di carburanti e lubrificanti (con esclusione delle aree ove possono prodursi rifiuti speciali e delle aree per legge escluse). € 1,670

CATEGORIA 13^
Cinematografi e teatri. € 2,150

CATEGORIA 14^
Palestre. € 3,300

CATEGORIA 15^
Alberghi, locande, pensioni. € 6,320

CATEGORIA 16^
Officine meccaniche, elettrauto, fabbri, gommisti, carrozzieri (agevolazioni tariffarie consentite a condizione che sussista contratto di rifiuti speciali e dimostrazione effettiva dei ritiri). € 2,500

CATEGORIA 17^
Palasport. € 2,500


IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2012

L’art. 13 del D.L. 201/2011 ( c.d. “Manovra Salva Italia “), convertito nella Legge 214/2011, ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2012 e in via sperimentale, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), che ha sostituito l’ICI e l’IRPEF (con relative addizionali) sui redditi fondiari per i beni non locati.
L’IMU è dovuta dagli stessi soggetti passivi dell’ICI per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze.
E’ cambiato invece il metodo di calcolo per determinare l’imposta dovuta ed i coefficienti con i quali deve essere moltiplicata la rendita catastale (o il reddito dominicale per i terreni) per quantificare il valore imponibile a cui applicare le aliquote stabilite dal Comune.
La prima rata dell’IMU deve essere pagata dal 1 al 18 giugno ed è pari al 50% dell’imposta ottenuta applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni previste dalla legge.
Per il pagamento dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’IMU può anche essere versata in tre rate, di cui le prime due – pari ciascuna ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota dell’0,04% e le detrazioni di legge – da corrispondere entro le scadenze del 18 giugno e 17 settembre.
Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.
Il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno (applicando le aliquote e le detrazioni che saranno approvate dal Comune entro il 30/09/2012) con conguaglio sulle rate precedenti deve essere versato entro il 17 dicembre.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata versata.
Per i fabbricati ancora iscritti al Catasto terreni che devono essere denunciati al Catasto fabbricati entro il 30/11/2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta è effettuato invece in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.
Contestualmente al pagamento dell’Imposta di competenza comunale, sarà versata anche la quota di competenza dello Stato che è pari all’imposta ottenuta applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota dello 0,38% e senza applicazione delle detrazioni di legge nonché delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

Il pagamento dell’acconto può essere fatto esclusivamente utilizzando il modello F24 presso qualunque banca, sportello postale o agente della riscossione.
Per il pagamento del saldo invece, oltre al modello F24, può essere utilizzato anche il bollettino di c/c postale.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
3913: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914: per i terreni – quota del Comune;
3915: per i terreni – quota dello Stato;
3916: per le aree fabbricabili – quota del Comune;
3917: per le aree fabbricabili – quota dello Stato;
3918: per gli altri fabbricati – quota del Comune;
3919: per gli altri fabbricati – quota dello Stato.

Casi particolari:
a) Separati o divorziati: il soggetto passivo ai fini Imu è il coniuge assegnatario (che potrà beneficiare di tutte le agevolazioni per abitazione principale), mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni gravame Imu su tale immobile.
b) Comodato gratuito: le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari sono considerati altri fabbricati e versano l’IMU calcolata applicando l'aliquota ordinaria.
c) Doppie residenze del nucleo familiare: le agevolazioni per l’abitazione principale e pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. I coniugi che posseggono due case e dichiarano residenze separate potranno, quindi, applicare le detrazioni (e l’aliquota più bassa) ad una sola abitazione.

ALIQUOTE IMU ANNO 2012 (approvate con delibera di C.C. n.76 del 28/09/2012)

a) 1,06%, aliquota ordinaria;

b) aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze:
- 0,40% per le categorie catastali A/4 - A/5 - A/6
- 0,55%per le categorie catastali A/2 - A/3
- 0,60% per le categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9

c) 0,20% aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8, Legge 201/2011;

d) 1,00% per gli immobili destinati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/98, e/o con contratto regolarmente registrato. I contribuenti interessati dovranno presentare all'Amm.ne Com.le - entro e non oltre il 31 dicembre - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione;

e) 0,96% per gli immobili adibiti ad attività commerciali ed artigianali di proprietà del conduttore di tale attività. I contribuenti interessati dovranno presentare all'Amm.ne Com.le - entro e non oltre il 31 dicembre - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione.

Detrazione per abitazione principale, € 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (max € 400,00).
La detrazione è elevata ad € 250,00 nei casi in cui un componente del nucleo familiare, residente anagraficamente nell'unità immobiliare, risulti portatore di handicap con grado di invalidità al 100% riconosciuta dalla competente Commissione Medica.

CATEGORIE CATASTALI - RIVALUTAZIONE - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
Fabbricati residenziali (gruppo catastale A, esclusi A/10 – uffici ) - 5% - 160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) - 5% - 80
Fabbricati del gruppo B - 5% - 140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi) - 5% - 55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (pertinenze) - 5% - 160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 - 5% - 140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) - 5% - 60
Banche, assicurazioni (categoria D/5) - 5% - 80
Terreni agricoli condotti direttamente - 25% - 110
Altri terreni agricoli - 25% - 135


VALORI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2012 (approvati con delibera di G.M. n.44 del 07/06/2012) Vedi link ad inizio pagina.




ISTRUZIONE E CONSIGLI PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO I.C.I. - Anno d'imposta 2011

Aliquote:

a) 7 per mille, aliquota ordinaria;

b) 5 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di categoria C/2 e C/6 (una sola per categoria);

c) Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.

I versamenti dovranno essere eseguiti in acconto dal 01 al 16 giugno 2011 ed a saldo dal 01 al 16 dicembre 2011.

Il pagamento potrà svolgersi tramite gli uffici postali utilizzando esclusivamente il c/c postale n.48070577 intestato a: Comune di Acireale Servizio Tesoreria I.C.I. - o tramite F24 (codice comune A028).

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93/2008, a decorrere dall’anno 2008 non è più dovuta l’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (purché non di categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze di categoria C/2 e/o C/6 (una sola per categoria). Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari;
d) Abitazione concessa in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (ascendenti e discendenti in linea retta), sempre che gli stessi la utilizzino come abitazione principale ed alla condizione che il reddito del nucleo familiare del comodatario non superi complessivamente l’importo lordo di € 12.000,00, calcolato secondo le disposizioni previste dal T.U.I.R., desunto dai modelli fiscali.
e) Abitazione posseduta a titolo di proprietà e usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.




DISCIPLINA ICI.

L’ICI è l’imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992.


CHI DEVE PAGARE L’ICI.

I proprietari di fabbricati , aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio del Comune.
I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso , abitazione, - enfiteusi e superficie);
I locatori in caso di locazione finanziaria (leasing);
I concessionari nel caso di concessione di aree demaniali.
Nel caso che l’immobile sia posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento l’ imposta andrà ripartita in proporzione alle quote di possesso.

COME CALCOLARE L’IMPOSTA

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale al 1° Gennaio in corso, aumentata dal coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente di :
- 100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A,B, e C escluse le categorie A/10 e C/1).
- 50 per uffici,studi privati (ctg,A/10) alberghi,teatri banche,ecc (Ctg.D).
- 34 per negozi e botteghe ( Ctg. C/1).
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in commercio al 1° Gennaio dell’anno di imposizione.
Si precisa,in tal uopo, che si può fare riferimento ai valori stabiliti dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Per i terreni agricoli , la base imponibile è costruita dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni al 1° Gennaio dell’anno di imposizione,moltiplicato per 75 e rivalutato del 25%.
L’imposta è dovuta proporzionalmente in base ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso.
L’imposta va versata in due rate,proporzionata alla quota o ai mesi di possesso degli immobili;
- La prima rata ( acconto) è da pagare tra il 1°ed il 16 Giugno. Essa è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente,ovvero sulla base del calcolo dell’anno in corso.
- La seconda rata è da pagare tra il 1° ed il 16 Dicembre a saldo dell’Imposta dovuta per l’intero anno.

L’imposta è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno in corso e sottraendo quanto è stato versato in acconto.
E’ possibile anche effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto ,applicando , in tale ipotesi,le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.
Si precisa a tal uopo, che il versamento in unica soluzione a Dicembre è da considerare parzialmente tardivo nella misura dell’acconto dovuto.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune potrà essere utilizzato un unico bollettino.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi,è necessario effettuare distinti versamenti.
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell’Imposta dovuta, oltre gli interessi legali del 2,5% annuo calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.
Se il versamento dell’acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza,ma entro il termine di un anno, l’ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo calcolati anche in questo caso solo sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
Il pagamento effettuato in ritardo va eseguito utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale,dove andrà sbarrata la casella ravvedimento.


VALORI VENALI MEDI PER MQ AREE EDIFICABILI ANNO 2011
(Approvati con delibera di G.M. n.83 del 22/07/2011)
ZONA VOLUME EDIFICABILE €/MQ
A1 mc/mq 4.00 435,00
A2 mc/mq 1.50 193,00
B1 – B4 mc/mq 4.00 291,50
B1 A mc/mq 3.30 263,95
B2 – B2 A mc/mq 3.00 249,00
B3 mc/mq 1.50 170,75
C1 mc/mq 4.00 243,50
C2 mc/mq 2.50 174,50
C2* mc/mq 1.50 126,00
C3 mc/mq 3.50 206,50
C4 mc/mq 3.00 192,00
C5 mc/mq 2.00 164,00
C6 mc/mq 3.00 192,50
C7 mc/mq 0.30 47,50
C8 mc/mq 5.00 243,50
C9 mc/mq 0.30 47,50
D1 mc/mq 0.40 (insediamenti artigianali) 65,50
D2 mc/mq 0.40 (insediamenti industriali) 70,50
D3 mc/mq 3.00 (insediamenti commerciali) 168,50
TU.RI. mc/mq 5.00 (turistico-ricettivo) 133,00
F mc/mq 1.50 (insediamenti pubblici) 90,00
I.C. mc/mq 5.00 (interessi comuni) 127,50
E mc/mq 0.03 (verde agricolo) 20,00



VALORI VENALI MEDI PER MQ AREE EDIFICABILI ANNO 2010
(Approvati con delibera di G.M. n.106 del 26/11/2010)
ZONA VOLUME EDIFICABILE €/MQ
A1 mc/mq 4.00 435,00
A2 mc/mq 1.50 193,00
B1 – B4 mc/mq 4.00 291,50
B1 A mc/mq 3.30 263,95
B2 – B2 A mc/mq 3.00 249,00
B3 mc/mq 1.50 170,75
C1 mc/mq 4.00 243,50
C2 mc/mq 2.50 164,50
C2* mc/mq 1.50 126,00
C3 mc/mq 3.50 195,00
C4 mc/mq 3.00 192,00
C5 mc/mq 2.00 164,00
C6 mc/mq 3.00 192,50
C7 mc/mq 0.30 47,50
C8 mc/mq 5.00 243,50
C9 mc/mq 0.30 47,50
D1 mc/mq 0.40 (insediamenti artigianali) 71,50
D2 mc/mq 0.40 (insediamenti industriali) 72,50
D3 mc/mq 3.00 (insediamenti commerciali) 168,50
TU.RI. mc/mq 5.00 (turistico-ricettivo) 133,00
F mc/mq 1.50 (insediamenti pubblici) 100,00
I.C. mc/mq 5.00 (interessi comuni) 127,50
E mc/mq 0.03 (verde agricolo) 20,00


VALORI MEDI AREE EDIFICABILI ANNO 2009
ZONA DESTINAZ. URBAN. VOLUME EDIFICABILE €/MQ.
A1 mc/mq 4.00 435,00
A2 mc/mq 1.50 193,00
B1 – B4 mc/mq 4.00 291,50
B1 A mc/mq 3.30 263,95
B2 – B2 A mc/mq 3.00 249,00
B3 mc/mq 1.50 170,75
C1 mc/mq 4.00 243,50
C2 mc/mq 2.50 175,50
C2* mc/mq 1.50 126,00
C3 mc/mq 3.50 207,50
C4 mc/mq 3.00 192,00
C5 mc/mq 2.00 164,00
C6 mc/mq 3.00 192,50
C7 mc/mq 0.30 47,25
C8 mc/mq 5.00 243,50
C9 mc/mq 0.30 47,25
D1 mc/mq 0.40 (insediamenti artigianali) 74,53
D2 mc/mq 0.40 (insediamenti industriali) 76,36
D3 mc/mq 3.00 (insediamenti commerciali) 118,47
TU.RI. mc/mq 5.00 (turistico-ricettivo) 133,22
F mc/mq 1.50 (insediamenti pubblici) 103,85
I.C. mc/mq 5.00 (interessi comuni) 138,30
E mc/mq 0.03 (verde agricolo) 20,00



VALORI MEDI AREE EDIFICABILI ANNO 2007/2008
ZONA DESTINAZ. URBAN. VOLUME EDIFICABILE €/MQ.
A1 mc/mq 4.00 408,00
A2 mc/mq 1.50 191,04
B1 – B4 mc/mq 4.00 291,84
B1 A mc/mq 3.30 327,36
B2 – B2 A mc/mq 3.00 246,60
B3 mc/mq 1.50 163,72
C1 mc/mq 4.00 242,88
C2 mc/mq 2.50 174,72
C2* mc/mq 1.50 124,80
C3 mc/mq 3.50 206,40
C4 mc/mq 3.00 191,04
C5 mc/mq 2.00 163,20
C6 mc/mq 3.00 191,04
C7 mc/mq 0.30 46,08
C8 mc/mq 5.00 242,88
C9 mc/mq 0.30 46,08
D1 mc/mq 0.40 (insediamenti artigianali) 92,16
D2 mc/mq 0.40 (insediamenti industriali) 92,16
D3 mc/mq 3.00 (insediamenti commerciali) 92,16
F mc/mq 1.50 (insediamenti pubblici) 170,50


VALORI MEDI AREE EDIFICABILI ANNO 2004/05/06
ZONA DESTINAZ. URBAN. VOLUME EDIFICABILE €/MQ.
A1 mc/mq 4.00 212,50
A2 mc/mq 1.50 99,50
B1 – B4 mc/mq 4.00 152,00
B1 A mc/mq 3.30 170,50
B2 – B2 A mc/mq 3.00 127,50
B3 mc/mq 1.50 85,50
C1 mc/mq 4.00 126,50
C2 mc/mq 2.50 91,00
C2* mc/mq 1.50 65,00
C3 mc/mq 3.50 107,50
C4 mc/mq 3.00 99,50
C5 mc/mq 2.00 85,00
C6 mc/mq 3.00 99,50
C7 mc/mq 0.30 24,00
C8 mc/mq 5.00 126,50
C9 mc/mq 0.30 24,00
D1 mc/mq 0.40 (insediamenti artigianali) 48,00
D2 mc/mq 0.40 (insediamenti industriali) 48,00
D3 mc/mq 3.00 (insediamenti commerciali) 48,00



LA DICHIARAZIONE

Va consegnata entro la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO).
E’ obbligatorio presentarla se nell’anno precedente si è verificato:

- Acquisto o cessione di terreno
- Acquisto o cessione di fabbricato
- Costituzione o estinzione di diritto reale
- Stipulazione di contratto di locazione finanziaria
- Attribuzione o variazione di rendita catastale derivante da modifiche strutturali o altre cause.
- Decesso del contribuente.
- Immobile divenuto abitazione principale o che ha perso tale connotazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile denunciato.

CONSIGLI UTILI

Acquistare una casa è sempre un grande investimento: prima di firmare qualsiasi documento è sempre meglio cautelarsi seguendo alcune semplici ma essenziali regole.
Innanzitutto bisogna effettuare i controlli presso il Catasto e la Conservatoria dei Registri immobiliari per accertare la regolarità e la proprietà dell’immobile, richiedendo una visura catastale e la piantina.
Se si acquista l’immobile da una società,bisogna verificare presso gli uffici competenti che non si trovi in stato fallimentare.
Verificate anche la provenienza dell’immobile: se è pervenuto al venditore per usucapione, potreste avere in seguito difficoltà nell’eventualità che vogliate ipotecare.
In caso di acquisto di fabbricato verificate che lo stesso non sia totalmente o parzialmente abusivo.
Richiedere la concessione edilizia rilasciata dal Comune e l’ultimo progetto approvato.
Se l’acquisto avviene tramite agenzia, bisogna per quanto possibile accertarsi dell’affidabilità dell’agente e controllare che tale agenzia sia iscritta presso il Tribunale e al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del luogo.
Al momento del compromesso bisogna vagliare con accuratezza il documento per evitare di incorrere in clausole limitative dei diritti.
Se è l’agente a firmarlo per conto del venditore, si deve verificare che ci sia un mandato esplicito ed è bene farsi rilasciare una copia controfirmata in originale dell’atto in questione.
Se l’immobile è stato ereditato dal venditore tramite una successione,bisogna verificare che siano state pagate completamente le imposte di successione.
In caso di acquisto di terreno o area edificabile si deve verificare che la stessa lo sia veramente, richiedendo informazioni presso l’ufficio Urbanistica del Comune.
Controllate sempre che il venditore abbia pagato le tasse e le imposte relative al fabbricato oggetto di vendita.
In caso contrario potreste essere chiamati a pagare quanto dovuto dal vecchio proprietario.



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Al Comune di Acireale



Oggetto: ICI – Istanza per l’applicazione dei benefici in favore dei soggetti in situazioni di
particolare disagio economico o sociale.


____l___sottoscritt_________________________________nat___il_________________________

a________________________________,residente in_____________________________________

Via/Piazza____________________________________________n.________,CAP_____________

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

RICHIEDE
L’applicazione della detrazione dell’imposta comunale sugli immobili maggiorata nella misura del 50%, su base annua, sull’abitazione principale, rispetto alla normale detrazione che viene stabilita per la generalità dei contribuenti dal competente organo deliberante, stabilita da codesto Comune in favore dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, per la propria abitazione principale in via/piazza____________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________
n._________, ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di trovarsi in situazioni di particolare disagio economico o sociale per i seguenti motivi:
A) componente nucleo familiare portatore di handicap permanente con grado invalidità 100%- con reddito familiare inferiore a € 12.000,00 nette
B) Giovane coppia di età non superiore ai 35 anni con reddito netto del nucleo inferiore a € 12.000,00 ( anno del matrimonio e quello successivo)
I soggetti di cui al punto A) e B) non devono essere titolari di alcun diritto reale su altri immobili oltre l’abitazione principale ( ctg.A/2 - A/3 - A/4 - A/5 – A/6 )
C) Soggetto singolo invalido e disoccupato, senza reddito che riceve in eredità un immobile
appartenente alle categorie sopraindicate.
S’IMPEGNA
a comunicare immediatamente a codesto Comune ogni variazione delle predette condizioni che comportino il venir meno delle situazioni di particolare disagio economico o sociale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Li_______________________ ___________________________
(firma)

Si allega copia dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Esente da imposta di bollo ex art. 5 tariffa allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642
+

___________________________________________________________________________________________________________
( denominazione Ente )



Prot.n.______________ Data_________________


Al Comando della Polizia Municipale

___________________________________


Oggetto : Richiesta verifica situazioni di particolare disagio economico e sociale.

Si trasmette la presente pregando di effettuare le opportune verifiche sulla sussistenza delle condizioni soggettive retro indicate dall’istante, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.


Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

__________________________________



Prot. n. _____________ Data___________________


All’ Ufficio Tributi

_______________________


ALL’ATTENZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

In relazione alla Vostra richiesta del ___________________, protocollo n. _________, sono stati effettuati gli opportuni controlli in merito ai quali fa presente quanto segue:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Distinti saluti
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

________________________


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AL COMUNE DI ACIREALE
UFFICIO TRIBUTI
SERVIZIO I.C.I.

Oggetto: I.C.I. - Dichiarazione cessione uso gratuito immobili a familiari.

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________ nat_ il __________________ a _________________________________ cod. fisc. ________________________________ abitante a ____________________ in Via ________________________________________ n ________;
D I C H I A R A
Sotto la propria responsabilità:
• Di essere proprietario/usufruttuario degli immobili siti in:
- ______________________________ in Via ________________________________ n° ________ censito in Catasto al foglio ________ num __________ sub ________ cat. _______ classe ___ R.C. € _____________________ percentuale di possesso del _________ %;
- ______________________________ in Via ________________________________ n° ________ censito in Catasto al foglio ________ num __________ sub ________ cat. _______ classe ___ R.C. € _____________________ percentuale di possesso del _________ %;
• La percentuale di possesso di altri comproprietari con lo stesso rapporto di parentela del sottoscritto è del:
- _________ % posseduto da _______________________________ c.f. _____________________;
- _________ % posseduto da _______________________________ c.f. _____________________;
• che detti immobili sono stati concessi in uso gratuito al parente appresso indicato che la utilizza come abitazione principale e il cui reddito (del nucleo familiare) non supera complessivamente l’importo lordo di € 12.000,00:
 ____________________________________ cod. fisc. _____________________________
ciò al fine di usufruire per l’anno 2011 dell’esenzione totale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 27 maggio 2008, n.93 e risoluzione Ministero Finanze 12/DF del 05/06/08, nonché dal regolamento comunale dell’I.C.I.

P.S.: Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Lì, _____________________ Firma
_______________________________




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MUNICIPIO DI ACIREALE
SETTORE FINANZE
SERVIZIO TRIBUTI












REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI E STRUTTURE SIMILARI.



PARTE I

OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI.

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DI CHIOSCO

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione dei chioschi, le caratteristiche urbanistico-edilizie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, realizzato ad unica elevazione fuori terra, amovibile, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, soggetto ad autorizzazioni amministrative ed al rilascio di apposita concessione comunale.

3. Per l’installazione di un chiosco, di cui al 3° comma dell’art.2 del presente regolamento, è necessario ottenere:

- L’assegnazione dell’area, con relativa concessione di suolo pubblico rilasciata dal dirigente Capo Settore Finanze.

- L’autorizzazione Urbanistica, amministrativa ed igienico - sanitaria.


ARTICOLO 2
FINALITA’ E DURATA DELL’OCCUPAZIONE PERMANTE.

1. Il Comune, nel proprio ruolo di attore nei processi di sviluppo locale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, si propone di creare occasioni per nuove iniziative imprenditoriali, al fine di ottimizzare, in zone non particolarmente servite, la distribuzione di beni al consumatore.

2. Il presente regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi, così come individuati nelle prescrizioni tecniche di seguito indicate, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione delle aree.

3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino l’esistenza di chioschi, manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzati a seguito di rilasci di un atto di concessione con durata superiore ad un anno.


Le occupazioni di cui trattasi sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ( TOSAP).


ARTICOLO 3
REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.

1. Il soggetto interessato allo svolgimento di un’attività commerciale su area pubblica deve possedere al momento della presentazione dell’istanza, di cui al successivo art. 4, i requisiti professionali e morali, come previsti dalle vigenti norme in materia.


ARTICOLO 4
MODALITA’ DELLA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DELL’AREA PUBBLICA.

1. I soggetti interessati alla installazione di un chiosco o di struttura similare per lo svolgimento di attività commerciale devono presentare istanza in bollo, indirizzata al sig. Sindaco del Comune di Acireale, per la concessione di area pubblica , con la specificazione del tipo di attività che si intende svolgere.
La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:
A - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell’esercizio).
B - Ragione Sociale se trattasi di società.
C -Tipologia dell’esercizio a cui si riferisce.
D -Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all’esercizio dell’attività.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Progetto in tre copie sottoscritto dall’istante e dal progettista abilitato in scala 1:100, 1:200 e 1:500 riportante le caratteristiche ( altezza interna, superficie totale ecc..) e l’esatta ubicazione del chiosco e dell’impianto di smaltimento dei reflui, le caratteristiche dell’area interessata con l’indicazione delle strade adiacenti, delle aree a sosta, divieti, ovvero presenza di eventuali fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali ed accessi diversi;
- Dovranno, inoltre, indicarsi i riferimenti urbanistici per l’individuazione esatta dell’area;
- Il progetto deve indicare tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade.
- Relazione, in tre copie, redatte da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine alla idoneità igienico - sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all’assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
- Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione, la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione, secondo il parere espresso dalla Conferenza di Servizi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento;
- Planimetria quotata della località, in triplice copia, riportante la precisa ubicazione del chiosco, su scala 1:100,1:200 e 1:500.
- Numero quattro fotografie dei luoghi dove dovrà sorgere il manufatto.

2. Il Settore Finanze – Servizio Tributi provvederà,dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli, espressi dai componenti in conferenza di servizio(Settore Urbanistica-Polizia Municipale – Lavori Pubblici – Sviluppo Socio Economico – ASL oltre al rappresentante della Sovrintendenza, ove necessario ) alla predisposizione degli atti necessari per il rilascio della Concessione.



ARTICOLO 5
ATTO DI CONCESSIONE

1. Per l’occupazione delle aree verrà rilasciato un atto di concessione, disciplinante l’uso dell’area comunale per un periodo di anni cinque, a decorrere dalla data di rilascio.
La concessione potrà essere rinnovata, su istanza presentata dalla parte interessata, almeno tre mesi prima della scadenza.
La mancata produzione dell’istanza di rinnovo, entro il termine suddetto, è da intendere come rinuncia tacita alla concessione.

2. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale, salvo nulla osta dall’Amministrazione Comunale, alla quale dovrà essere presentata istanza di voltura, con allegato atto di cessione aziendale.
La durata della concessione avrà scadenza, comunque, pari a quella della originaria concessione.

ARTICOLO 6
PROCEDIMENTI CONTESTUALI E SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione edilizia, delle autorizzazioni commerciali, delle agibilità e delle autorizzazioni allo scarico.
Il settore tecnico stabilirà un deposito cauzionale al momento del rilascio delle autorizzazioni ai lavori, che sarà svincolato, previo sopralluogo, ad ultimazione lavori.
Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell’Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.
Il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’installazione del manufatto.
L’Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione, con preavviso di novanta giorni, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano con l’obbligo del concessionario alla rimozione della struttura.
Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità,salvo rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di mancato pagamento del canone per oltre un anno, sublocazione abusiva, mutamento di destinazione d’uso della struttura, modifiche non autorizzate.


ARTICOLO 7
CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l’inserimento del manufatto nell’ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali,costituirà elemento di integrazione ed armonizzazione nel contesto urbano e nei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.

2. L’installazione del chiosco sarà ammissibile quando rispetta le norme del nuovo Codice della Strada e la sua presenza su suolo pubblico non costituisce ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

3. Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati ed gli altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio, di larghezza non inferiore a mt. quattro.

4. Sono escluse, comunque, dalla concessione le aree destinate a parcheggio.








ARTICOLO 8
CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI

I chioschi devono avere i seguenti requisiti:
a) Essere opportunamente coibentati e costruiti secondo criteri che consentono un’adeguata pulizia e disinfezione ed un’adeguata prassi igienica.
b) Altezza di mt. 3,70 con altezza interna utile di almeno 3,50 mt.
c) Superficie minima di mq. 15,00 e massima di mq. 30.
Nei centri storici non sono autorizzabili chioschi.
Nell’ipotesi di attività comprendente la somministrazione, il chiosco dovrà disporre di un bagno riservato al pubblico, con ingresso dall’esterno, idoneo ed accessibile ai diversamente abili, aventi una superficie netta massima di mq. 5.
La superficie dei suddetti bagni non è computabile ai fini della superficie ammissibile.
d) Superficie finestrata di almeno 1/8 rispetto alla superficie interna.
e) Pavimento antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini dove avviare i liquidi di lavaggio. L’uso di pedane interne è consentito se costruite in materiale lavabile e disinfettabile.
La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere alle pavimentazioni esistenti.
f) Pareti rivestite per un’altezza di almeno 2,00 metri con materiale impermeabile,facilmente lavabile e disinfettabile.
g) Servizio Igienico munito di WC – Spogliatoio allacciato alla rete idrica comunale e con altezza interna minima di mt. 2,40;
h) Allaccio, attraverso un chiusino sifonato, a reti di fognatura, o ad un idoneo sistema di smaltimento di rifiuti liquidi, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, la cui idoneità verrà verificata dal competente settore di ecologia comunale.
i) Lavelli con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua potabile, attrezzato con sapone liquido o in polvere ed asciugamani monouso;
l) Allaccio alla rete idrica comunale a totale carico del concessionario;
m) Allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica (con impianto adeguato alla normativa) a totale carico del concessionario;
n) Il chiosco deve essere costruito con criteri tali da consentire l’esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto;
o) Le pertinenze esterne del chiosco accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in carrozzella;
p) Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere insonorizzati e posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno, in ogni caso, essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico, salvaguardando il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l’installazione o la modifica deve essere oggetto di esame in sede di conferenza di Servizi e delle relative autorizzazioni.
Generi di vendita consentiti:
a) alimenti preconfezionati che non necessitano di condizionamento termico;
b) dolciumi in involucri originali o in apposite confezioni sigillate;
c) prime colazioni provenienti da laboratori regolarmente autorizzati: panini freddi farciti, cornetti, brioche e generi di tavola calda (arancini, pizzette e similari), purchè la struttura sia dotata di idonee attrezzature per la loro conservazione come previsto dalla normativa vigente;
d) gelati confezionati, nonché gelati sfusi prodotti in laboratori autorizzati, distribuiti in cialde o bicchieri a perdere, purchè la struttura sia dotata di idonee attrezzature per la loro conservazione come previsto dalla normativa vigente;
e) bevande analcoliche.

Modalità di conservazione dei prodotti alimentari.
I prodotti alimentari devono essere conservati con modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche, in particolare devono essere:
- mantenute alla temperatura prevista dalla normativa vigente in materia nel caso in cui necessitano di condizionamento termico
- protetti dal contatto con il pubblico
- protetti da polvere ed insetti
- all’interno del chiosco deve essere presente un contenitore chiuso a pedale per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti
- è vietata la conservazione o l’esposizione delle sostanze alimentari all’esterno del chiosco.


CHIOSCO – BAR CON SOMMINISTRAZIONE ESTERNA STAGIONALE.

Il chiosco che effettua la somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle caratteristiche e ai requisiti igienico-sanitari sopra descritti, deve possedere i seguenti requisiti:

A. Un servizio igienico adeguato, avente un’altezza di almeno mt. 2,40 ed essere dotato: di anti-bagno (se è accessibile dall’interno), di acqua potabile, lavamani, asciugamani monouso, sapone liquido; i servizi dovranno essere allacciati a reti di fognatura o ad un idoneo sistema di smaltimento di rifiuti liquidi,autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, la cui idoneità verrà verificata dal competente Settore Ambientale comunale;

B. Le pertinenze esterne adibite alla somministrazione devono proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere, ecc. e gli alimenti da somministrare da ogni contaminazione. Le pertinenze devono essere sistemate in modo da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature ed allestite in modo tale da evitare disturbo o molestia al vicinato.







ARTICOLO 9
PRESCRIZIONI TECNICHE
SCELTE DELLA TIPOLOGIA DEL CHIOSCO

Il progettista dovrà scegliere la soluzione che maggiormente risponde alla duplice esigenza di dovere inserire correttamente il manufatto nell’ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.
Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell’assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile rimanente a seguito della collocazione del chiosco nell’area proposta.

QUALITA’ DEL MANUFATTO

Per rispondere ai principi di pulizia formale che devono caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che arrecano disturbo visivo.
A tal fine, la progettazione dovrà far sì che gli organi di collegamento come dadi, viti, rivetti o altro non appaiono sulle superfici esterne del chiosco.
In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto delle qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbiatura, verniciatura ecc..) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
Il chiosco potrà essere realizzato a piè d’opera in carpenteria metallica, legno lamellare, muratura mista a metallo o legno lamellare.



TETTO

L’aggetto del tetto, rifinito, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da renderli invisibile/i dall’esterno del manufatto.
La parte inferiore dell’aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura.

PARETI LATERALI - SISTEMI DI CHIUSURA

Non è consentito l’uso di chiusure esterne a tapparelle.
Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche o con ante asportabili.

ILLUMINAZIONE

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l’utilizzo di tubi al neon a vista.


ARTICOLO 10
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione è prevista nei seguenti casi:
a) Per mancato pagamento anche di una sola annualità del canone concessorio del suolo pubblico;
b) Per omessa manutenzione, uso improprio della struttura accertata carenza igienico – sanitaria;
c) Per mancata realizzazione della struttura entro 18 mesi dalla data del rilascio della concessione, salvo proroga per gravi motivi non imputabili alla volontà del concessionario;
d) Per ragioni di pubblico interesse o per esigenze dell’Amministrazione Comunale, senza alcun onere per quest’ultima;
e) Per mancato rispetto del punto 2 dell’art. 5 (cessione della concessione concomitante alla cessione aziendale e nulla osta dell’Amministrazione Comunale).

2. Nel caso si verifichi la revoca prevista dal comma 1, lettera d, il concessionario può richiedere all’Amministrazione una nuova area per la collocazione della struttura.
3. La revoca della concessione comporta la decadenza della validità del titolo autorizzatorio amministrativo relativo all’attività, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.



PARTE II


OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI.

ARTICOLO 11
OGGETTO E FINALITA’

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, per l’utilizzo di spazi di ristoro all’aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.
L’obiettivo è di potenziare la qualità delle attività commerciali con adeguati spazi per la vendita e/o somministrazione, al fine di fornire un servizio più adeguato per la clientela, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di qualificazione dell’ambiente urbano.

ARTICOLO 12
DURATA DELL’OCCUPAZIONE

1.Secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento, l’occupazione di suolo pubblico temporaneo, viene considerato tale quando risulta inferiore ad un esercizio solare.
2.L’occupazione di che trattasi è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), da versare con l’apposito c/c intestato al Comune di Acireale secondo le tariffe vigenti nel predetto anno solare.

ARTICOLO 13
MODALITA’ PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di altra attività commerciale che intenda occupare il suolo pubblico per la collocazione di una struttura mobile, dovrà richiederne l’autorizzazione per un periodo inferiore all’anno. La predetta autorizzazione è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.
2. Al fine dell’ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell’attività, dovrà presentare all’Ufficio di Polizia Municipale, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, contenente, oltre alle proprie generalità, la indicazione del periodo di occupazione temporanea e del tipo di strutture da collocare, corredato da: progetto in scala 1:100 (pianta, sezioni prospetti), in duplice copia, con indicazione della superficie da occupare, con le caratteristiche della struttura, con i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata.
3. L’occupazione di suolo pubblico, soltanto con tavolini e sedie, rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all’aperto. Per il rilascio della relativa autorizzazione, il titolare dell’attività di somministrazione dovrà mostrare apposita istanza, in bollo, indicando il periodo di occupazione, con allegata planimetria del suolo da occupare, in triplice copia. Tale occupazione non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni oltre a quella rilasciata dal Settore di Polizia Municipale.
4. La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell’attività, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
5. Allo scadere del termine dell’autorizzazione, ogni singolo elemento della struttura dovrà essere rimosso entro giorni 15 lavorativi e l’area ritornerà nella piena disponibilità del Comune.
Il suolo pubblico dovrà essere riportato allo stato originario ed eventuali danni arrecati saranno contestati ed addebitati al titolare dell’autorizzazione, da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune.
6. L’interessato, qualora nell’anno successivo intenda rinnovare l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la medesima struttura, deve inoltrare apposita richiesta all’Amministrazione Comunale. In questo caso è esentato dal produrre la documentazione già agli atti, dichiarando contestualmente la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata.




ARTICOLO 14
CRITERIO DI COLLOCAZIONE

1. Le strutture non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
2. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
a) in prossimità di incrocio non dovranno essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli nel rispetto del codice della strada;
b) L’area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
c) Nell’installazione delle suddette strutture, dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali;


ARTICOLO 15
CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L’area delle strutture di cui trattasi, preferibilmente, dovrebbe essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, aquifolium, ecc..) tenuti a regola d’arte e di forma, con materiale e dimensioni descritti nel progetto.
2. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare l’area con vasi e/o fioriere, si possono collocare, ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento dovrà essere in linea con il decoro dell’ambiente.
3. Eventuali inserzioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.
4. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
5. Le pertinenze esterne adibite alla somministrazione devono essere tali da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere ecc. e gli alimenti da somministrare da ogni contaminazione; esse devono essere sistemate in modo da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature ed allestite in modo tale da evitare disturbo o molestia al vicinato.

PARTE III
TIPOLOGIA DI COPERTURE E PROIEZIONI AMMESSE

ARTICOLO 16
CRITERI PER L’INSERIMENTO AMBIENTALE

1.OMBRELLONI
Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.


2.PEDANE
Le pedane di calpestio semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie di suolo pubblico, devono essere realizzate preferibilmente in materiale ligneo. L’eventuale copertura dovrà essere realizzata con elementi facilmente amovibili, anche rigidi, in legno o con teloni impermeabili su supporto ligneo.


3.GAZEBO.
I gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonei soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione; mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale, tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzati per motivi eccezionali ed ampiamente documentati. Tali strutture, se a carattere temporaneo necessitano di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico; se permanenti necessitano del permesso di costruire da parte del Settore Urbanistica, previa, sempre, concessione dell’area.
Se a servizio di attività commerciali per la somministrazione di alimenti o bevande, tali strutture potranno essere chiuse lateralmente con opportune pannellature tipo legno, vetro, purché non risultino in contrasto con il contesto storico, architettonico, ambientale, ecc., fermo restando il giudizio del dirigente del settore Urbanistica.
Tali strutture sono soggette al rilascio del permesso urbanistico, indipendentemente dalla durata dell’occupazione.

4. STRUTTURE INNOVATIVE.
Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, in funzione dell’ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente Regolamento e purchè sia gradevole l’inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali.


ARTICOLO 17
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

1.L’autorizzazione è revocabile da parte dell’Amministrazione Comunale, nei casi di occupazione non conforme a quanto disposto nel titolo autorizzatorio, nonché per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuta esigenza dell’Ente.
2.In caso di revoca dell’autorizzazione, il soggetto interessato dal provvedimento dovrà procedere alla rimozione della struttura, entro il termine assegnato nell’atto di revoca.
3.Decorso, infruttuosamente, il termine indicato per la rimozione, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad assumere gli atti consequenziali, nonché ad applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi decorrenti dalla data di esecutività dello stesso.
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, quelle per la sicurezza stradale, nonché quelle stabilite nel Regolamento Generale per l’occupazione di suolo pubblico.
L’autorizzazione nelle aree private può essere assentita fino ad una superficie massima del 50% superiore rispetto a quella prevista nelle aree pubbliche, compresi spazi per eventuali bagni.


ARTICOLO 19
SANZIONI

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente, dove si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell’art. 650 c.p..
La violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono punite, inoltre, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per effetti della L. 3/2003.































MUNICIPIO DI ACIREALE

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER LA COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHOSCHI E STRUTTURE SIMILARI

PARTE I
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DI CHIOSCO
ARTICOLO 2 – FINALITA’ E DURATA DELL’OCCUPAZIONE PERMANENTE.
ARTICOLO 3 –REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DELLA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DELL’AREA PUBBLICA.
ARTICOLO 5 – ATTO DI CONCESSIONE
ARTICOLO 6 – PROCEDIMENTI CONTESTUALI E SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE.
ARTICOLO 7 – CRITERI DI COLLOCAZIONE
ARTICOLO 8 – CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI.
ARTICOLO 9 – PRESCRIZIONI TECNICHE.
ARTICOLO 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

PARTE II
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI.

ARTICOLO 11 –OGGETTO E FINALITA’
ARTICOLO 12 – DURATA DELL’OCCUPAZIONE
ARTICOLO 13 - MODALITA’ PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE.
ARTICOLO 14- CRITERI DI COLLOCAZIONE
ARTICOLO 15 – CRITERI DI REALIZZAZIONE


PARTE III
TIPOLOGIA DI COPERTURE E PROIEZIONI AMMESSE

ARTICOLO 16 –– CRITERI PER L’INSERIMENTO AMBIENTALE.
ARTICOLO 17 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ENTRATA IN VIGORE.
ARTICOLO 19 - SANZIONI